NOVITA' INAIL: L'ASSICURAZIONE DEGLI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E L'AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017

Scritto da Luca Prevedini.

01 01La circolare Inail n. 44/2016 pubblicata il 21 novembre 2016 chiarisce le regole da seguire in ambito assicurativo e infortunistico nei casi di studenti impegnati in attività di alternanza scuola – lavoro (metodologia didattica inserita nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado dalla legge 107/2015). In tali casi, la copertura assicurativa degli studenti deve essere garantita con lo stesso sistema utilizzato in ambito scolastico per assicurare le attività tecnico – scientifiche e le attività pratiche di lavoro e cioè con la gestione per conto dello Stato in caso di iscritti ad istituti statali mentre in caso di studenti frequentanti istituti non statali deve essere effettuato il versamento del premio speciale unitario.
Analizzando i possibili eventi di infortunio, la circolare opera una distinzione tra gli eventi occorsi durante l'ambito scolastico vero e proprio (ad esempio le lezioni frontali) e gli eventi occorsi nel corso delle esperienze di lavoro. Partendo dalla premessa che questi ultimi non costituiscono rapporti di lavoro, l'istituto afferma che l'attività svolta dagli studenti può essere sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori dipendenti presenti in azienda e pertanto sono indennizzabili non solo gli eventi avvenuti all'interno dello stabilimento aziendale ma anche eventuali infortuni occorsi in cantieri, in luoghi pubblici e nel tragitto scuola – luogo di lavoro mentre resta non tutelato il percorso abitazione – luogo di lavoro presso cui si svolge l'esperienza di lavoro. Proseguendo l'analisi, sempre la stessa circolare chiarisce che eventuali eventi di infortunio devono essere denunciati dal dirigente scolastico, salvo accordi differenti stabiliti nella convenzione stipulata con l'azienda ospitante.
Ulteriore obbligo che la circolare Inail prescrive per gli studenti impiegati in percorsi di alternanza scuola – lavoro è l'obbligo di erogare loro la formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

Adempimenti contributivi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

Entro giovedì 16 febbraio 2017 i datori di lavoro soggetti a rischio Inail devono:

  • calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) ed il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
  • pagare il premio di autoliquidazione dato dalla somma della rata e della regolazione utilizzando il modello unificato di pagamento F24.

Successivamente, entro il 28 febbraio 2017, occorre presentare la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2016.

Tassi di premio anno 2017 e basi di calcolo
Per adempiere l'obbligo dell'autoliquidazione del premio occorre partire dalla notifica, da parte dell'istituto assicuratore, dei nuovi tassi di premio che devono essere utilizzati per calcolare i premi di rata anticipata da pagare per il 2017 e che, sommati a quelli dell'anno di regolazione (anno 2016) formano l'autoliquidazione 2016/2017. A partire dallo scorso anno, l'ente ha messo a disposizione di tutte le aziende le basi di calcolo direttamente sul proprio sito internet.
Oltre ai tassi di premio applicabili per l'anno successivo, l'Inail comunica a tutti i datori di lavoro assicuranti, entro il 31 dicembre, le basi di calcolo dell'autoliquidazione con le quali mette a conoscenza delle ditte la situazione assicurativa e contributiva dell'azienda, in base ai dati presenti negli archivi informatici dell'istituto assicurativo.
Nelle basi di calcolo sono indicati gli elementi per il computo della regolazione, della rata del premio di autoliquidazione e dei contributi associativi. Nonostante le comunicazioni delle basi di calcolo siano reperibili direttamente dal sito istituzionale, l'Inail ha notificato anche quest'anno a mezzo posta elettronica certificata le informazioni sopra esposte tramite il mod. 20 SM dove sono esposti per voce di rischio i dati retributivi e gli oneri infortunistici relativi al triennio di osservazione statistica considerato (2013 – 2015) ai fini dell'oscillazione automatica per andamento infortunistico. Confermata anche quest'anno la possibilità, per aziende e intermediari, di acquisire le basi di calcolo dell'autoliquidazione in formato ".pdf" tramite il nuovo servizio "Comunicazione Basi di calcolo autoliquidazione", che è disponibile nella sezione "Fascicolo Aziende" all'interno del sito www.inail.it sezione "Servizi online".

Retribuzione imponibile
Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile si applica quanto previsto dell'art.12 della legge n.153/1969, così come modificato dal D.Lgs. n.314/1997. In base alla tipologia di soggetto assicurato le retribuzioni da prendere come riferimento ai fini del conteggio del premio possono essere: effettive, convenzionali o di ragguaglio.

  • retribuzione effettiva: è quella che risulta da Libro Unico del Lavoro e cioè la retribuzione che in qualsiasi forma viene erogata ai dipendenti. La retribuzione effettiva non può essere inferiore al minimale retributivo che per l'anno 2016 è pari ad € 53,98 giornalieri.
  • retribuzione convenzionale è quella espressamente prevista dalla normativa vigente in tutti quei casi in cui non esiste la retribuzione effettiva. Esistono diverse tipologie di retribuzioni convenzionali, come ad esempio quelle stabilite per titolari, soci, associati e familiari coadiuvanti di imprese artigiane. Tali importi vengono periodicamente aggiornati con decreti ministeriali. Particolare rilievo assumono il massimale ed il minimale di rendita, valori che rappresentano l'importo minimo e massimo su cui l'Inail calcola le rendite per inabilità permanenti al lavoro. In particolari casi gli importi di minimale e massimale devono essere considerati ai fini contributivi per il calcolo dei premi.
  • retribuzione di ragguaglio: tale tipo di retribuzione viene applicata in tutti i casi in cui non vi è una retribuzione effettiva e non sono previste delle retribuzioni convenzionali.

Dati di particolare importanza sono il cd. minimale e massimale di rendita, ovvero l'importo minimo e quello massimo sui quali l'Istituto costituisce le rendite per inabilità permanente al lavoro. Gli importi del minimale e del massimale di rendita sono fissati ogni anno con decreto ministeriale che rivaluta gli importi dell'anno precedente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo. Per il periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017 non sono stati aggiornati gli importi del minimale e del massimale di rendita perché la variazione dell'indice Istat è stata negativa e quindi non si è potuto procedere ad alcuna rivalutazione e i valori non sono quindi stati aggiornati.

 

periodo

annuale

mensile

giornaliero

minimale di rendita

01.01.2016 – 31.12.2016

16.195,20

1.349,60

53,98

massimale di rendita

01.01.2016 – 31.12.2016

30.076,80

2.506,40

100,26

Calcolo del premio Inail
Il calcolo del premio assicurativo avviene mediante un sistema che prevede un anticipo per l'anno in corso e un saldo per l'anno precedente. Il premio deve quindi essere determinato dal datore di lavoro che calcola il premio dovuto a saldo dell'anno passato applicando il tasso comunicato dall'Istituto alle retribuzioni imponibili effettivamente corrisposte ai lavoratori. Il datore di lavoro deve detrarre quanto già pagato l'anno trascorso a titolo di acconto. Il premio dovuto a titolo di acconto per l'anno in corso deve essere calcolato applicando il tasso previsto da apposita tariffa alle retribuzioni effettive dell'anno precedente, che pertanto vengono assunte quali retribuzioni presunte per l'anno in corso.
Nel caso in cui le retribuzioni effettive dell'anno passato siano inferiori a quelle utilizzate come presunte per l'anno in corso, potrebbero generarsi crediti a favore delle aziende, in quanto gli acconti (calcolati con le retribuzioni dell'anno trascorso) risulterebbero eccessivi rispetto al premio realmente dovuto. Al fine di ridurre questa problematica la norma consente alle aziende, in caso di prevista riduzione del personale o in altri casi espressamente motivati, di comunicare all'Inail esclusivamente in modalità on-line, la diminuzione delle retribuzioni presunte e di conseguenza ridurre l'acconto del premio per l'anno in corso; tale adempimento deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2017.

Sconti e agevolazioni
L'autoliquidazione è l'occasione in cui i datori di lavoro possono usufruire dei benefici contributivi previsti ai fini Inail che si suddividono in sconti contributivi quando danno diritto ad una riduzione percentuale dei premi e agevolazioni retributive quando consentono un abbattimento percentuale delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo dei premi.

Sconti contributivi:

  • la riduzione introdotta, a partire dall'anno 2014, dall'art. 1, comma 128, della legge 147/2013 è indirizzata a favore dei datori di lavoro virtuosi, individuati dal buon andamento infortunistico aziendale. La misura percentuale della riduzione dei premi da applicare con l'autoliquidazione 2016/2017 è del 16,61%. L'applicabilità o meno della riduzione può essere rilevata, per voce di rischio e per lavoratore autonomo artigiano, dalle basi di calcolo che, in caso affermativo indicano la percentuale (16,61%) nel campo "riduzione legge 147/2013 (%)" delle sezioni "Regolazione Anno 2016".

La riduzione ex lege 147/2013 doveva cessare con l'anno 2016 ma, poiché non sono state aggiornate le tariffe dei premi, la Determina n. 307 dell'8 agosto 2016 (in attesa di essere recepita in apposito decreto ministeriale) ha prorogato anche per il triennio 2017/2019 l'agevolazione, confermando le precedenti condizioni di fruibilità.

  • lo sconto edili è previsto a favore dei datori di lavoro edili a condizione che abbiano la regolarità ai fini del Durc e presentino tramite posta elettronica certificata alla sede Inail competente il previsto modulo di autocertificazione. Lo sconto è stato confermato nella misura dell'11,50% e può essere applicato ai soli premi di regolazione per l'anno 2016;
  • lo sconto per sostituzione maternità si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono con contratto a tempo determinato lavoratori in sostituzione di dipendenti assenti per maternità o paternità. Lo sconto è pari al 50% ed è valido fino al compimento di un anno di età del figlio oppure per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e può essere applicato sia ai premi di regolazione 2016 che a quelli di rata anticipata per l'anno 2017;
  • lo sconto a favore del settore della pesca è usufruibile dalle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. La misura è pari al 50,30% per i premi di regolazione 2016 e del 48,70% per la rata 2017. Tale misura può essere utilizzata sia dalle imprese con dipendenti che da quelle senza dipendenti come gli autonomi o le cooperative;
  • per accedere allo sconto a favore delle imprese artigiane, le ditte devono essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, non devono aver denunciato infortuni nel biennio 2014/2015 e devono aver autocertificato con la dichiarazione delle retribuzioni telematica dello scorso anno il possesso dei requisiti di legge. La misura di sconto applicabile è pari al 7,61% ed è applicabile al solo premio di regolazione dell'anno 2016;
  • lo sconto a favore delle imprese che operano nel comune di Campione d'Italia consiste in una riduzione del 50% dei premi valida sia su quanto dovuto a titolo di regolazione 2016 che di rata 2016 per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri;
  • le cooperative zootecniche che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici possono usufruire di uno sconto pari al 75% se operano in zone montane particolarmente svantaggiate, e del 68% se operano in zone agricole svantaggiate. I benefici sono applicabili sia ai premi di regolazione 2016 che a quelli di rata 2017.

Agevolazioni retributive
Le agevolazioni retributive consentono un abbattimento percentuale dell'imponibile su cui calcolare i premi assicurativi e sono gestite dall'Inail con il sistema delle quote di retribuzioni esenti da indicare negli appositi campi del modulo di dichiarazione delle retribuzioni.
Ad oggi, la tabella delle agevolazioni è piuttosto modesta in quanto dopo la scomparsa dei contratti di inserimento e delle assunzioni agevolate ex lege n. 407/1990, la sola tipologia di agevolazione retributiva è quella riconosciuta per i lavoratori "over 50" disoccupati e per le donne prive di impiego introdotte dalla legge 92/2012 (legge Fornero).

Interventi in ambito di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (modello OT24/2017):
Le tariffe dei premi Inail e le relative modalità di applicazione sono contenute nel Decreto Ministeriale 12 Dicembre 2000, il quale in seguito alle modifiche introdotte dal D.M. 3 dicembre 2010, all'articolo 24 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi, prevede una riduzione del tasso medio di premio per gli interventi effettuati dalle aziende al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Il principio che guida la misura si basa sul concetto che a fronte di un indice di rischio basato sull'analisi di campioni statistici uguale per tutte le aziende, è possibile ridurre il premio assicurativo pagato qualora attraverso interventi di prevenzione si riesca a ridurre la probabilità che si verifichino infortuni sul lavoro. Il tasso di premio è soggetto ad oscillazione nel primo biennio di attività in relazione alla situazione dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, mentre successivamente l'oscillazione può derivare non solo per interventi di prevenzione, ma anche in base all'andamento infortunistico.
Possiamo quindi affermare che lo sconto sull'aliquota applicata ai rischi specifici è destinato a quelle aziende che nell'anno in corso, oppure entro il 31.12.2016 si siano attivate per adottare interventi mirati aventi come finalità il miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.
La riduzione ha effetto solo per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda, è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno ed è concessa a condizione che:

  • siano trascorsi almeno due anni dall'inizio dell'attività;
  • siano stati effettuati, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, interventi per migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
  • l'azienda sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti dal D.M. 24 ottobre 2007 (Durc);
  • siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro il 28 febbraio 2017 tramite il sito istituzionale www.inail.it.
La riduzione corrisponde ad una percentuale che va dal 7% fino al 28% a seconda del numero dei lavoratori in forza nell'anno:

DIPENDENTI

RIDUZIONE TASSO MEDIO

fino a 10 dipendenti

28,00%

da 11 a 50 dipendenti

18,00%

da 51 A 200 dipendenti

10,00%

oltre 200 dipendenti

7,00%

Occorre prestare attenzione alla persistenza dei requisiti dichiarati per ottenere la riduzione del tasso perché in qualsiasi momento l'Inail può disporre verifiche in merito e, in caso di riscontro negativo rispetto a quanto attestato si determinerebbe nei confronti dell'impresa l'annullamento della riduzione, l'integrazione dei premi dovuti all'istituto e la conseguente applicazione delle vigenti sanzioni.

Pagamento dei premi
Il pagamento dei premi deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 febbraio 2017 oppure in quattro rate trimestrali con scadenza 16 febbraio 2017, 16 maggio 2017, 21 agosto 2017 e 16 novembre 2017. Le somme delle rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi in misura pari al tasso ufficiale stabilito annualmente con apposito decreto ministeriale, che per il prossimo anno è pari allo 0,52%.

Dichiarazione delle retribuzioni 2016
La dichiarazione delle retribuzioni relative all'anno 2016 deve essere inoltrata all'Inail esclusivamente con modalità telematiche entro martedì 28 febbraio 2017. Nel caso in cui il datore di lavoro scelga di effettuare il pagamento rateale dei premi di autoliquidazione deve esprimere tale scelta nella dichiarazione telematica delle retribuzioni.
La dichiarazione delle retribuzioni può essere effettuata all'Inail sia tramite la procedura "ALPI online" accessibile dal sito www.inail.it; sia con la procedura massiva "Invio Telematico Dichiarazione Salari" per le dichiarazioni prodotte direttamente da intermediari e datori di lavoro in formato elettronico.

 

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