UN'ALTERNATIVA AI VOUCHER: IL LAVORO INTERMITTENTE (O A CHIAMATA)

Scritto da Salvatore Cardella.

01 01Definizione, ipotesi per l'applicazione, tipologie contrattuali
Il lavoro intermittente (detto anche "lavoro a chiamata" o "job on call") disciplinato dal D.Lgs.81/2015, è il contratto, anche a tempo determinato, caratterizzato da prestazioni a carattere discontinuo rese dal lavoratore secondo le richieste dell'impresa.
Ai fini della prova deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare i seguenti elementi:

  • Durata;
  • Ipotesi soggettive o oggettive che ne consentono la stipula;
  • Luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e il relativo preavviso di chiamata che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
  • Trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
  • Forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
  • Tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
  • Misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

La stipula del rapporto di lavoro è ammessa nel rispetto dei seguenti requisiti soggettivi o oggettivi:

  • Prestazione resa da soggetto con più di 55 anni di età;
  • Prestazione resa da soggetto con meno di 24 anni di età, cioè fino a 23 anni e 364 giorni. Le prestazioni lavorative potranno essere eseguite fino al giorno antecedente il compimento del venticinquesimo anno di età;
  • Svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze ovvero per periodi predeterminati nell'area della settimana, del mese o dell'anno individuati dal CCNL applicato.

In mancanza di previsioni della contrattazione collettiva i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del Lavoro di futura emanazione. Con Interpello n.10 del 21 marzo 2016, il Ministero del Lavoro, in risposta ad uno specifico quesito, ha precisato che la norma oggi vigente è il D.M. 23 ottobre 2004, ai sensi del quale è ammessa la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente con riferimento alle ipotesi/attività indicate nella tabella allegata al quasi ormai centenario R.D. n.2657 del 6 dicembre 1923. Il Ministero chiarisce altresì che il predetto Decreto è da considerarsi ancora vigente proprio in forza della disposizione di cui all'art.55, comma 3, del D.Lgs. n.81/2015.

L'impiego del lavoratore intermittente in violazione dei requisiti soggettivi e oggettivi comporta la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Si possono individuare due distinte tipologie contrattuali.
Una caratterizzata dall'obbligo contrattuale di rispondere alla chiamata del datore di lavoro e l'altra dall'assenza di tale obbligo.
Nel primo caso matura il diritto al lavoratore della corresponsione dell'indennità per i periodi di disponibilità obbligatoria; nel secondo caso il rapporto contrattuale si concretizza sono nel momento in cui il lavoratore risponde alla chiamata del datore di lavoro e dunque nei periodo in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo.

Trattamento economico normativo e principio di non discriminazione
Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

Divieti
E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

E' necessario, infine, ai fini della validità del contratto di lavoro intermittente, che l'azienda sia in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In caso di inosservanza della normativa il contratto sarà trasformato a tempo indeterminato da parte degli organi di vigilanza.

Periodo complessivo
Con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il Ministero del Lavoro, nella circolare n.35/2013, ha chiarito che per triennio solare entro il quale verificare la presenza della 400 giornate di lavoro effettivo si deve intendere un intervallo di tempo mobile della durata di tre anni calcolato, a ritroso, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione e tenendo conto solamente delle giornate di effettivo lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013.
Il superamento del suddetto limite determina la trasformazione del rapporto in un normale rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data del superamento.

Gli obblighi di comunicazione
In caso di instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente, sul datore di lavoro gravano una serie di adempimenti di natura amministrativa.
Il datore di lavoro è tenuto:

  • a inviare il modello UNILAV di instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro;
  • a far sottoscrivere il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) al lavoratore dipendente;
  • a comunicare in via telematica ogni chiamata del lavoratore, secondo le modalità definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013 e dalla successiva circolare 27 giugno 2013 n.27 ogni (adempimento da effettuare prima dell'inizio della prestazione lavorativa).

Quest'ultima comunicazione dal 1 dicembre 2016 è di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e potrà essere effettuata esclusivamente:

  • Attraverso il servizio informatico;
  • Via email, compilando e inviando il modello UNI intermittente all'indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ;
  • Tramite l'App Lavoro Intermittente.

Non è necessario che l'indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di posta elettronica certificata, poiché è stata abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di posta non certificata. Per la compilazione del modello è possibile consultare la guida alla compilazione del modulo PDF predisposta dal Ministero del Lavoro. 

È prevista, inoltre, la modalità di invio tramite SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.
L'invio tramite sms, dettagliato nella relativa guida all'utilizzo, potrà essere utilizzato solo dalle aziende registrate al Portale Cliclavoro e abilitate all'utilizzo del lavoro intermittente. L'SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore. Il numero al quale inviare la comunicazione è 3399942256.

In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici, è possibile effettuare la comunicazione al numero fax dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
In tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare la copia del fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico come prova dell'adempimento dell'obbligo. 
È disponibile l'elenco dei numeri fax delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Il lavoratore intermittente deve essere iscritto sul Libro Unico del Lavoro. La registrazione sul LUL deve avvenire solo in occasione della prima immissione al lavoro e, successivamente, per ogni mese in cu il lavoratore svolga l'attività lavorativa o percepisca un compenso, nonché alla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di previsione dell'indennità di disponibilità deve essere iscritto sul LUL per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Infine, Fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

Riferimenti normativi
- D.Lgs. n.81/2015, artt. da 13 a 18
- Interpello n.10 del 21 marzo 2016, il Ministero del Lavoro (Ricorso al lavoro intermittente)
- D.M. 23 ottobre 2004 (Casi di Ricorso al lavoro intermittente)
- Regio Decreto n.2657/1923
- Circolare n.20/2012 Ministero del Lavoro (Istruzioni operative)
- Art. 4-bis, D.Lgs. n.181/2000 (comunicazione d'assunzione)
- Circolare n.35/2013 Ministero del Lavoro
- D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013)(periodo complessivo)
- Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 (Modalità comunicazione)
- Circolare 27 giugno 2013 n.27 (Modalità comunicazione)

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