CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO: LE NUOVE LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI DEL 25 MAGGIO 2017

Scritto da Matteo Atzori.

04 01Il 25 maggio 2017 è stato siglato l'accordo in Conferenza Stato-Regioni con il quale sono state adottate le nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari che aggiornano e sostituiscono le precedenti del 23 gennaio 2013. Le Regioni e le Province Autonome, avranno 6 mesi per adeguare la propria normativa di riferimento.
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo; il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e viene attuato tramite il progetto formativo individuale (PFI).
Gli attori principali del tirocinio sono il soggetto promotore, il soggetto ospitante e ovviamente il tirocinante.
I soggetti promotori, anche tra loro associati, sono individuati dalla normativa vigente, ferma restando la competenza di Regioni e Province Autonome ad integrare e modificarne l'elenco. Tra questi ricordiamo:

  • Fondazione Consulenti per il Lavoro;
  • servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
  • centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
  • servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
  • soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ovvero accreditati ai servizi per il lavoro;
  • Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza e dell'apprendimento nel tirocinio. In particolare, i compiti del soggetto promotore sono favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative; fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi; individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante; provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale; promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio; segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro; redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo.

Il soggetto ospitante deve essere in regola, con la normativa sui disabili, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e non deve avere in corso procedure concorsuali nell'unita operativa e per le stesse mansioni interessate dal tirocinio.
Non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, dei licenziamenti per GMO, collettivo, superamento del periodo di comporto, mancato superamento del periodo di prova, fine appalto e per risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
Sono esclusi i licenziamenti per giusta causa e giustificativo motivo soggettivo.

Il soggetto ospitante si occuperà della stipula della convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI; trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni; designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI; garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività assegnate; assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; collaborare alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione.

I tirocini possono essere attivati con le seguenti figure:

  • soggetti in stato di disoccupazione, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
  • lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • lavoratori a rischio di disoccupazione;
  • soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
  • soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'art. 1, co. 1, L. n. 68/1999; persone svantaggiate ai sensi della L. n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.Lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.Lgs. n. 24/2014).

La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari:

  1. non può essere superiore a 12 mesi per i soggetti in stato di disoccupazione, i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, i lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
  2. non può essere superiore a 12 mesi per i soggetti disabili e svantaggiati. Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi.

La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a 2 mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese. Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.
I tirocini possono essere sospesi per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. E' prevista, invece, l'interruzione in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del progetto.

Il tirocinio non può essere attivato per :

  • ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
  • sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
  • sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Inoltre è fatto divieto di attivazione del tirocinio nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio, oppure, nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione
Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante.
I tirocini pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.
Il numero di tirocini è attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa del soggetto ospitante e definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.
Per ospitare tirocinanti sono previsti le seguenti quote di contingentamento, dal cui calcolo sono esclusi gli apprendisti:

UNITA’ OPERATIVE

QUOTE DI CONTINGENTAMENTO

Unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio:

1 tirocinante

Unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra 6 e 20:

non più di 2 tirocinanti contemporaneamente

Unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di 20:

tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10% sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato. 

DEROGA

1 tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti

2 tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti

3 tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti

4 tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti

I tirocini menzionati non si computano ai fini della quota di contingentamento. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.
Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti disabili e svantaggiati.

È corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio. Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia si ritiene congrua un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.
L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tate periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). La percezione dell'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalle discipline regionali.
Per le violazione non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione o Provincia Autonoma e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi. L'interdizione dell'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitarle anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

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