IL LAVORO DOMESTICO

Scritto da Caterina Brianti.

04 01Il Lavoro Domestico è un rapporto di lavoro speciale poiché presenta delle specificità rispetto al modello tipizzato di cui all'art. 2094 c.c.
La sua particolarità non è legata all'oggetto della prestazione in sé, ma bensì al contesto in cui si inserisce, che è quello della "vita familiare" e non dell'"organizzazione d'impresa" come per la maggior parte dei rapporti di lavoro subordinato.
Il rapporto di lavoro domestico consiste, infatti, nell'attività del lavoratore collaboratore domestico che, a qualsiasi titolo, presta la propria opera per il funzionamento della vita familiare.
Il datore di lavoro in questo caso è un soggetto privato (persona, famiglia o comunità stabile senza fini di lucro che riproduce nella vita di relazione le stesse regole della vita familiare) che si avvale di personale per lo svolgimento di attività classificabili, a titolo esemplificativo, in due tipologie:

  • Attività di gestione e cura della casa;
  • Attività di assistenza alla persona.

Trattandosi di datore di lavoro privato, la disciplina speciale che regolamenta tale rapporto, contenuta nella Legge n.339 del 1958, risulta semplificata, creando una distinzione dal rapporto di lavoro subordinato, sia in termini di gestione del rapporto sia in termini di tutele del lavoratore domestico.
Rientrano tra i collaboratori domestici, oltre le due categorie comunemente denominate "Colf" (Personale addetto all'assistenza della casa ed ai lavori di supporto alla vita familiare) e "Badanti" (identificando il personale addetto all'assistenza alla persona):

  • Autisti: per attività inerenti l'organizzazione familiare e non rientranti al servizio di datori di lavoro titolari anche di attività imprenditoriali;
  • Giardinieri e custodi: adibiti ad attività presso abitazioni abitate esclusivamente dal datore di lavoro e dalla sua famiglia (nel caso si tratti di condominio occorre seguire la disciplina relativa ai condomini);
  • Custodi o portieri: adibiti, come per la categoria precedente, ad attività presso abitazioni abitate esclusivamente dal datore di lavoro e dalla sua famiglia.

Considerato il contesto familiare nel quale si sviluppa tale tipo di rapporto di lavoro, che spesso vede gli attori legati da vincoli più o meno stretti di parentela, occorre verificare innanzitutto l'esistenza dell'obbligo assicurativo INPS ed INAIL che, come noto, nasce quando si tratti di attività subordinata e retribuita, cioè quando il collaboratore svolge il servizio sotto le direttive del datore di lavoro ricevendo come controprestazione una retribuzione in denaro e/o in natura (vitto, alloggio,...).
Tale obbligo sussiste anche in caso di attività saltuaria e discontinua ed in caso di lavoratore già dipendente presso altre attività.
In fase di instaurazione del rapporto di lavoro domestico, oltre a verificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo ed il possesso, come nella normalità dei casi, dei documenti d'identità e di soggiorno validi, occorre verificare il possesso dei seguenti requisiti:

  • Sussistenza della capacità economica del datore di lavoro: il datore di lavoro deve possedere un reddito annuo al netto dell'imposta pari al doppio dell'ammontare della retribuzione annuale da corrispondere al lavoratore aumentata dei relativi contributi (è possibile cumulare i redditi con i parenti di primo grado per il raggiungimento della soglia). Tale requisito non è richiesto nel caso di assistenza a persona non autosufficiente il cui limite all'autosufficienza risulti da apposito certificato rilasciato dalla commissione medica dell'ASL.
  • Idoneità alloggiativa: per poter dichiarare la sussistenza di una sistemazione alloggiativa idonea, il datore di lavoro deve verificare che sia stato rilasciato il certificato di idoneità alloggiativa dall'ufficio tecnico del comune o il parere igienico sanitario rilasciato dall'ufficio igiene pubblica dell'Asl di competenza. Tale idoneità coinvolge in prima persona il datore di lavoro nel caso di rapporto di lavoro in stato di convivenza.

Per quanto riguarda l'instaurazione del rapporto, la legge prevede l'invio della comunicazione di assunzione entro il giorno antecedente la data di decorrenza del rapporto, utilizzando uno dei seguenti canali:

  • WEB - servizi telematici INPS accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
  • Contact Center Multicanale - numero verde 803164;
  • Intermediari dell'Istituto (esempio Consulenti del lavoro) attraverso i servizi telematici a loro riservati.

In caso di variazione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto, la comunicazione dovrà avvenire, invece, entro il termine di 5 giorni dall'evento.
Se il rapporto è in stato di convivenza, il datore di lavoro ha l'ulteriore obbligo di invio all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio (Questura o Sindaco nel caso di piccoli comuni) della comunicazione di ospitalità e alloggio entro 48 ore dall'ingresso del lavoratore straniero o apolide nell'abitazione.
Ai sensi del "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla Disciplina del Rapporto di Lavoro Domestico" nel contratto di assunzione stipulato tra le parti dovranno essere indicati:

  • Data di inizio del rapporto di lavoro
  • Livello di appartenenza, nonché per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all'assistenza di persone, l'anzianità di servizio maturata nel livello A
  • Durata del periodo di prova
  • Esistenza o meno della convivenza
  • Residenza del lavoratore, nonché diverso domicilio valido ai fini del rapporto di lavoro
  • Durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione
  • Eventuale tenuta da lavoro che dovrà essere fornita dal datore di lavoro
  • Collocazione della mezza giornata di riposo aggiuntiva rispetto al riposo settimanale della domenica (o di altro giorno)
  • Retribuzione pattuita
  • Luogo di effettuazione della prestazione lavorativa con la previsione di eventuali spostamenti temporanei per villeggiatura o per altri motivi familiari
  • Periodo di godimento delle ferie annuali
  • Indicazione dello spazio ove il lavoratore può riporre e custodire i propri effetti personali.

Con riferimento alla classificazione del personale, il suddetto CCNL inquadra i lavoratori in quattro livelli (distinti con le lettere A, B, C e D) per ognuno dei quali sono previsti due parametri, il superiore è definito "Super".
Nel parametro inferiore di ogni livello rientrano i lavoratori addetti alla gestione e cura della casa, mentre nel parametro superiore, definito "Super", rientrano i lavoratori addetti all'assistenza delle persone.
Ai fini della corretta gestione del rapporto di lavoro, incide su diversi istituti contrattuali, lo stato o meno della convivenza.
La convivenza rappresenta, infatti, un particolare elemento del rapporto di lavoro domestico che lo caratterizza sotto diversi aspetti e che prevede discipline diverse a seconda o meno del regime.
Infatti, nel caso di:

  • Lavoratore in stato di convivenza, cioè di lavoratore che si impegna a prestare la propria attività lavorativa nello stesso luogo in cui dimora, l'orario di lavoro settimanale (a tempo pieno) è pari a n. 54 ore (con un limite massimo di n. 10 ore giornaliere).
  • Lavoratore non in stato di convivenza, cioè di lavoratore che si impegna a prestare la propria attività lavorativa in un luogo diverso dalla propria dimora, l'orario di lavoro settimanale (a tempo pieno) è pari a n. 40 ore.

In fase di corresponsione della retribuzione, il datore di lavoro domestico non essendo sostituto d'imposta, può trattenere dallo stipendio la sola quota di contribuzione a carico del lavoratore, non essendo tenuto ad applicare le ritenute fiscali.
Ha però l'obbligo di rilasciare al lavoratore una Certificazione relativa alle retribuzioni corrisposte durante l'anno, che evidenzi l'importo trattenuto a titolo di contribuzione previdenziale. Con tale certificazione il lavoratore potrà effettuare la denuncia fiscale annuale dei propri redditi.
Il datore di lavoro è, poi, tenuto a versare i relativi contributi INPS con periodicità trimestrale (trimestri solari), solitamente coincidenti con i seguenti termini:

  • Dall'1 al 10 aprile, per il primo trimestre;
  • Dall'1 al 10 luglio, per il secondo trimestre;
  • Dall'1 al 10 ottobre, per il terzo trimestre;
  • Dall'1 al 10 gennaio, per il quarto trimestre.

Solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento dei contributi va effettuato entro 10 giorni dalla data di cessazione.
L'INPS invia periodicamente al datore di lavoro i bollettini Mav per il pagamento dei contributi commisurati alla paga effettiva oraria ed all'orario svolto, che possono essere pagati attraverso i soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche", le tabaccherie che espongono il logo "Servizi INPS", alcuni sportelli bancari anche on line, Uffici postali e on line tramite il portale INPS.
Nella determinazione delle aliquote contributive che, a differenza della normalità dei casi si applicano sul numero delle ore, l'INPS ha previsto l'applicazione di un'aliquota agevolata per i rapporti di lavoro superiori alle n. 25 ore settimanali.
Nel corso degli anni, le tutele poste a favore del lavoratore domestico sono state ampliate dal legislatore al fine di adeguarle, per quanto possibile, a quelle riconosciute ai lavoratori dipendenti.
Tale tentativo di equiparazione incontra degli ostacoli dovuti alla natura del datore di lavoro domestico. Infatti, per alcuni istituti, la disciplina presenta delle differenze:

  • Malattia: Il contributo versato all'INPS assicura le prestazioni sanitarie e farmaceutiche ma non dà diritto ad alcuna indennità di malattia da parte dell'INPS. I periodi di conservazione del posto di lavoro sono, in questo caso, riproporzionati all'anzianità di servizio e riconosciuti in misura inferiore rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti;
  • Maternità: diritto l'indennità di maternità da parte dell'INPS in caso di possesso di requisiti contributivi nel periodo antecedente l'astensione. Divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino alla cessazione dell'astensione obbligatoria, salvo che per giusta causa. In questo caso, ad esempio, vi è una forte disparità di trattamento dovuta però alla considerazione che in caso di cessate esigenze, ad esempio, il datore di lavoro domestico si troverebbe nella difficoltà di non poter recedere dal rapporto di lavoro fino al compimento dell'anno di vita del bambino.
  • Assegno per il Nucleo Familiare: spetta ai lavoratori domestici ma viene erogato direttamente dall'INPS a seguito della presentazione del modello ANF/PREST COD SR32.

Ai fini fiscali, l'art. 30 della legge fiscale collegata alla Legge finanziaria del 2000 integrata anche dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 270/E del 16/11/2000, prevede che una parte dei soli contributi previdenziali ed assistenziali pagati all'INPS a favore dei lavoratori domestici possa essere recuperata in fase di dichiarazione dei redditi nei limiti stabiliti annualmente.
Nel caso di soggetti non autosufficienti è prevista un'ulteriore agevolazione, quando sostengano spese per retribuire i collaboratori che li assistono nelle funzioni della vita quotidiana, nonché per i soggetti che devono sostenere tali spese per l'assistenza di un familiare. Per tali soggetti, il compenso erogato ai collaboratori domestici (addetti all'assistenza alla persona) è detraibile nella misura del 19% fino ad un importo massimo di € 2.100,00.

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