CERTIFICAZIONE UNICA

Scritto da Fabio Nocita.

I datori di lavoro sono tenuti a redigere la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati corrisposti nel periodo d'imposta precedente e:

  • entro il 7 marzo, trasmetterla telematicamente all'Agenzia delle Entrate;
  • entro il 31 marzo, consegnarla ai dipendenti -

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno i certificati devono consegnati entro 12 giorni dalla data della richiesta da parte degli interessati.
Le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione pre-compilata (lavoratori autonomi), possono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre.
La mancata consegna della certificazione unica determina l'applicazione della sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065, mentre per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100,00 euro.

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