L'INQUADRAMENTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOCIETA' secondo la sentenza di Corte di Cassazione n.1545/2017

Scritto da Alessandra Casolari.

03La Corte di Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 1545/2017, ci offre uno spunto di riflessione interessante riguardo l'annosa questione di come inquadrare un amministratore che effettivamente presta la propria opera nell'azienda.
Partiamo con l'analizzare le due teorie mediante le quali la dottrina e la giurisprudenza hanno teorizzato fino ad oggi il rapporto tra amministratore e società:

Teoria contrattualistica: l'amministratore e la società costituirebbero due diversi centri di interesse, spesso anche contrapposti, legati tra loro da un contratto, che, secondo alcuni, è atipico, assimilabile di volta in volta a diversi contratti (di lavoro autonomo, subordinato, parasubordinato) a seconda della fattispecie concreta. Seguendo tale orientamento si può ricondurre il rapporto in questione in un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o ancora di prestazione d'opera.

Teoria organica: in base a questa teoria l'amministratore rappresenta un organo necessario per l'operatività della società e che quindi la sua nomina derivi direttamente dalla legge. In base a questa interpretazione dottrinale gli amministratori sarebbero "titolari dei poteri gestori in via originaria, in quanto organi necessari per il funzionamento e la realizzazione del contratto sociale, analogamente ai poteri dell'assemblea dei soci, con cui vi sarebbe una semplice convivenza, senza alcuna possibilità di sovrapposizione o limitazione". Da tale teoria si deduce una visione di sovrapposizione nonché immedesimazione organica tra amministratore e società.
Partendo dalle teorie interpretative sopra analizzate si deduce chiaramente che nella prima ipotesi l'amministratore, ancorché non socio, per la prestazione professionale si può tranquillamente ricondurre a un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato a seconda della tipologia di mansione, si tratta ovviamente di mansioni di alto profilo (direttive, tecnico organizzative e amministrative difficilmente scindibili da quelle tipicamente svolte dall'amministratore nella messa in opera delle proprie funzioni).
Nella seconda tesi, invece, diventa più complicato sostenere un vincolo di subordinazione o un coordinamento tra l'amministratore e se stesso per lo svolgimento delle funzioni tipiche di amministrazione della società, ricordando che siamo in una presupposizione di società e amministratore come identità sovrapposte.
Allo scopo di porre temine al contrasto tra le due ipotesi interpretative sopra illustrate la Suprema Corte si era già pronunciata con la sentenza 10680 del 1994 per una questione di rito e di competenza ed aveva individuato quattro principi di diritto:

  1. Tra amministratore e società, nei rapporti con l'esterno, esiste un rapporto organico, ma ciò non esclude che nei rapporti interni si possa configurare una rapporto contrattuale tra le parti;
  2. L'attività che l'amministratore è tenuto a prestare a favore della società è caratterizzata dalla personalità, continuità e coordinazione e quindi rientra nella previsione dell' art. 409 n. 3 c.p.c.;
  3. L'attività di amministratore è parasubordinata;
  4. L'assenza di una situazione di debolezza contrattuale dell'amministratore nei confronti della società non vale ad escludere il carattere parasubordinato del relativo rapporto, in quanto questa mancanza non costituisce un limite all'applicabilità della disciplina processuale delle controversie in materia di lavoro.

Alla luce di un continuo dibattito tra i sostenitori delle due teorie e anche a seguito della nuova normativa sul diritto societario le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ritenuto necessario intervenire nuovamente, con la sentenza 1545 del 20 gennaio 2017
Le sezioni unite vengono chiamate ad esprimersi su un dubbio interpretativo di natura creditoria, teso ad individuare l'importo pignorabile del compenso di un amministratore di una società per azioni.
Pare chiaro come partendo da una interpretazione di tipo organico il creditore avrebbe potuto soddisfarsi interamente sulle somme riconosciute all'amministratore, mentre avrebbe dovuto limitarsi ad un quinto in una visione contrattualistica.
Con questa nuova pronuncia le Sezioni Unite criticano l'intero impianto della sentenza del 1994. Innanzitutto le critiche vengono rivolte la principio secondo cui esista un rapporto di tipo parasubordinato e quindi un coordinamento tra società e amministratore. Su tale punto le sezioni unite precisano che il coordinamento che caratterizza i rapporti di cui all'art 409 n.3 c.p.c. deve essere inteso in senso verticale, deve cioè comportare un eterodirezione o, comunque, ingerenze o direttive altrui sull'operato del lavoratore parasubordinato. Questo tipo di requisito è chiaramente assente nella figura dell'amministratore, come dall'attuale quadro normativo, nel quale l'amministratore è considerato "vero egemone dell'ente sociale". Nel nuovo assetto normativo non vi è nemmeno la possibilità di trovare un coordinamento tra l'amministratore e l'assemblea dei soci in quanto le attività di gestione riservate all'assemblea hanno carattere specifico e delimitato, mentre quelle degli amministratori hanno carattere generale rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale.
La Suprema Corte conclude quindi che il rapporto tra amministratore e società ha natura societaria "essendo funzionale, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica, alla vita ella società, consente alla stessa di agire. In altri termini, tale rapporto è rapporto di "società" perché serve ad assicurare l'agire della società, non assimilabile, in quest'ordine di idee, né ad un contratto d'opera, né tanto meno ad un tipo subordinato o parasubordinato".
Da tali premesse e in conclusione si deduce che è possibile l'instaurazione di un rapporto di lavoro parallelo di forma autonoma, subordinata o parasubordinata, quando lo stesso è volto all'esecuzione di compiti differenti rispetto a quelli tipici di gestioni e amministrazione della società, sia pure nella forma dirigenziale.

postit 160

Post-it