Le ferie nel periodo estivo

Normate dall'art. 36 della Costituzione, e più nel dettaglio dal D. Lgs. n. 66/2003, le ferie sono previste per un minimo di quattro settimane all'anno e maturano in ratei mensili in relazione al periodo di lavoro prestato per i rapporti di durata inferiore.

Il periodo feriale viene retribuito al pari dei periodi lavorati e allo stesso modo è soggetto ai contributi previdenziali e sociali oltre che alla tassazione Irpef.
Le quattro settimane feriali devono essere godute per almeno 2 settimane consecutive entro l'anno di maturazione e l'eventuale residuo entro e non oltre 18 mesi dalla fine del periodo di maturazione; inoltre a differenza dei permessi, non sono monetizzabili, salvo per cessazione del rapporto di lavoro.
La violazione del diritto alla fruizione delle ferie viene punita con sanzioni amministrative che si incrementano a seconda del numero di dipendenti coinvolti e degli anni di violazione passando da un minimo di 100€ fino, nei casi più gravi e reiterati, ad un massimo di 4.500€.

postit 160

Post-it