Esclusione dall’Irap del Medico con segretaria part time

Il Medico convenzionato con l'ASL che si avvale dell'opera di terzi (segretaria part time) e di beni nei limiti del minimo indispensabile per l'esercizio della propria attività professionale,

non è soggetto all'IRAP e pertanto ha diritto al rimborso di quanto già pagato, come stabilito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza 26 luglio 2017, n. 18465. La stessa Corte, con l'Ordinanza n. 21243 del 13 settembre 2017, ribadisce che ai fini Irap, l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, integra il presupposto dell'autonoma organizzazione, così come l'avvalersi del lavoro altrui in modalità che superino la soglia dell'impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

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