I FLEXIBLE BENEFIT

Scritto da Roberto Garritano.

01 01I c.d. "Flexible benefit" consistono in specifici servizi e prestazioni individuabili all'interno del welfare aziendale. Si tratta, in linea di massima, di beni e servizi che il datore di lavoro può erogare ai propri dipendenti per sostenere il loro potere d'acquisto e/o la loro qualità della vita personale e familiare che per la loro funzione sussidiaria non vengono considerati retribuzione e quindi non sono appesantiti da imposizione fiscale e contributiva.

Il vantaggio fiscale è duplice:

  • i benefit sono completamente detassati e, quindi, riducono (e, in alcuni casi, eliminano del tutto) il cuneo fiscale abbassando il costo del lavoro sopportato dall'impresa ed al contempo aumentando la soddisfazione economica del dipendente che ottiene benefici di valore equivalente ai premi di produzione senza patire alcun prelievo fiscale.
  • a parità di costo a carico dell'azienda, l'importo incassato dal lavoratore è più alto rispetto alla retribuzione ordinaria e ad altre forme di retribuzione alternative.

Le aziende, attraverso l'utilizzo dei Flexible benefit, possono costruire un paniere o "carrello della spesa" di beni e servizi a disposizione dei dipendenti sulla base delle preferenze espresse dagli stessi e in modo da soddisfare esigenze che possono essere differenti nel caso di lavoratori con famiglia o single.

In Europa i pacchetti di flexible benefit sono adottati:

  • dal 35% delle aziende in maniera sistematica;
  • dal 18% in maniera parziale (per esempio, solo a determinate fasce di dipendenti);
  • il 47% non li propone affatto.

In Italia:

  • il 12% delle aziende li propone in maniera sistematica;
  • il 14% in maniera parziale;
  • il 74% non li propone.

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità rendono i piani di flexible benefit più appetibili anche per le PMI.
La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), infatti, con l'articolo 1 co. 190, ha introdotto alcune sostanziali modifiche al TUIR, riscrivendo l'art. 51, co. 2, lettere f) ed f-bis) ed introducendo una nuova casistica (lettera f-ter) ed un nuovo comma (3-bis).
L'articolo 51 del TUIR prevede al comma 2 diverse casistiche di esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente, quale deroga al principio generale di tassazione omnicomprensiva espresso nel precedente comma 1.

Il Legislatore ha ampliato e precisato la casistica delle opere e servizi esclusi dalla formazione del reddito: la novellata lettera f) prevede l'esenzione da IRPEF per l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti alla generalità o a categorie di dipendenti (e dei loro familiari così come individuati dall'art. 12) per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 100 (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sanitaria e culto).

La principale novità consiste nel fatto che tali erogazioni, per poter beneficiare del regime di esenzione dalla formazione del reddito, non dovranno più essere devolute volontariamente ed unilateralmente dal datore di lavoro, ma potranno trovare una causale nei contratti, accordi o regolamenti aziendali.

Le modifiche apportate alla successiva lettera f-bis ampliano e specificano la casistica dei servizi fruibili dai familiari del dipendente esclusi da imposizione.

Il legislatore ha infatti chiarito che le agevolazioni in oggetto si applicano a:

  • servizi di educazione ed istruzione erogati a bambini in età prescolare;
  • servizi integrativi e di mensa connessi con le prestazioni educative e di istruzione (che prima non erano espressamente menzionati);
  • la frequenza di ludoteche, centri estivi ed invernali (che ora prendono il posto della previgente dicitura "colonie climatiche")

Inoltre è stata introdotta una nuova fattispecie di esclusione dal reddito imponibile, inserita alla lettera f-ter, che estende le agevolazioni alle somme e alle prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti, per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani e/o non autosufficienti.

Infine il nuovo comma 3-bis facilita l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di cui all'art. 51, commi 2 e 3, del TUIR, consentendo che possa avvenire anche tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

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