CONGEDO DI MATERNITÀ IN CASO DI PARTO PREMATURO E SOSPENSIONE DEL CONGEDO PER RICOVERO DEL BAMBINO ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE INPS N. 69/2016

Scritto da Barbara Garbelli.

02 01Il D.Lgs. 80/2015 ha introdotto importanti novità in materia di parto prematuro e di sospensione del congedo per ricovero del bambino, apportando modifiche agli articoli 16, 24 e 26 del Testo Unico in materia di maternità e paternità. La circolare INPS n. 69/2016 fornisce le istruzioni operative.

LE NOVITA' IN TEMA DI PARTO PREMATURO.
Il c. 1 art.16 del D.Lgs. 151/2001 prevede che per congedo di maternità si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice per i seguenti periodi:

  • due mesi precedenti la data presunta del parto salvo quanto previsto all'articolo 20 (flessibilità del congedo di maternità).
  • tre mesi successivi la data del parto salvo quanto previsto dall'articolo 20 (flessibilità del congedo di maternità).

Qualora l'evento si dovesse verificare prima della data presunta vengono conteggiati anche i giorni non goduti prima del parto invece qualora dovesse avvenisse dopo la data presunta per il periodo tra tale data e la data effettiva del parto.
L'articolo 2 del D.Lgs. 80/2015 introduce modifiche all'articolo 16 del D.Lgs. 151/2001 apportando modifiche rilevanti nel caso in cui il parto fosse "fortemente prematuro", ovvero, dovesse avvenire prima dei due mesi di astensione ante partum, con la conseguenza che i giorni non goduti prima della data presunta del parto risultino superiori a due mesi.
Con la precedente norma la durata complessiva del congedo sarebbe stata pari a tre mesi dopo il parto ai quali si aggiungeva il periodo non goduto prima del parto, nel limite di due mesi, per una durata totale di cinque mesi e un giorno. Con la nuova normativa si prevede che, le giornate non fruite prima della data presunta del parto e il parto stesso, debbano essere godute per intero in coda al periodo di congedo di tre mesi dopo il parto, per una durata complessiva di congedo che può essere anche superiore a 5 mesi e un giorno.
L'INPS specifica che l'ulteriore periodo di congedo spettante alla lavoratrice in caso di parto "fortemente prematuro" deve essere riconosciuto anche al padre qualora usufruisca del congedo di paternità in caso di morte, grave infermità, abbandono del figlio da parte della madre o affidamento esclusivo del padre.
Indichiamo di seguito uno degli esempi forniti dalla circolare INPS:

Data presunta del parto: 20 settembre 2015;

Data prevista di inizio astensione ante partum: 20 luglio 2015;

Data effettiva del parto: 30 giugno 2015.

Periodo di congedo di maternità

giorno del parto: 30 giugno 2015

+

periodo di astensione post partum: dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2015 (3 mesi);

+

periodo non goduto prima del parto pari a 81 giorni calcolati come segue:

1) 62 giorni calcolati dal 20 luglio 2015 al 19 settembre 2015 (due mesi ante partum);

2) 19 giorni calcolati dal 1° luglio 2015 al 19 luglio 2015 (dal giorno successivo al parto fino al giorno precedente la data di previsto inizio dell’astensione ante partum).

Periodo di congedo di maternità: dal 30 giugno 2015 al 20 dicembre 2015.

Non vengono apportate variazioni nel caso in cui il parto prematuro si verifichi all'interno dei due mesi ante partum, ossia quando il congedo obbligatorio ante partum è già iniziato.
Per questi eventi il congedo post partum risulta coincidente con i tre mesi successivi al parto ai quali vanno aggiunti i giorni di congedo ante partum non goduti. Inoltre, se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione prorogata, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine dei sette mesi dopo il parto.
Allo stesso modo nei casi di parto "fortemente prematuro" qualora la lavoratrice abbia un provvedimento di interdizione prorogata dal lavoro per incompatibilità delle mansioni ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs. 151/2001 si aggiungono al termine del periodo di interdizione prorogata tutti i giorni compresi tra la data del parto e la data presunta del parto.
La normativa in esame è entrata in vigore il 25 giugno 2015 e si applica agli eventi coincidenti o successivi a tale data, pertanto per i parti che si sono verificati prima di tale data e il congedo post partum non si è ancora concluso è possibile riconoscere l'indennità di maternità anche per gli ulteriori giorni di congedo, a condizione che la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro nei giorni indennizzabili.
Lo stesso vale per le lavoratrici per cui l'indennità di maternità è corrisposta direttamente dall'INPS (lavoratrici iscritte alla gestione separata, operaie agricole, lavoratrici dello spettacolo, lavoratrici addette ai servizi domestici o familiari, lavoratrici disoccupate e sospese dal lavoro che non usufruiscono della CIG), che possono richiedere l'indennità di maternità per gli ulteriori giorni eventualmente spettanti secondo le nuove regole.
La domanda per tutte le tipologie di lavoratori va presentata presso la sede INPS competente in modalità cartacea oppure, tramite raccomandata, per le domande antecedenti la circolare INPS 69/2016.
In ogni caso andrà allegata alla domanda il mod.SR01, il certificato medico di gravidanza contenente la data presunta del parto. Successivamente verrà messa a disposizione la procedura telematica che diverrà quella esclusiva.
Per le denunce in Uniemens vengono istituiti: il codice evento PAP avente il significato di periodi di congedo maternità parto fortemente prematuro D. Lgs. 80/2015 e la causale L063 per il conguaglio delle indennità anticipate alla lavoratrice dal datore di lavoro avente il significato di indennità di congedo di maternità parto prematuro D. Lgs. n.80/2015 in cui viene esplicitato.

 

LE NOVITA' IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL CONGEDO PER RICOVERO DEL BAMBINO.

Il nuovo articolo 16-bis del Testo Unico sulla tutela della maternità e paternità, disciplina il rinvio e la sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, con la facoltà di godere del congedo in tutto o in parte dalla data di dimissione del bambino per il periodo di cui all'art. 16, c. 1, lettere c) e d).
Il diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio (anche in caso di minore adottato/affidato) ed è subordinato alla produzione di certificato medico che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa al fine di non causare una illecita permanenza al lavoro con conseguente perdita del diritto di congedo ed alla relativa indennità per un numero di giorni equivalenti alla indebita permanenza al lavoro che verranno recuperati dall'INPS.
La data di sospensione del congedo coincide con la data a partire dalla quale la lavoratrice riprende l'attività lavorativa, mentre la data di ripresa della fruizione del congedo residuo con la data di dimissioni del bambino, oppure con la data precedente alle dimissioni, in cui la lavoratrice riprende a fruire del congedo residuo.

La lavoratrice pertanto deve comunicare:

  • al datore di lavoro l'avvenuto ricovero del figlio con apposita documentazione. Prima della ripresa dell'attività lavorativa, nel periodo di ipotetica astensione, deve produrre la certificazione medica attestante la compatibilità delle proprie condizioni di salute con la ripresa del lavoro, ed infine, comunicare al datore di lavoro la data dalla quale fruirà del periodo di congedo residuo;
  • all'INPS la data di sospensione del congedo di maternità e la data di ripresa del congedo residuo unitamente alla dichiarazione di responsabilità sia dello stato ottimale di salute sia di aver comprovato al datore di lavoro il ricovero del figlio.

Durante il periodo di congedo di maternità non è possibile usufruire per lo stesso neonato del congedo parentale che spetta al termine del congedo di maternità, invece sono fruibili i riposi per allattamento entro il limite di un anno di vita del bambino nonché i permessi e congedi per altro figlio.
L'INPS, con la circolare n. 69/2016 sottolinea che la scelta di sospendere il congedo in caso di ricovero del bambino può essere operata a prescindere dalla motivazione del ricovero; il ricovero non deve quindi essere obbligatoriamente connesso al parto prematuro. L' Istituto specifica, inoltre, che devono considerarsi superate le istruzioni fornite con il proprio messaggio n. 14448 dell'11 luglio 2011.

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