LAVORO DEI MINORI: ASPETTI PRATICI

Scritto da Ada Branciaroli.

05 01L'assunzione di un lavoratore e lo svolgimento del rapporto di lavoro comportano sempre per il datore di lavoro una serie di obblighi ed adempimenti tesi a garantire la tutela fisica, economica e previdenziale del lavoratore stesso.
Nel caso di assunzione di un adolescente (di età compresa tra i 15 ed i 18 anni) gli obblighi e gli adempimenti in parola vengono amplificati dalla minore età del lavoratore assunto.
La disciplina attualmente vigente in materia di lavoro minorile è essenzialmente dettata dalla L. 17 ottobre 1967, n.977, come novellata dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n.345, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.
Gli obblighi posti a carico del datore di lavoro dalla normativa richiamata si possono sintetizzare come segue.

Costituzione del rapporto di lavoro
Non possono essere ammessi al lavoro né adibiti ad attività lavorative i minori di età inferiore ai 15 anni e/o che non abbiano adempiuto agli obblighi scolastici (artt.3 e 4, comma 1, L. n. 977/67, come novellati rispettivamente dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 345/99).

Prima di adibire un minore al lavoro occorre che lo stesso venga sottoposto visita medica preventiva, da effettuarsi presso la ASL territorialmente competente a cura e spese del datore di lavoro, tesa ad accertare la specifica idoneità del minore alle mansioni cui sarà adibito nello svolgimento della propria attività lavorativa.
La medesima idoneità andrà poi, altresì, accertata nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro mediante visite periodiche da ripetersi ad intervalli non superiori ad un anno.
I risultati delle visite mediche preventive e periodiche devono essere comprovati da appositi certificati (art. 8 L. 977/67, novellato dall'art. del D.Lgs. 345/99).

E' vietato adibire gli adolescenti ad una serie di lavorazioni, processi e lavori, che sono indicati nell'allegato I, aggiunto alla L. n. 977/67 dall'art. 15 del D.Lgs. n. 345/99.
In deroga a tale divieto gli adolescenti possono tuttavia essere adibiti a tali lavorazioni, processi e lavori per motivi didattici o di formazione professionale, sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione.
La suddetta attività formativa può essere svolta, oltre che da istituti di istruzione e formazione professionale, anche da ogni altro soggetto (datore di lavoro o Enti di formazione etc.), purché preventivamente autorizzato dalla Direzione Provinciale del lavoro con apposito atto rilasciato su domanda, atto da esibirsi qualora nel corso dell'accesso ispettivo ne venga fatta richiesta.(art.6, commi da 1 a 3, L. n. 977/67 novellata).

E' lecito l'impiego dei minori, anche se di età inferiore degli anni 15, in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché non siano pregiudicati la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
In tal caso l'assunzione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio (art.4, comma 2, L. n. 977/67, come novellata dal D.Lgs. n. 345/99).
Al fine di ottenere l'autorizzazione all'assunzione del minore occorre il preliminare assenso scritto dei genitori o del tutore, da allegare alla domanda presso la Direzione Provinciale del lavoro competente al rilascio dell'autorizzazione, unitamente alla documentazione (certificato medico della AUSL territorialmente competente) attestante l'idoneità fisica del minore allo svolgimento dell'attività per cui avviene l'assunzione.
Il Servizio Ispezione dell'Ispettorato Territoriale del lavoro, verificata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge ed esaminata – sulla base delle dichiarazioni del datore di lavoro – la compatibilità delle modalità e dei tempi di svolgimento dell'attività lavorativa con l'assolvimento da parte del bambino dell'obbligo scolastico, nonché con la tutela psico-fisica del minore in genere, rilascia l'autorizzazione, valida esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle esigenze delle predette attività e comunque non eccedente i limiti indicati nell'autorizzazione stessa, che dovrà essere esibita a vista in caso d'ispezione.

Prima di adibire i minori al lavoro il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n. 81/08, con particolare riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
Le informazioni che a norma del D.Lgs 81/08 il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori sono dovute anche ai genitori o al tutore del minore (art.7, L. 977/67, come sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. n. 345/99).

Svolgimento del rapporto di lavoro

Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto per più di 4 ore al giorno.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero dei bambini e degli adolescenti superi le 4 ore e mezza consecutive deve essere concesso al minore un riposo intermedio della durata di un'ora almeno, che può essere ridotta a mezz'ora dai contratti collettivi, ovvero su autorizzazione della DPL sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.
L'Ispettorato Territoriale del lavoro può proibire la permanenza dei minori nei locali di lavoro durante i riposi intermedi.
Per i lavori che presentino carattere di pericolosità o gravosità l'Ispettorato Territoriale del Lavoro può prescrivere che l'interruzione per riposo intermedio avvenga dopo non più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo (artt. 18, 19, comma 1,20 e 21, L. n. 977/67).

Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi a meno che tale sistema di lavorazione non sia consentito dai contratti collettivi e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti venga autorizzata dalla Direzione Provinciale del lavoro competente (art. 19, comma 2, L. n. 977/67).

E' vietato adibire i minori al lavoro notturno. Con il termine "notte" si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7.
In deroga a tale divieto, la prestazione lavorativa del minore impiegato in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo – preventivamente autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro – può protrarsi non oltre le ore 24. In tal caso, il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.
Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere adibiti al lavoro notturno, in casi eccezionali e per il tempo strettamente necessario, nei casi di forza maggiore che ostacolino il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi e non vi siano lavoratori adulti disponibili. Al minore dovranno poi essere concessi periodi di riposo compensativo entro le tre settimane successive.
Il datore di lavoro che, alle condizioni suddette adibisca minori ultrasedicenni al lavoro notturno deve darne immediata comunicazione alla DPL territorialmente competente indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro (artt. 15 e 17 L. n. 977/67, come novellati rispettivamente dagli artt.10 e 11 del D.Lgs. n.345/99).

Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.
Per comprovate ragioni di ordine tecnico ed organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.
Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Ai minori impiegati nelle attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché agli adolescenti impiegati nei settori turistico alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica (art. 22, L. n. 977/67, come novellato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 345/99).

I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, che non può essere inferiore a 30 o a 20 giorni, rispettivamente per i minori di 16 anni e per gli ultrasedicenni (art. 23 L. n. 977/67).

Devono essere garantite le prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ai minori, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione al lavoro (art. 24 L. n. 977/67).

Le sanzioni in caso di lavoro minorile irregolare
Per quanto riguarda infine le sanzioni vigenti in caso di lavoro minorile irregolare, viene previsto che il datore di lavoro che contravvenga:

  • ai divieti di adibizione al lavoro dei minori, è punito con l'arresto fino a sei mesi;
  • alle disposizioni in materia di età minima per l'ammissione al lavoro, volgimento da parte degli adolescenti delle lavorazioni indicate nell'allegato I senza la sorveglianza di formatori competenti, comunicazione delle informazioni ai titolari della potestà genitoriale, visita medica, lavoro notturno, orario di lavoro, adibizione dei minori a lavori gravosi e pericolosi per più di 3 ore senza interruzione, riposo settimanale, è punito con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a € 5.164;
  • alle disposizioni che riguardano le comunicazioni sull'idoneità del minore al lavoro e i riposi intermedi, è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa da € 516 a € 2.582;
  • alle norme sull'impiego dei minori nello spettacolo, è punito con la sanzione amministrativa fino a € 2.582. Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di lavoratori di minori in età non lavorativa.

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