CU 2017: APPROVATO IL MODELLO DEFINITIVO... QUANTE NOVITA'!

Scritto da Matteo Bodei.

05 01Lo scorso 16 gennaio l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del Direttore n. 10044/2017, ha approvato il modello CU 2017 (unitamente alle istruzioni di compilazione, il frontespizio per la trasmissione telematica, il quadro CT), ossia la dichiarazione che tutti i sostituti di imposta dovranno utilizzare per certificare i compensi conferiti nell'anno 2016 ai lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, percettori di provvigioni o redditi diversi.

Quest'anno non mancano diverse novità, tanto nella procedura di consegna quanto nei campi del suddetto modello.

Innanzitutto si rileva la proroga di un mese dei termini di consegna ai percipienti rispetto alla data tradizionalmente fissata per le CU degli anni precedenti: da quest'anno la consegna ai percipienti deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state corrisposte le somme.
Rimane invece inalterato il termine alternativo di consegna riservato ai soggetti per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, identificato in 12 giorni dalla richiesta da parte del percipiente.
Si sottolinea che non subisce alcuna proroga il termine per l'invio telematico, che ed è fissato per il 7 marzo 2016.

Per quanto riguarda il modello vero e proprio, le novità relative alle singole celle sono le seguenti:

Frontespizio:
Per quanto riguarda il forntespizio si rileva l'inserimento di una casella "eventi eccezionali" in cui è possibile indicare la presenza di condizioni che hanno determinato un trattamento particolare per quanto riguarda gli obblighi fiscali, quali l'essere stati oggetto di richieste estorsive, aver affrontato emergenze umanitarie oppure altri eventi eccezionali.

Dati Anagrafici:
Premesso che nel quadro CT non si rilevano particolari modifiche, per quanto riguarda il quadro "Dati anagrafici" sono stati aggiunti alcuni nuovi codici nei campi preesistenti, in particolare alla cella 8 (codice Z3 per i soci di cooperative artigiane), alla cella 9 (codice 2 e 4 per i terremotati di agosto ed ottobre 2016) e alla cella 10 (in questo caso è stato abolito il codice 2 per indicare i casi di esclusione dalla precompilata, che possono essere indicati barrando la casella 602). Alla cella 26 è stata inserita la possibilità di indicare il codice comune di residenza soppresso in caso di fusione tra comuni. Nel 2016 le fusioni di comuni sono state 29, di cui due per incorporazione, per un totale di ben 75 comuni soppressi.

Dati Fiscali:
come è stato anticipato trattando del punto 8 della sezione Dati Anagrafici, dal 2016 i compensi percepiti dai soci delle cooperative artigiane sono oggetto di una nuova modalità di tassazione. Così come disposto dalla Legge di Stabilità 2016 essi devono essere considerati, ai soli fini fiscali, redditi assimilati a lavoro dipendente e vanno indicati nelle celle 1 e 2. In tali celle vanno indicati anche i redditi dei lavoratori impatriati che usufruiscono delle agevolazioni di legge.
Nella cella 11 vanno evidenziate, con appositi codici, eventuali discordanze tra giorni lavorati e giorni per i quali sono riconosciute le detrazioni.
Nella sottosezione Assistenza Fiscale vengono aggiunte due celle, la 53 e la 54 relative alla ricezione di un 730/4 integrativo, mentre sono state soppresse le celle 101, 102, 165, 301 e 302 relative all'imposta sostitutiva sui premi produttività, non essendo stata prevista per l'anno fiscale oggetto del 730/2016 (redditi 2015).
Nella sottosezione "Oneri Detraibili" si segnala l'introduzione di due nuovi codici, il 38 ed il 39, riferiti alle polizze assicurative detraibili al 19% riguardanti rispettivamente la tutela dalla grave disabilità e dalla non autosufficienza.
Relativamente agli "Oneri Deducibili" si segnala la sostituzione con il codice onere 21 per quanto riguarda gli oneri deducibili identificati l'anno scorso con il codice 11.

Nella sottosezione "Altri dati" si segnalano invece due novità: il codice 5 per indicare la quota di retribuzione esente pari al 30% delle retribuzioni percepite dai lavoratori impatriati e l'attribuzione della cella 472 alle ritenute su Bonus e Stock option, rivedendo le numerazioni delle celle successive.

Una importante novità è chiaramente la reintroduzione dei campi relativi alle "Somme erogate per premi di risultato" assoggettati ad imposta sostitutiva, raccolte nelle celle dal 571 al 591.

Per la sezione "Dati relativi al Coniuge e ai Familiari a Carico" è interessante la precisazione riscontrabile nelle istruzioni del modello CU 2017 che identifica come una "possibilità" l'inserimento dei dati fiscali del coniuge non a carico. L'anno scorso l'indicazione di tali dati era da ritenersi perentoria e non facoltativa.

Un'altra importante novità è l'introduzione della sezione "Rimborsi di Beni e Servizi non soggetti a tassazione art. 51" ossia l'area riferita ai benefit conferiti in regime di Welfare Aziendale. Le informazioni riguardo tali benefit vanno indicate nelle celle dal 701 al 706, utilizzando i vari codici identificativi indicati nell'apposita tabella riportata nelle istruzioni.

Dati Previdenziali e Assistenziali:
Questa sezione è stata profondamente rivista ampliando il numero di celle sia per quanto riguarda i dati relativi ai dipendenti del pubblico impiego, passando da 16 a 31 celle (con l'obiettivo di evidenziare le componenti contributive delle singole casse previdenziali), sia alla sezione parasubordinati (con l'inserimento della tipologia contrattuale e del codice fiscale del committente).

Trattamento di Fine rapporto:
In questa sezione si segnala l'introduzione della nuova cella 920 in cui riportare l'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione del TFR.

Certificazione Lavoro Autonomo:
In questa sezione si rilevano due novità: l'attribuzione per la cella 6 di un codice specifico per le somme esenti relative ai lavoratori impatriati (codice 5) e la cancellazione della cella 31 relativa al codice ente previdenziale (identificato comunque dalle celle relative al codice fiscale e alla denominazione dell'ente).

Il modello CU 2017 definitivo e le istruzioni per la sua compilazione sono disponibili tramite una apposita pagina del portale dell'Agenzia delle Entrate

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