LA RILEVAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO NEL SETTORE AUTOTRASPORTO E L'OBBLIGO FORMATIVO DEL PERSONALE VIAGGIANTE

Scritto da Barbara Garbelli.

06 01La normativa comunitaria e italiana alla luce delle ultime disposizioni dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro

L' Ispettorato Nazionale del Lavoro, con lettera 1/2017 fornisce chiarimenti in merito alla registrazione delle ore di lavoro dei dipendenti del settore autotrasporto e fornisce le linee guida per il personale ispettivo.
Come previsto dal D.Lgs. 234/2007 le aziende del settore autotrasporto possono compilare il calendario presenze del libro unico del lavoro:

  1. Con l'indicazione della lettera P ove venga adottato un orario di lavoro multi-periodale (si tratta di una distribuzione dell'orario di lavoro che varia a seconda dei periodi dell'anno), soggetto a verifiche ogni quattro mesi;
  2. Con l'indicazione delle ore di lavoro effettive, come da rilevazione del cronotachigrafo, in tutti gli altri casi.

Preme sottolineare che i controlli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche su segnalazione della Polizia Stradale, verteranno sulla coincidenza fra ore registrate nel cronotachigrafo e ore di lavoro retribuite in busta paga.
Nel caso in cui l'orario di lavoro aziendale preveda in maniera fissa lo svolgimento di straordinari, questi potranno essere dichiarati e "forfettizzati" mediante la sigla di un regolamento aziendale.

L'ORARIO DI LAVORO NEL SETTORE AUTOTRASPORTO
Si intende per normale orario di lavoro il periodo di tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per:

  • Attività di guida;
  • Attività di carico/scarico;
  • Attività di pulizia dei mezzi;
  • Qualsiasi altra attività attinente il rapporto di lavoro.

Durante l'orario di lavoro il lavoratore non può disporre liberamente del suo tempo, come ad esempio durante i periodi di attesa del carico/scarico merci.
Durante i periodi di disponibilità invece il lavoratore deve tenersi disponibile ma è libero di gestire il proprio tempo, come ad esempio durante il trasporto del mezzo con traghetto.

Sono esclusi dal normale orario di lavoro:

  • I periodi di interruzione obbligatoria della guida durante il turno di lavoro;
  • I riposi intermedi;
  • I periodi di riposo;
  • I tempi di disponibilità, per cui il lavoratore riceve solo un indennizzo attraverso la trasferta.

La durata dell'orario di lavoro per il personale viaggiante è fissata in 39 ore settimanali, con la possibilità di raggiungere un massimo di 48 ore settimanali o 60 ore settimanali (nel rispetto delle 48 ore settimanali di media per un periodo massimo di 4 o 6 mesi).

Nel caso in cui il lavoratore presti attività per più datori di lavoro, sarà dovere di ogni singolo datore di chiedere in forma scritta il numero delle ore lavorate dal dipendente presso le altre strutture; questo al fine di garantire il rispetto del limite massimo di prestazione lavorativa.

Si ricorda inoltre che il personale viaggiante è soggetto ai seguenti limiti relativi al periodo di guida giornaliero/settimanale, come previsto dal Regolamento CE 561/2006:

  1. Il periodo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore, estendibile a 10 per un massimo di due giorni a settimana. Per periodo di guida giornaliero si intende il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;
  2. Il periodo di guida settimanale non deve superare le 56 ore, posto l'ulteriore limite, per il periodo bisettimanale, di 34 ore di guida nella settimana successiva a quella ove si sia guidato per 54 ore. Per periodo di guida settimanale si intende in periodo complessivo di guida dalle ore 0.00 del lunedì alle ore 24.00 della domenica;
  3. Dopo un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti il conducente deve osservare un'interruzione di almeno 45 minuti, a meno che non inizi un periodo di riposo; in alternativa è consentita un'interruzione di almeno 15 minuti, seguita da una di 30 minuti. Durante l'interruzione non può essere prestata alcuna attività lavorativa.

I lavoratori sono inoltre soggetti a periodi di riposo giornaliero e settimanale, durante i quali è vietata qualsiasi attività lavorativa presso l'azienda:

  1. Periodo di riposo giornaliero: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; può essere preso in due periodi, il primo dei quali di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione; ove si svolgano solo 9 ore di riposo, lo stesso sarà definito riposo giornaliero ridotto. Il riposo giornaliero deve essere goduto ogni 24 ore, o ogni 30 ove siano presenti più autisti sulla motrice per tutta la durata del viaggio;
  2. Periodo di riposo settimanale: ogni tempo di riposo pari almeno a 45 ore; si è in presenza di un periodo di riposo settimanale ridotto quando ridotto a minimo 24ore; la riduzione è compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

IL MODULO DI ASSENZA DEL CONDUCENTE
Il D.Lgs. 144/2008 prevede che assenze del conducente per:

  • Malattia,
  • Ferie annuali o recupero,
  • Guida di altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n.561/2006,
  • Svolgimento di attività non registrabili dall'apparecchio di controllo,
  • Tempi di disponibilità, ecc.,

Che emergono dal controllo delle registrazioni tachigrafiche relative ai 28 giorni precedenti devono essere documentate attraverso apposito modulo in formato elettronico e stampabile che il conducente deve avere con sé, in formato cartaceo, che deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo.
L'impresa è tenuta alla conservazione del modulo per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
Salvo che il fatto costituisca reato, e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 174, 178 e 179 del Codice della Strada, il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo è soggetto a una sanzione amministrativa, e così pure l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo sopra indicato. In caso di mendaci dichiarazioni circa il contenuto del documento ovvero di false indicazioni relative all'assenza del conducente, si applicano le disposizioni dell'art. 495 C.P.
Il conducente che guida un veicolo esente dall'obbligo di cronotachigrafo e conduce sempre lo stesso veicolo, non è tenuto a compilare il modulo prescritto dal D.Lgs. n. 144/2008 al fine di giustificare le assenze o le altre mansioni svolte. Viceversa, se alterna la guida di veicoli esenti con veicoli obbligati al cronotachigrafo, il predetto modulo deve essere compilato per giustificare l'assolvimento di altre mansioni diverse dalla guida, ovvero la conduzione di veicoli esenti e deve essere riferito all'attività effettuata nei 28 giorni precedenti alla giornata in corso di accertamento.
Secondo le disposizioni comunitarie Il modulo va compilato per ogni conducente del veicolo e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto dell'impresa autorizzato alla firma. Perciò, l'imprenditore può delegare a sottoscrivere il documento un qualsiasi preposto o rappresentante, purché diverso dallo stesso conducente: questi invece è tenuto alla firma della voce 21 del modulo.
La previsione di cui all'art. 9, c. 1, del decreto legislativo in parola, secondo cui il modulo deve essere redatto in formato elettronico e stampabile, non esclude la possibilità di utilizzare dei moduli prestampati in formato elettronico e parzialmente compilati a mano, soprattutto nelle parti mutabili.
Il documento deve essere consegnato in copia al conducente affinché lo possa esibire ad ogni controllo di polizia. Quando il conducente, dopo un periodo di assenza, riprende l'attività di guida in luogo diverso dalla sede dell'azienda da cui dipende e, perciò, senza avere la possibilità di prendere il documento originale compilato dal datore di lavoro, in luogo del modulo in originale, può esibire una copia dello stesso che gli è stata trasmessa in fax o per via telematica.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE VIAGGIANTE
In attuazione dei Regolamenti comunitari 561/2006 e 165/2014 riguardanti l'utilizzo dei cronotachigrafi e la regolamentazione dei tempi di guida degli addetti del settore autotrasporto, il Legislatore ha adottato il decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot.n. 215 del 12 dicembre 2016, impartendo le istruzioni applicative necessarie per il concreto avvio dei percorsi formativi per i conducenti.
Il Ministero dell'interno, con circolare n. 300/A/2438/17/111/20/3 del 24 marzo 2017, ha approfondito il tema della corresponsabilità della impresa per le infrazioni commesse dai propri conducenti, chiarendo alcuni aspetti relativi alla valutazione ai fini delle sanzioni, in sede di controllo su strada, degli adempimenti effettuati dall'impresa di autotrasporto in materia di formazione sui tachigrafi, istruzione dei conducenti e controllo sulle loro attività.
Premesso che il decreto dirigenziale n.215 non introduce adempimenti obbligatori in capo alle imprese, ma solo oneri per le stesse, la circolare sottolinea che per le infrazioni ai Regolamenti comunitari 561/2006 e 165/2014 da parte dei propri autisti l'impresa di trasporto ha una responsabilità oggettiva, che ricorre in caso di inefficiente organizzazione dell'attività dei propri conducenti o per non aver fornito agli stessi corretta formazione, adeguate istruzioni e avere omesso i controlli periodici.
La circolare precisa che, invece, qualora l'impresa abbia correttamente adempiuto agli oneri di formazione e controllo e abbia organizzato l'attività dei conducenti in modo da rispettare le disposizioni sui tempi di guida e sul corretto uso del tachigrafo, la responsabilità dell'impresa per le infrazioni commesse dai propri autisti può essere del tutto esclusa.
Il Ministero chiarisce che non è contestato all'impresa l'articolo 174, comma 14, Codice della strada, qualora venga data prova, nell'immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, dell'adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo quando trattasi di infrazioni definite come minori. In tutti gli altri casi, invece, si procederà alla contestazione, rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell'impresa al Prefetto o al giudice di pace in sede di ricorso, esprimendo parere favorevole al loro accoglimento ogniqualvolta si dia prova non solo dell'adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo, ma anche del fatto che l'infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell'attività dei conducenti da parte della stessa impresa.

postit 160

Post-it