IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 2017 E LE NOVITA' DEI CODICI TRIBUTO
Con il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997) è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando di sanzioni ridotte, purchè si esegua spontaneamente il pagamento:
- dell'imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta.
Gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 158/2015 (Revisione del sistema sanzionatorio), la cui entrata in vigore è stata anticipata al 01/01/2016 dalla legge di stabilità per il 2016, hanno apportato ulteriori modifiche all'istituto del ravvedimento operoso, già profondamente rinnovato con la legge di stabilità per il 2015. Di seguito i principali tipi di ravvedimento:
Tipologia di Ravvedimento Operoso |
Termine temporale |
Sanzione applicabile |
Ravvedimento "Sprint" |
Entro 14 giorni dalla scadenza |
0,1% per ogni giorno di ritardo (1/15 di 1/10 del 15%) |
Ravvedimento Breve |
Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza |
1,5% fisso (1/10 del 15%) |
Ravvedimento Intermedio |
Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza |
1.67% fisso (1/9 del 15%) |
Ravvedimento Lungo |
Dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore |
3,75% fisso (1/8 del 30%) |
Ravvedimento Lunghissimo (solo per contributi gestiti dall'A.d.E.) |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista dichiarazione, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore |
4,29% fisso (1/7 del 30%) |
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista dichiarazione, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore |
5% fisso (1/6 del 30%) |
Va poi registrata la modifica del saggio degli interessi legali che dal 01/01/2017 sarà pari allo 0,1% (Decreto M.E.F. del 7/12/2016). Gli interessi legali si calcolano dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento fino al giorno in cui si effettua il pagamento, secondo la seguente formula:
(tasso interesse legale x tributo x giorni trascorsi dalla violazione)/365
Si segnala infine, che a partire dal 01/01/2017 l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 17/03/2016, ha sottoposto ad un processo di revisione i tributi esistenti, riducendone il numero e aggiornandone la denominazione.
Ad esempio:
- il cod. tributo 1004 è stato accorpato al codice 1001;
- il cod. tributo 1038 è stato accorpato al 1040.
Pertanto, in sede di calcolo del ravvedimento operoso andranno utilizzati i codici tributo in vigore dal 01/01/2017, anche nel caso di tributi riferiti ad anni precedenti.
Si riporta, qui di seguito, un esempio di calcolo:
Codice tributo omesso "1004" pari a € 1.200; scadenza 16/12/2016 (periodo di paga 11/2016) pagamento effettuato in data 20/01/2017 (ritardo di 35 giorni)
A) |
a) Giorni di ritardo nel 2016 |
b) Interessi 2016 |
c) Importo omesso |
Tot. Interessi 2016 (a*b*c)/365 |
15 |
0,20% |
€ 1.200 |
€ 0,10 |
|
B) |
a) Giorni di ritardo nel 2017 |
b) Interessi 2017 |
c) Importo omesso |
Tot. Interessi 2017 (a*b*c)/365 |
20 |
0,10% |
€ 1.200 |
€ 0,07 |
|
C) |
a) Sanzione |
b) Importo omesso |
Tot. Sanzione (a*b) |
|
1,67% |
€ 1.200 |
€ 20,04 |
||
D) |
Importo omesso |
|||
€1.200 |
||||
TOTALE DA VERSARE SU F24 (A+B+C+D) |
€ 1.220,21 |