Stretta sulle ore massime di CIGS

Entra in vigore dal 24 settembre, la restrizione delle ore massime di Cigs usufruibili dalle aziende.

Secondo quanto previsto dall' art. 22, c. 4, del D. Lgs. 148/2015, le autorizzazioni di Cigs richieste per riorganizzazione e crisi aziendale potranno essere concesse entro il tetto massimo dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva interessata nell'arco di tempo del programma autorizzato. Scompare, pertanto, la possibilità di usare la Cigs a zero ore. La nuova misura si inserisce nel più generico quadro di riorganizzazione degli ammortizzatori sociali iniziato con il Jobs Act come, ad esempio, la riduzione da 36 a 24 mesi del periodo complessivo di durata dei trattamenti nel quinquennio mobile.

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