TICKET LICENZIAMENTO E CAMBIO D’APPALTO

Scritto da Luca Furfaro.

04 01La legge di stabilità 2017 ha previsto al comma 164 la modifica dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n.92, modificando la temporaneità dell'esonero dal contributo di licenziamento nel caso di cambio di appalto.
L'originale previsione formulata nella c.d. Riforma Fornero prevedeva che l'esonero dal ticket di licenziamento per l'accesso alla Naspi (ai tempi Aspi) valesse sino all'anno 2016, la nuova formulazione rende tale esonero strutturale.
Ma facciamo un passo indietro; il ticket Naspi per licenziamento creato nel 2013 dall'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (legge Fornero) è il contributo dovuto dal datore di lavoro nei casi d'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, indipendentemente dal requisito contributivo del lavoratore, darebbero diritto alla NASpI (ex AspI).

Il contributo dovuto per le cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato è pari al 41% della somma limite di 1.195 euro, di cui all'art. 4, comma 2,del D.Lgs. n. 22/2015, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Ai fini del conteggio viene computano come mese lavorato anche la frazione di mese superiore a 15 giorni di calendario.
Il contributo non è proporzionato in base all'orario di lavoro, non vi è quindi distinzione tra lavoro a tempo pieno e part-time, come non vi è neppure distinzione in base alla retribuzione percepita.
Per l'anno 2016 il contributo è pari a 489,95 euro (41% di 1.195 euro) per ogni anno di lavoro effettuato presso il datore di lavoro; la quota mensile è pari a 40,83 euro (489,95/12).
Se la durata del rapporto di lavoro è stata pari o superiore a 36 mesi è dovuto un contributo massimo di 1.469,85 euro pari a 3 anni (489,95 euro x 3).
Nell'anzianità aziendale ai fini del calcolo sono anche compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, ad esempio, nel caso in cui il rapporto inizialmente a tempo determinato sia proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si sia dato luogo alla restituzione del contributo aggiuntivo NASpI (1,40%) qualora il datore di lavoro abbia successivamente assunto il lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del contratto a termine.

L'obbligo contributivo deve essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia UniEmens successiva a quella del mese in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di mancato versamento ci si rifarà all'ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro.
Sul flusso UniEmens il contributo deve essere valorizzato nell'elemento , di , di , con codice causale "M400" avente il significato di "Contributo dovuto nei casi d'interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2 comma 31 della legge n. 92/2012"; mentre l'importo da pagare va indicato nel relativo .

Stante il requisito della disoccupazione involontaria previsto dalla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego il contributo non è dovuto:

  • in caso di dimissioni del lavoratore senza giusta causa o fuori dal periodo tutelato di maternità;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
  • decesso del lavoratore;
  • non era dovuto inoltre, fino al 31 dicembre 2016, dalle aziende tenute al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità ai sensi dell'art. 5, comma 4, legge n. 223/1991.

Tale disciplina, aveva inoltre previsto l'esclusione dall'obbligo di versamento del contributo per il periodo transitorio dal 2013 al 2015 nel caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL.
Il periodo transitorio, conclusosi alla data del 31 dicembre 2015, fu modificato dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, di conversione del decreto legge n. 210/2015, all'art. 2-quater, il quale rinviava il termine al 31 dicembre 2016.

Con la modifica prevista dalla legge di Stabilità 2017 l'esenzione, come detto precedentemente, diviene strutturale.

Inoltre l'abrogazione delle norme circa la mobilità comporta il venir meno del contributo ordinario e della tassa di ingresso per la stessa dovuta.
I datori di lavoro, infatti erano soggetti, da una parte, al contributo ordinario pari allo 0,30 % della retribuzioni imponibile da versare mensilmente e, dall'altra parte, ad un contributo d'ingresso per le imprese che effettivamente accedono alla procedura di mobilità.

Dal 1 gennaio 2017, vista l'universalità della Naspi, il contributo di ingresso alla mobilità viene sostituito dal ticket di licenziamento, occorre in questo caso precisare che per effetto dell'art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge n. 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di licenziamento sarà triplicato.

 

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