ABOLIZIONE MOBILTA’: ADEGUAMENTI CONTRIBUTIVI E RIFLESSI SULLE ASSUNZIONI AGEVOLATE PER IL 2017

Scritto da Simone Grasso.

02 01Il 2017 segna un importante spartiacque in materia di politiche passive e attive del mercato del lavoro italiano; il progressivo passaggio dal finanziamento di forme di sostegno al reddito in caso di perdita involontaria del posto di lavoro, al finanziamento di forme di ricerca attiva e di miglioramento del grado di employability dei soggetti disoccupati, rappresenta un significativo cambiamento di mentalità e un nuovo approccio alle problematiche legate alla gestione delle crisi occupazionali e alle modalità di reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti coinvolti.
Nell'ultimo quadriennio il Legislatore ha infatti iniziato a delineare importanti passi proprio in questa direzione, dettati sia dalla necessità di adeguare ed implementare nuovi strumenti per sostenere l'evoluzione dei rapporti di lavoro in uno scenario competitivo sempre più mutevole e diversificato, sia in ottica di un adeguamento alle direttive e alle linee guida europee in materia di lavoro e di occupazione.
Tale iter di riforme vede un importante punto di svolta a partire dal 1 Gennaio 2017, data in cui entra definitivamente in vigore e manifesta a pieno i suoi effetti l'art. 2 della Legge n. 92/2012, che al comma 71 dispone l'abrogazione della L.223/1991 la quale disciplinava in particolare le liste di mobilità, le indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori interessati da tale istituto e le agevolazioni correlate in caso di assunzione.
La ormai nota riforma degli ammortizzatori sociali avviata nel 2012 con l'emanazione della c.d. "Legge Fornero" e sua definitiva implementazione con il D.Lgs. 148/2015 attuativo del Jobs Act, ha portato come naturale conseguenza anche alla revisione del sistema di finanziamento degli strumenti di sostegno al reddito attraverso la rimodulazione delle aliquote contributive poste in capo ai datori di lavoro; in tale ottica ricordiamo:

  • L'istituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali
  • La riduzione dello 0,20% delle aliquote per le aziende disciplinate dalla normativa Cigs
  • L'implementazione dell'obbligo contributivo finalizzato al finanziamento del F.I.S. (Fondo di integrazione Salariale) per le aziende non rientranti nell'ambito della CIGO/CIGS o dei vari Fondi di settore, pari allo 0,45% o 0,65% delle retribuzioni imponibili in funzione del limite dimensionale aziendale.

Con l'abrogazione della normativa riguardante l'istituto della mobilità si archivia dunque uno degli strumenti più utilizzati e consolidati per gestire da un lato le situazioni di crisi aziendali e di eccedenza di personale, e dall'altro un'importante forma di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da procedure di licenziamenti collettivi.
Terminato infatti il periodo transitorio previsto per il triennio 2013-2016 in cui, ai sensi dell'art.2 comma 46 della L n.92 del 20212 e del DL n.83/2012, si è assistito ad una graduale riduzione delle indennità e dell'accesso alle liste di mobilità, l'unico strumento di sostegno al reddito previsto dal 1 Gennaio 2017 per i lavoratori licenziati sarà esclusivamente l'indennità di disoccupazione NASPI, indipendentemente che essi derivino da procedure di licenziamenti individuali o collettivi.
Tutto ciò avrà, come ovvio, una serie di riflessi sia sulle aziende che su taluni lavoratori.

COSA CAMBIA PER LE IMPRESE


L'abolizione della L.223/91 comporterà per le imprese una serie di cambiamenti sia a livello contributivo che a livello economico. Con la graduale scomparsa del trattamento di mobilità ed il progressivo ampliamento della platea di beneficiari della NASPI, per tali realtà i principali risvolti riguarderanno due aspetti:

  • La contribuzione ordinaria di finanziamento
  • La contribuzione di ingresso alla mobilità in caso di licenziamenti collettivi.

L'abrogazione della normativa in materia di mobilità e di disoccupazione speciale edile, comporterà infatti come conseguenza il venir meno del relativo obbligo contributivo di finanziamento in capo alle aziende interessate; esse saranno infatti esonerate dal versamento del contributo ordinario di mobilità previsto dall'art.16 comma 2 della L.223/91 pari allo 0,30% della retribuzione imponibile e del contributo aggiuntivo dello 0,80% previsto invece dall'art. 15 della L.427/75 per la disoccupazione speciale del settore edile. Tra le aziende che non dovranno più adempiere a tale onere contributivo ricordiamo:
  ➢ Imprese industriali, anche lapidee con più di 15 dipendenti
  ➢ Imprese di vigilanza, imprese artigiane dell'indotto con più di 15 dipendenti
  ➢ Cooperative agricole e zootecniche con oltre 15 dipendenti
  ➢ Imprese commerciali, del turismo e agenzie di viaggio e della logistica con oltre 50 dipendenti
Oltre a questa ridefinizione delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, l'abrogazione definitiva delle procedure di mobilità avrà riflessi anche in materia di licenziamenti collettivi; le imprese che si avvarranno di queste procedure infatti non saranno più tenute al versamento del contributo di ingresso in mobilità previsto sia a seguito di periodi di Cigs (art. 4 L.223/91) sia in seguito a licenziamenti collettivi (art. 24 L.223/91) effettuati dal 1 Gennaio 2017.
Le imprese che si avvalevano di tali strumenti erano infatti tenute al versamento all'INPS di un ulteriore contributo al momento della conclusione delle procedure di licenziamento collettivo e del conseguente ingresso dei lavoratori in mobilità; tale importo era pari al trattamento mensile netto di mobilità, parametrato sui massimali Cig, di ciascun lavoratore posto in esubero per tre mensilità in caso di accordo sindacale, sei mesi se successivo a procedure di Cigs o nove mensilità se al di fuori da questi scenari. L'INPS si è peraltro più volte esposto in materia ribadendo che le aziende che abbiano avviato procedure di licenziamento collettivo entro il 30/12/2016, e quindi con iscrizione alle liste di mobilità dei lavoratori interessati con decorrenza 31/12/2016, rientreranno ancora nella vecchia disciplina della L.223/91 e saranno pertanto ancora tenute al versamento del contributo d'ingresso sopradescritto. Per quelle aziende i cui licenziamenti invece facciano data al 31/12/2016 sarà già applicabile la nuova normativa in materia di licenziamenti prevista dalla L.92/2012 la quale prevede il c.d. ticket di licenziamento, da versare per ogni lavoratore posto in esubero al fine di finanziare l'accesso dello stesso alla NASPI.
Si assiste dunque una sorta di equiparazione di trattamento dal punto di vista normativo tra licenziamenti individuali e licenziamenti collettivi; a far data dal 1 Gennaio 2017 per entrambe le procedure è previsto lo stesso contributo da versare all'INPS, pari al 41% del massimale Naspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale nell'ultimo triennio; l'importo di tale ticket sarà però triplicato in caso di licenziamenti collettivi che non abbiano formato oggetto di accordo sindacale, così come previsto al comma 35 dell'art.2, L.92/2012.
A fronte di queste riduzioni di costi per le aziende, sia a livello di contribuzione mensile che in caso di ricorso a procedure di licenziamento, l'abolizione della mobilità avrà come naturale conseguenza anche la fine di tutte quelle agevolazioni contributive ed economiche che spettavano loro sino al 31.12.2016 in caso di instaurazione di rapporti di lavoro con tali soggetti. E' infatti confermato che per le assunzioni, proroghe e trasformazioni di lavoratori iscritti alle liste di mobilità ai sensi dell'art.8 comma 2 della L.223/91 avvenute entro il 31 Dicembre 2016 spetterà ancora la riduzione contributiva nella misura del 10% prevista per gli apprendisti, per un massimo di 12 mesi in caso di contratto a termine, prorogabili di altri 12 mesi in caso di trasformazione (da realizzarsi sempre entro il 31/12/2016), o di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato (art.25 comma 9 L.223/91), anche se la scadenza di tali incentivi si manifesti nel 2017; inoltre ad esse spetterà ancora il contributo economico pari al 50% dell'indennità residua spettante al lavoratore, previsto in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazioni di rapporto a termine.
Al contrario, tale regime agevolato cesserà di produrre i propri effetti e non sarà più in nessun caso applicabile a tutte le assunzioni, proroghe o trasformazioni che abbiano decorrenza 1 Gennaio 2017, ancorché di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, così come precisato dal messaggio INPS n.99 del 11/1/2017, ed indipendentemente dalla data della loro iscrizione; risulta altresì chiaro che le disposizioni previste dalla L.223/91 non risultino più applicabili nemmeno a quei rapporti di lavoro agevolati instaurati nel 2016, le cui proroghe o trasformazioni avvengano però successivamente al 1/1/2017 (circolare INPS n.137/2012).
Alla luce di quanto sinora esposto, ne deriva che ad oggi l'unica misura agevolante prevista per le aziende che assumano lavoratori derivanti da procedure individuali o collettive di licenziamento, risulterà essere esclusivamente il contributo previsto per assunzioni di soggetti percettori di Naspi; tale incentivo economico, riconosciuto mensilmente e fruibile in compensazione con le denunce mensili, è pari al 20% dell'indennità mensile residua che spetterebbe ancora al lavoratore in caso di permanenza in stato di disoccupazione; parte del differenziale rispetto a quanto precedentemente previsto (recupero del 50% dell' indennità di mobilità) sarà versato, ai sensi dell'art.1, comma 215 della L. 147/2013, dall'INPS stesso all'ANPAL, per il finanziamento delle politiche attive del lavoro, verso cui il nostro Ordinamento sta riversando sempre maggiore interesse e risorse.
Si precisa infine che anche in materia di apprendistato risulta applicabile la normativa prevista dalla L.92/2012 sia in materia di ticket di licenziamento sia in materia di agevolazioni contributive ed economiche in caso di assunzione, proroghe o trasformazione di rapporti di apprendistato; risultano altresì abrogati anche quegli incentivi previsti per assunzioni di lavoratori derivanti procedure di licenziamento intervenute in settori non normati dalla L.223/91, ma per i quali era comunque prevista l'iscrizione alle liste di mobilità e le agevolazioni in caso di assunzione, ai sensi della L.236/93 (c.d piccola mobilità).

COSA CAMBIA PER I LAVORATORI

Abbiamo già detto di come la definitiva entrata in vigore della L.92/2012 abbia identificato come unico strumento di sostegno al reddito in caso di licenziamenti individuali o collettivi la Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego (NASPI) che dal 1 Gennaio sostituirà l'indennità di mobilità e la DS per l'edilizia; tale rivoluzione comporterà, come appare evidente, una serie di riflessi e novità anche per taluni lavoratori.
La "Legge Fornero" infatti all'art.2 comma 71, sancisce in particolare l'abrogazione dei commi da 6 a 9 della Legge 223/91, che disciplinavano:

  • Le liste di mobilità: come conseguenza della previsione secondo cui la decorrenza dell'iscrizione alle liste abbia effetto dal giorno successivo alla data di licenziamento, i lavoratori licenziati dal 31/12/2016 non potranno più essere inseriti nelle liste di mobilità e pertanto non saranno più portatori di incentivi e sgravi contributivi per le aziende interessate ad una loro eventuale assunzione; al contrario rientreranno ancora nella vecchia normativa i lavoratori licenziati entro il 30/12/2016, per i quali sarà ancora prevista sia l'iscrizione alle liste, che, se in possesso dei requisiti, l'erogazione dell'indennità di mobilità, anche se tale trattamento si esaurisca in un momento successivo all'abrogazione della L.223/91.
  • L'indennità di mobilità: esaurito il periodo transitorio previsto per la graduale uscita di scena di tale indennità, l'unico strumento di cui potranno beneficiare i lavoratori licenziati sarà quindi la NASPI, il cui importo, ricordiamo, viene determinato parametrando ai massimali Cig l'importo mensile erogabile per un periodo massimo pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo quadriennio, somma che andrà riducendosi mensilmente del 3% dal 4° mese in avanti; in tal senso sia la L.92/2012 che la già citata circolare n.137/2012 dell'INPS, ribadiscono come i suddetti lavoratori potranno usufruire solamente della Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego, anche se derivanti da procedure di licenziamento collettivo. Viene d'altro canto confermato che per i rapporti interrotti invece prima del 31 Dicembre si continueranno ad erogare le indennità di mobilità previste (pari al 100% dell'integrazione salariale Cigs fino al 12esimo mese, e all'80% dal 13esimo mese in poi, per un minimo di 12 a un massimo di 24 mesi) sino alla loro naturale scadenza anche se successiva al 31/12/2016.
  • Il collocamento dei lavoratori in mobilità: il venir meno degli sgravi previsti in caso di assunzione di lavoratori posti in mobilità, oltre ad avere conseguenze sulle imprese, manifesta effetti anche sui lavoratori interessati penalizzando o quantomeno riducendo la loro appetibilità sul mercato del lavoro; infatti se da un lato abbiamo visto che a coloro ancora iscritti alle liste di mobilità spetteranno comunque le indennità previste sino a loro naturale scadenza, non pare essere invece riscontrabile la possibilità di usufruire del beneficio economico del 50% di tale indennità ancora spettante al soggetto in caso di sua assunzione a tempo indeterminato. Viene infatti confermato che per assunzioni, proroghe o trasformazioni a decorrere dal 1 Gennaio 2017 non potrà più applicarsi il regime agevolato previsto dalla 223/91 (sia contributivo che economico), anche se i lavoratori in questioni risultino ancora iscritti alle liste e percepiscano ancora indennità di mobilità. Al contrario si ribadisce che l'unica misura incentivante prevista in caso di assunzioni sarà esclusivamente quella prevista nella misura del 20% di quanto ancora spetterebbe al lavoratore come trattamento Naspi.

Sembra utile a tal proposito evidenziare come in caso di assunzione a tempo indeterminato nel 2017 di lavoratori che beneficino ancora dell'indennità di mobilità, non risulti essere applicabile nemmeno lo sgravio previsto per le assunzioni dei lavoratori in Naspi, (ovvero pari al 20% della suddetta indennità di mobilità). Si ribadisce infatti che tale agevolazione è specifica e riferibile esclusivamente all'istituto di sostegno al reddito previsto dalla L.92/2012, rendendo così ancor meno incentivante d'ora in poi assumere soggetti che paradossalmente risultino ancora iscritti e percettori di indennità di mobilità.
Non sembra essere invece pregiudicata la possibilità per quei lavoratori interessati da procedure di licenziamenti collettivi ed iscritti alle liste entro il 31/12/2016, la possibilità di richiedere l'anticipazione in un'unica soluzione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L. 223/1991, anche se presentata nel 2017, purchè avvenga nel rispetto dei termini previsti di 60 gg (circolare INPS n.174/2002).

 

 

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