IL CONGEDO DI PATERNITA’ PER IL LAVORATORE DIPENDENTE - ANALISI DELL'ISTITUTO E NOVITA' PER L'ANNO 2017

Scritto da Barbara Garbelli.

05 01Il congedo di paternità nella normativa vigente
Il Testo Unico sulla maternità e paternità, D.Lgs. 151/2001, introduce un'equiparazione del ruolo della madre e del padre nella crescita del figlio e pone l'attenzione sulla conciliazione dei tempi vita e lavoro, argomento mantenuto e sviluppato dalla normativa negli anni successivi.
L' articolo 28 del predetto T.U. prevede per il padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. L'art. 5 D.Lgs. 80/2015 (Jobs Act) modifica, dal 25/06/2015, l'art. 28 T.U. e aggiunge due nuovi commi (1-bis e 1-ter) per disciplinare il caso del lavoratore dipendente che usufruisce del congedo di paternità anche se la madre è lavoratrice autonoma, nonché, viceversa, il caso del lavoratore autonomo che usufruisca dell'indennità di paternità ove la madre sia lavoratrice dipendente. Le modifiche consentono al padre di usufruire del congedo di paternità in tutti quei casi in cui venga a mancare la figura della madre.
Il diritto non è riconosciuto automaticamente: il padre lavoratore che intenda avvalersi di tale facoltà deve presentare al datore di lavoro una certificazione attestante la sussistenza di una delle predette situazioni che rendono possibile l'esercizio del diritto in questione. L'INPS, con il messaggio 8774/2007, ha fornito una serie di chiarimenti sulla documentazione che dovrà essere presentata dal lavoratore a tal fine.
Il trattamento previdenziale, economico e normativo spettante al padre che usufruisce del diritto di astenersi previsto dall'art. 28 T.U. è quello per il congedo di maternità (artt. 29 e 30 T.U.).
Le stesse disposizioni valide per le nascite sono estese alle adozioni e agli affidamenti.
In presenza di grave infermità della madre, il lavoratore dipendente ha diritto al congedo di paternità indipendentemente dal fatto che la madre sia lavoratrice e la durata di tale congedo è pari al periodo di astensione obbligatoria non fruito, in tutto o in parte, dalla madre.
Si precisa che l'astensione del padre si applica solo al periodo post partum e non alla fase precedente il parto stesso, che invece è obbligatoria per la madre.
L'indennità, corrisposta normalmente in busta paga dal datore di lavoro e portata a conguaglio nel modello Uniemens, è invece corrisposta direttamente dall'INPS in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti prevedono il pagamento diretto dell'indennità di maternità, vale a dire per i lavoratori stagionali, gli operari agricoli, i lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori disoccupati o sospesi (INPS msg. 12129/2013).

Il nuovo congedo di paternità previsto dalla Riforma Fornero
Nell' ottica di proseguire la strada verso la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, l'art. 4, co. 24, L. 92/2012 ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, l'obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno.
L'art. 1, co. 205, L. 208/2015 ha prorogato il congedo obbligatorio di paternità anche per il 2016, aumentando i giorni di astensione a due. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente poteva (relativamente all'anno 2016) astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Analogamente all'astensione obbligatoria della madre, la durata del congedo del padre non subisce variazioni in caso di parto plurimo, quindi, in caso di parto gemellare o plurigemellare, i giorni di congedo non vengono moltiplicati per il numero dei figli.
Per i giorni di congedo spetta un'indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità).
Per usufruire del congedo il padre è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso; in sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Cosa cambia nel 2017?
L'INPS, con il Messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, rende noto che il congedo obbligatorio (2 giorni) per i padri lavoratori dipendenti è stato prorogato anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2017.
Il congedo facoltativo per i padri invece non è stato prorogato per l'anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell'INPS.
Anche per l'anno 2017 il congedo del padre sarà pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Per beneficiare del congedo e del relativo trattamento economico i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS devono presentare domanda all'Istituto previdenziale, mentre tutti i lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro le date in cui intendono assentarsi, senza necessità di presentare domanda all'INPS.

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