I BUONI LAVORO VOUCHER E GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Scritto da Armando Cerrato.

03 01Da un po' di tempo si fa un gran parlare di "buoni lavoro", "voucher" o "lavoro accessorio" per indicare attività lavorative di natura "meramente occasionale" che possono essere rese nella generalità dei settori produttivi entro il limite di compensi stabiliti dalla legge (7.000 € netti - 9.333 € lordi - nel corso di un anno civile).
In effetti negli ultimi anni, molte aziende hanno scelto di appoggiarsi a collaboratori di lavoro retribuiti mediante voucher.
I dati dell'Osservatorio dell'Istituto della previdenza, dicono che i "prestatori di lavoro accessorio" sono passati da un numero di neppure 25mila nel 2008 a oltre 1 milione lo scorso anno.
ll lavoro accessorio, più comunemente conosciuto con il termine di "buoni lavoro" o "voucher", fa parte delle nuove forme di lavoro introdotte nel 2003 nell'ambito della c.d. "riforma Biagi", e aveva tre obiettivi principali:
- offrire occasioni di impiego e d'integrazione di reddito a soggetti considerati a rischio di esclusione sociale o non entrati ancora nel mondo del lavoro, ovvero in procinto di uscirne;
- far emergere quella parte del lavoro nero che spesso è determinato anche da una non chiara disciplina dei lavori occasionali, tutelando i lavoratori che operano senza alcuna protezione previdenziale e assicurativa;
- regolamentare determinate attività lavorative che soddisfano esigenze occasionali.

Il Jobs Act successivamente ha operato un'organica revisione della disciplina, operando una sostanziale generalizzazione delle potenzialità di applicazione e definendone le modalità di utilizzo.
Tali attività devono essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione con un esplicito divieto di impiego nell'ambito di contratti di appalto o in somministrazione. I vantaggi del voucher sono molteplici, sia per il committente che per il prestatore di lavoro
Il committente può beneficiare di prestazioni occasionali, quando ne ha di bisogno, nella completa legalità, con copertura contributiva INPS e assicurativa INAIL mentre il prestatore (il lavoratore che presta il suo lavoro) può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da qualunque imposizione fiscale, senza incidere sullo stato di disoccupato o inoccupato. Inoltre è cumulabile con altri trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.

Ai fini del TU in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08, il prestatore d'opera assunto tramite voucher risultava equiparato ad un lavoratore a tutti gli effetti. Infatti l'art. 3 comma 8 specificava che "nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni e integrazioni, il presente Decreto Legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili".
Tale tipologia di lavoratore in effetti non ha meno rischi rispetto a qualunque altro lavoratore a prescindere dal tipo di contratto, potrebbe anzi risultare maggiormente esposto proprio in virtù del fatto che la sua è un prestazione "meramente occasionale" portando a sottovalutare il problema della tutela della salute e sicurezza e, pertanto, deve poter fare affidamento su un complesso di regole che garantisca forme di tutela e di protezione dai rischi che possono verificarsi in ambito lavorativo.
In sostanza, ai prestatori di lavoro accessorio veniva estesa in prima battuta la disciplina prevista per i lavoratori subordinati.

Successivamente il decreto semplificazioni, attuativo del Jobs Act, (D.lgs. n. 151/15 ex art. 48 D.lgs. n. 81/15) ha modificato in parte le tutele di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i prestatori di lavoro accessorio. La figura di tale lavoratore, infatti, è caratterizzata dalla specificità di non poter essere ricompresa nello schema classico del rapporto di lavoro, quando l'attività è resa a favore di committenti (associazioni o privati cittadini) privi dei caratteri di imprenditorialità o professionalità, travalicando quindi il normale contesto economico- lavoristico.

Per razionalizzare e semplificare gli adempimenti, il D.lgs. n. 151/15 ha rivisto le tutele di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per i prestatori di lavoro accessorio, chiarendo che nei confronti dei lavoratori che effettuano tali prestazioni le disposizioni prevenzionistiche in capo al "lavoratore o equiparato al lavoratore" si applicano solamente nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista, inserendosi in questo caso la prestazione in una organizzazione di tipo aziendale già strutturata.
Viceversa negli altri casi si applicano esclusivamente le tutele previste per il lavoro autonomo (art. 21 D.Lgs. 81/08), escludendo comunque del tutto dall'applicazione delle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

La modifica normativa introdotta specifica quindi che, se della prestazione accessoria del lavoratore si usufruisce non per fini d'impresa o per lo svolgimento di una professione, ai fini della sicurezza sul lavoro la persona destinataria del "buono lavoro o voucher" non rientra nella definizione di "lavoratore" o di "equiparato al lavoratore", e quindi non è necessario il rispetto degli obblighi prevenzionistici in capo al datore di lavoro, quali ad esempio la sorveglianza sanitaria, l'informazione e la formazione, la valutazione dei rischi, la corretta scelta e uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

In definitiva, il lavoro accessorio, prestato non a favore di imprenditori o professionisti, ed escludendo i piccoli lavori domestici a carattere straordinario (a priori non rientranti nelle norme di salute e sicurezza), viene equiparato, ai fini delle tutele prevenzionistiche, al lavoro autonomo previsto dall'art. 21 D.Lgs. 81/08. In questo modo il committente, ad esempio privato cittadino, non viene gravato di pesanti adempimenti, che di fatto vanificherebbero la convenienza e ostacolerebbero la fruizione del lavoro accessorio; A questo punto passano in capo al prestatore accessorio stesso alcuni obblighi di tutela della propria salute e sicurezza, probabilmente di difficile esigibilità. Pertanto nei casi di lavoro accessorio prestato non a favore di imprenditori o professionisti, applicandosi esclusivamente le tutele previste per il lavoro autonomo, il prestatore accessorio ha l'obbligo (a suo esclusivo carico):

  • di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge (a norma);
  • di dotarsi e utilizzare i dispositivi di protezione individuale

Nel caso invece che la prestazione lavorativa venga effettuata a favore di un committente imprenditore o professionista inserendosi in questo caso in una organizzazione di tipo aziendale, alla luce delle considerazioni su espresse, si evidenzia che il committente o professionista deve provvedere nei confronti dei lavoratori occasionali ad ottemperare tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e in particolare:

  • redigere il documento di valutazione dei rischi,
  • nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.),
  • nominare gli addetti antincendio e fargli frequentare appositi corsi
  • nominare gli addetti al primo soccorso e all'evacuazione e fargli frequentare appositi corsi
  • frequentare i corsi di formazione obbligatori e farli frequentare ai lavoratori,
  • nominare il medico competente, e provvedere ala Sorveglianza sanitaria
  • provvedere alla formazione, informazione ed addestramento specifico;
  • Mettere a disposizione i D.P.I. individuati dalla valutazione dei rischi per la specifica mansione ricoperta.

La mancata ottemperanza di questi obblighi comporta per il committente o professionista le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008.

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