DISTACCO TRANSNAZIONALE: I NUOVI OBBLIGHI

Scritto da Luca Prevedini.

05 01Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle Politiche Sociali del 10 agosto 2016 diviene effettivo il nuovo obbligo di comunicazione in materia di distacco transnazionale introdotto dal decreto legislativo n. 136/2016. Tale adempimento entrerà in vigore il 26 dicembre 2016.

Il nuovo modello UNI_Distacco_UE
Al fine di adempiere l'obbligo di comunicazione obbligatoria preventiva posta a carico del datore di lavoro prestatore di servizi che da uno stato membro intenda inviare in Italia il proprio personale, distaccandolo presso un'altra impresa, anche dello stesso gruppo oppure presso un'altra unità produttiva o un altro destinatario, sono stati definiti gli standard operativi e le regole di trasmissione del modello UNI_Distacco_UE.
Il nuovo modello deve essere utilizzato dal prestatore di servizi (l'impresa stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo che distacca lavoratori in Italia) per comunicare l'avvio e le eventuali variazioni del distacco transnazionale. L'adempimento deve essere effettuato entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del distacco. E' possibile annullare la comunicazione, rispettando sempre il termine delle ore 24 del giorno precedente l'inizio del distacco. Le comunicazioni di variazione possono essere effettuate entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento. I dati contenuti nel modello saranno messi a disposizione dell'Ispettorato nazionale del Lavoro, dell'Inps e dell'Inail.
Tramite il modello UNI_Distacco_UE, la società distaccante estera dovrà comunicare le seguenti informazioni:

  • i propri dati identificativi (comprese le generalità del legale rappresentante)
  • il numero e le generalità dei lavoratori distaccati;
  • le date di inizio, di fine e di durata del distacco;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • i dati identificativi del soggetto distaccatario;
  • la tipologia dei servizi;
  • le generalità del referente incaricato nel nostro paese di inviare e ricevere atti e documenti;
  • le generalità del referente incaricato in Italia di intrattenere i rapporti con le parti sociali.

Al fine di adempiere alla trasmissione del nuovo modello di distacco transfontaliero, il prestatore di servizi dovrà effettuare preventivamente la procedura di registrazione sul portale del Ministero del Lavoro al termine della quale riceverà le credenziali di accesso al sistema. Una volta effettuato l'accesso, il prestatore di servizi potrà, oltre ad effettuare le comunicazioni di distacco, consultare la banca dati delle operazioni da lui gestite in precedenza.

Il decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 136
Importanti obblighi in materia di distacco transnazionale sono entrati in vigore il 22 luglio 2016 in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 136/2016 relativo all'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
Il citato decreto ha introdotto l'obbligo di conservare, per l'intera durata del distacco e per i due anni successivi alla sua cessazione, copia del contratto di lavoro, dei prospetti paga, dei documenti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, della documentazione che attesta il pagamento delle retribuzioni, della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e del certificato che attesta la legislazione previdenziale applicabile.
Sempre il decreto n. 136 prevede che la documentazione precedentemente elencata debba essere custodita e conservata in lingua originale ed in lingua italiana da un referente aziendale nominato dell'impresa distaccante. Tale referente aziendale deve obbligatoriamente risiedere in Italia e sempre per espressa previsione normativa deve essere munito del potere di inviare e ricevere atti e documenti. Nome e domicilio del referente devono essere indicati al ministero con il modello di comunicazione preventiva.
Le imprese che intendono distaccare lavoratori nel nostro paese hanno inoltre l'obbligo, per tutto il periodo del distacco di designare un ulteriore referente con poteri di rappresentanza per intrattenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello. Il referente dovrà inoltre rendersi disponibile ad incontrare le parti sociali in caso di una loro richiesta.

Condizioni di lavoro
Il decreto che recepisce l'applicazione della direttiva 96/71/CE non ha soltanto introdotto, per le imprese stabilite in un altro stato membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori, nuovi obblighi di comunicazione ma ha anche definito in maniera precisa e puntuale le condizioni economiche e normative che devono applicare ai propri dipendenti le imprese comunitarie che operano in Italia.
Proprio per evitare fenomeni di dumping sociale il decreto n. 136/2016 ribadisce che durante l'intera durata della prestazione lavorativa, al lavoratore distaccato in Italia, occorre applicare le stesse condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe. In particolare si dovranno applicare ai lavoratori le normative vigenti in Italia in merito a orario di lavoro, gestione dei riposi, trattamenti retributivi minimi contrattuali, cessione temporanea dei lavoratori, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il sistema sanzionatorio
In caso di mancata trasmissione delle comunicazioni di distacco, il prestatore di servizi sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. In caso di mancata conservazione della documentazione relativa al rapporto di lavoro dei soggetti distaccati per almeno due anni la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato. La mancata designazione del referente deputato al ricevimento di atti e documenti, nonché del responsabile delegato ad intrattenere i rapporti con le parti sociali comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per ogni lavoratore interessato.
Per le ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il lavoratore sarà considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la prestazione (impresa che utilizzi il lavoratore in Italia). La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per distaccante e distaccatario è di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Tale sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Inoltre, in caso di distacco non autentico relativo a lavoratori minorenni, distaccante e soggetto che ha utilizzato la prestazione sono puniti con l'arresto fino a 18 mesi oltre all'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Allegato: Modello "UNI_Distacco_UE"

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