IL WELFARE NEL CCNL METALMECCANICO INDUSTRIALE (IL WELFARE ENTRA CONCRETAMENTE NELLE CONTRATTAZIONI SINDACALI)

Scritto da Luca Furfaro.

03 01Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Metalmeccanico è il punto di riferimento per il settore manifatturiero anche dal punto di vista delle innovazioni previste nella contrattazione collettiva.
Particolarmente complesso è stato il negoziato che ha portato le parti al rinnovo del 26 novembre 2016, pensando che il primo incontro tra le parti è avvenuto il 5 novembre 2015.
Il 26 novembre 2016 è stato siglato l'importante rinnovo integrato poi il 27 febbraio 2017 con il nuovo articolo 17.
Dobbiamo però evidenziare che questo rinnovo è stato condiviso e sottoscritto unitariamente da tutte e tre le organizzazioni sindacali interessate FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, particolare importante, visto che la FIOM-CGIL non aveva sottoscritto gli ultimi due rinnovi del 2009 e del 2012.
L'innovativo rinnovo fonda la sua filosofia su due concetti, l'impresa bene comune e la centralità della persona.
Tale linea è stata declinata seguendo alcuni concetti fondamentali per rinnovare il comparto:

  • Livello retributivo di garanzia e incentivazione dei premi legati alla produttività
  • Welfare aziendale e contrattuale, valorizzando l'assistenza sanitaria e la previdenza complementare ma anche forme di welfare
  • Formazione, per meglio assicurare l'impiegabilità la formazione diviene un diritto

Il tema del welfare è sicuramente l'elemento di maggiore novità per quanto riguarda il rinnovo contrattuale.
Sicuramente ha destato maggiore notizia l'inserimento dei flexible benefit, ma non possiamo dimenticare anche due consistenti novità sul tema welfare:

  • aumento della contribuzione a carico dell'azienda al fondo di pensione integrativa COMETA, che viene elevata al 2% dal 1° giugno 2016;
  • estensione a tutto il personale dipendente dell'assistenza sanitaria integrativa gestita dal fondo MètaSalute, con contribuzione a totale carico dell'azienda a partire dal 1° ottobre 2017.

In materia di welfare aziendale, dal 1° giugno 2017 i lavoratori del comparto industriale metalmeccanico beneficeranno di alcuni servizi il cui valore è pari ad euro 100, che aumenterà a:

  • 150 euro: a decorrere dal 1° giugno 2018;
  • 200 euro: a decorrere dal 1° giugno 2019.

Potranno beneficiare degli strumenti di welfare aziendale tutti i lavoratori che, superato il periodo di prova, alla data del 1° giugno di ciascun anno risultino in forza o che siano stati assunti successivamente, entro il 31 dicembre di ciascun anno con un contratto a tempo indeterminato o determinato (purché, in quest'ultimo caso, abbiano maturato, nel corso di ciascun anno, un'anzianità di servizio di almeno 3 mesi, anche se non consecutivi). Inoltre, è stato chiarito che, nell'ipotesi di un contratto part-time, i suddetti importi non saranno riproporzionati.
Esempi

Lavoratore a tempo indeterminato

Contratto con assunzione il 01/01/2016

Matura il diritto ai 100 € a giugno 2017

Lavoratore a tempo indeterminato

Contratto con assunzione il 30/12/2017

Senza periodo di prova

Matura il diritto ai 100 € a giugno 2017

Lavoratore a tempo indeterminato

Contratto con assunzione il 30/12/2017

Con periodo di prova

Non Matura il diritto ai 100€ a giugno 2017; superato il periodo di prova maturerà il diritto ai 150€ del 2018

Lavoratore a tempo determinato

Contratto da 01/05/2017 a 31/12/2017

Matura il diritto ai 100 € ad agosto 2017

Lavoratore a tempo determinato

Contratto da 01/01/2017 a 28/02/2017

NON matura il diritto ai 100 €

Qualora in azienda sia già previsto un piano di welfare, gli importi visti precedentemente si andranno ad aggiungere allo stesso.
Per quanto riguarda i servizi da fornire, l'azienda dovrà confrontarsi con le rappresentanze sindacali aziendali o con quelle unitarie per individuare quali servizi rispondano alle esigenze dei dipendenti.
In caso di mancanza delle rappresentanze sindacali sarà compito dell'azienda trovare gli strumenti che possano rispondere alle esigenze dei dipendenti. Riconoscere un valore senza una "consultazione" farebbe venire meno il senso della misura prevista.

È prevista la possibilità per i lavoratori di destinare i suddetti importi al Fondo Cometa o al Fondo Mètasalute entro i limiti di importo di 100, 150 e 200 euro, rispettivamente in relazione al 2017, 2018 e 2019.
A titolo esemplificativo, il nuovo articolo 17 riporta le tabelle riassuntive dei possibili strumenti di welfare con le diverse tipologie:

  • opere e servizi per finalità sociali;
  • somme, servizi e prestazioni di educazione e istruzione per garantire assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti;
  • bene e servizi in natura;
  • buoni spesa, buoni carburante o ricariche telefoniche;
  • servizi di trasporto collettivo per il raggiungimento del posto di lavoro.

Il mettere a disposizione comprende anche la possibilità di inserire il valore del buono su una piattaforma per la gestione del welfare.
Interessante e controversa è la decisione di inserire il costo massimo come parametro e non, invece, il valore massimo; eventuali costi aggiuntivi che non si traducono in valore potranno essere quindi assorbiti all'interno del costo per benefit.
Come detto l'industria Metalmeccanica è da sempre pioniera nelle sperimentazioni contrattuali, la piccola media impresa metalmeccanica segue a ruota con l'ipotesi d'accordo.
È stata infatti siglata, il 3 luglio 2017, l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Metalmeccanica Piccola e media industria Confapi, da sottoporre, entro il 24 dello stesso mese, alla validazione da parte della maggioranza semplice delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, attraverso consultazioni da effettuarsi per il mezzo di commissioni elettorali appositamente costituite. L'accordo avrà durata quadriennale e scadrà il 31 ottobre 2020.
Anche in questo caso, il welfare gioca un ruolo fondamentale nelle politiche retributive previste dal CCNL, difatti dal 1° marzo 2018 le aziende attiveranno piani di flexible benefits del valore di euro 150,00 attraverso una gamma di beni e servizi che le aziende concorderanno con la RSU, da utilizzare entro lo stesso anno e così per i successivi due, a partire da gennaio di ciascun anno di vigenza contrattuale.
Ne hanno diritto, una volta superato il periodo di prova, i lavoratori in forza al primo gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con almeno tre mesi di anzianità di servizio. I lavoratori potranno scegliere di destinare i valori così definiti a Fondapi o alla assistenza sanitaria integrativa, restando fermo il costo annuo complessivo per l'azienda di euro 150,00.

 

 

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