Tirocini Formativi

Il tirocinio formativo è uno strumento di politica attiva utile all'inserimento/reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.

Per la loro attivazione sono coinvolti tre soggetti; promotore (ente autorizzato alla promozione dei tirocini), ospitante (l'azienda) e il tirocinante.
Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa del soggetto ospitante e definito attraverso le discipline regionali.
A seconda della normativa regionale di riferimento va da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 12 mesi.
Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio secondo le normative regionali e la stessa, dal punto di vista fiscale è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.
In merito alla normativa sui tirocini si ricorda che:
− il tirocinio non è un rapporto di lavoro;
− il tirocinante svolge mansioni di ausilio, collaborazione e non può svolgere mansioni in completa autonomia.
− Il tirocinante deve essere sempre supervisionato dal tutor

I Consulenti del Lavoro tramite la delega della Fondazione Consulenti per il Lavoro, sono soggetti abilitati all'attivazione di tirocini.

postit 160

Post-it