L’IMPORTANZA DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLA SICUREZZA DEL LAVORO

Scritto da Armando Cerrato.

04 01La medicina del lavoro persegue l'obiettivo di tutelare e garantire la salute dei lavoratori. E' infatti, quella branca della medicina che si occupa di prevenire, diagnosticare e curare le malattie causate dalle attività lavorative, andando a valutare quale sia il rischio professionale associato a una determinata mansione e sottoponendo i lavoratori a specifici accertamenti clinici.

La Sorveglianza Sanitaria è definita dal D.Lgs. 81/08 all'art. 2, ed è "l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa."
In Medicina del Lavoro per sorveglianza sanitaria si intende "la valutazione medica periodica dei Lavoratori esposti a rischi lavorativi, effettuata con l'obiettivo di proteggere la loro salute e prevenire le malattie correlate al lavoro in relazione ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ed alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica."

La nomina del medico competente e quindi la sorveglianza sanitaria non è però sempre obbligatoria.
L'art. 41, comma 1, lettera a del D.Lvo 81/08, stabilisce quando debba essere attivata la sorveglianza sanitaria e per quali rischi e quindi quali sono i rischi da indicare nella cartelle sanitarie e di rischio e nel giudizio di idoneità alla mansione.
I casi in cui la nomina del competente è obbligatoria sono rappresentati da quelle situazioni in cui i lavoratori siano esposti a rischi (quali ad esempio chimico, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale carichi, esposizione ad amianto, piombo, agenti pericolosi., per i lavoratori videoterminalisti -con un utilizzo superiore alle 20 ore settimanali- lavori notturni, ecc).
Tuttavia non basta valutare la presenza di uno o più rischi ma anche il grado di rischio, il quale dipende da molteplici fattori come per esempio, per citarne solo alcuni, la gravità del rischio, l'intensità e il tempo durante il quale il lavoratore è sottoposto a esso.

Il medico competente, che deve essere nominato dal Datore di lavoro, si affianca allo stesso per effettuare la valutazione dei rischi e programmare, ove necessario, la sorveglianza sanitaria.
L'attività di sorveglianza sanitaria prevede l'esecuzione di diverse tipologie di visite mediche specificate dall'art. 41, c. 2. del D.Lgs. 81/08. In tutte le circostanze contemplate dalla norma, tali visite vengono svolte dal Medico Competente con la finalità di valutare la compatibilità dello stato di salute del Lavoratore, con l'esposizione ai fattori di rischio associati alla mansione.
Le visite mediche, comprendono esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche mirate al rischio ritenute necessarie dal Medico Competente.

Questo obiettivo si raggiunge attraverso:

  • l'individuazione, nel corso della visita medica, di eventuali condizioni di salute che possono controindicare mansioni che comportino rischi particolari (soggetti suscettibili ai rischi lavorativi, soggetti con patologie che si possono aggravare in seguito all'esposizione lavorativa), allo scopo di evitare o ridurre l'esposizione;
  • la puntuale rilevazione, durante l'accertamento medico periodico, di eventuali alterazioni dello stato di salute riconducibili all'esposizione professionale.

Attraverso la sorveglianza sanitaria il Medico Competente acquisisce informazioni utili per formulare misure di prevenzione, promuovere iniziative di formazione ed informazione sui rischi e sui danni da lavoro.
La sorveglianza sanitaria trova il suo momento di sintesi nella formulazione del giudizio di idoneità alla mansione, espressione della compatibilità del lavoro con lo stato di salute rilevato.

Le attività di sorveglianza sanitaria sono rivolte ai lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato o ad esso equiparato (come da definizione all'art. 2 c.1 lett.a); Esistono inoltre numerose tipologie di lavoratori che per motivi contrattuali non rientrano immediatamente nella precedente definizione che lavorano con modalità sovrapponibili a quelle dei lavoratori subordinati: per una analisi di questi lavoratori che non rientrano nel computo dei lavoratori e non sono lavoratori subordinati, la visita medica è legata alla presenza di rischi professionali specifici, per cui sarà opportuno redigere uno specifico documento aziendale, per avere una adeguata valutazione dei rischi lavorativi.

Poiché la sorveglianza sanitaria in Medicina del Lavoro è un'attività di prevenzione fondata sul controllo medico del lavoratore, richiede la conoscenza approfondita del ciclo tecnologico, dell'organizzazione del lavoro, degli aspetti qualitativi e quantitativi dell'esposizione ai fattori di rischio rilevati, anche attraverso il monitoraggio ambientale e biologico e degli specifici effetti degli stessi sulla salute dei lavoratori.
Il programma di sorveglianza sanitaria viene redatto dopo che tutti i rischi lavorativi sono stati valutati e costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi. Diversamente il Medico Competente non avrebbe basi adeguate né per indicare gli accertamenti "mirati al rischio" (tipologia e frequenza), né per fondare su elementi oggettivi il giudizio di idoneità (ed a maggior ragione di non idoneità o idoneità condizionata) "alla mansione specifica".

In questo processo la partecipazione attiva del Medico Competente è richiesta dalla norma: il D.Lgs. 81/08 all'art. 25, c. 1., lett. a), afferma che: "il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza,....".
Il Medico Competente fornisce all'attività di Valutazione dei Rischi contributi tecnici peculiari in ragione della propria specifica formazione professionale.
Gli accertamenti sanitari che la normativa vigente attribuisce al Medico Competente sono, secondo il "principio di tassatività dei casi", quelli stabiliti dall'art. 41, c. 2 del D.Lgs 81/08:
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica preventiva;
- visita medica periodica;
- visita medica su richiesta del Lavoratore;
- visita medica in occasione del cambio della mansione;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

L' idoneità al lavoro, esprime due concetti differenti: la non prevedibile suscettibilità a subire danni alla salute in conseguenza dei rischi lavorativi (valutazione propria alla Medicina del Lavoro) e la capacità fisica-psichica-attitudinale di eseguire tutti i compiti delle mansioni proprie del profilo professionale (valutazione medico-legale di capacità lavorativa).
Gli accertamenti sanitari eseguiti prima dell'inizio dell'esposizione (accertamenti preventivi) hanno lo scopo di verificare che le condizioni psico-fisiche del Lavoratore siano tali da renderlo idoneo, senza pregiudizio per la sua salute e sicurezza, all'espletamento dei compiti che il Datore di Lavoro intende affidargli; devono quindi mirare all'esplorazione funzionale dei principali organi ed apparati, con particolare riguardo agli organi critici per i rischi professionali specifici per quella mansione.
Le visite mediche e gli accertamenti sanitari eseguiti successivamente (accertamenti periodici) hanno lo scopo di verificare il mantenimento dello stato di salute in seguito all'esposizione ad uno o più agenti lesivi professionali. La visita preventiva e la visita periodica si concludono con l'espressione del giudizio sul possesso o mantenimento dell'idoneità alla mansione specifica.

Le visite mediche possono essere corredate da accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio in grado di indagare la funzionalità degli organi ed apparati bersaglio degli agenti o delle lavorazioni nocive.
Pertanto gli accertamenti complementari devono essere "mirati al rischio".
In generale, quindi, potranno essere:
- esami per la valutazione funzionale dei principali organi ed apparati;
- esami per il dosaggio di indicatori biologici di esposizione;
- esami per il dosaggio di indicatori di effetti precoci;
- esami od indagini per la definizione diagnostica di tecnopatie o patologie eventualmente già in atto.
L'art. 39, c. 5, del D.Lgs. 81/08 prevede inoltre che il Medico Competente possa avvalersi, in casi specifici, della collaborazione di altri medici specialisti; ciò riveste particolare importanza quando

Con il termine "idoneità alla mansione specifica", si esprime la compatibilità fra lo stato di salute del Lavoratore valutato e l'esposizione ai fattori di rischio correlati alla mansione svolta. Il concetto di idoneità alla mansione specifica, varia con il modificarsi delle condizioni di salute del Lavoratore e delle condizioni di lavoro.
Le diverse tipologie di giudizio formulabili in relazione alla idoneità alla mansione specifica sono

IDONEITA’

Il Lavoratore può essere esposto ai fattori di rischio associati alla mansione senza prevedibile danno

IDONEITA’ CON LIMITAZIONE (temporanea o permanente)

Il Lavoratore può svolgere la propria mansione ad esclusione di alcuni compiti che lo espongono a fattori di rischio specifici

IDONEITA’ CON PRESCRIZIONE (temporanea o permanente)

Il Lavoratore può svolgere la propria mansione solo con particolari modalità

INIDONEITA' (temporanea o permanente)

Il Lavoratore non può svolgere in modo assoluto alcun compito che lo espone ai rischi previsti dalla mansione specifica

Nel caso di espressione di giudizio di idoneità con limitazione/prescrizione temporanea o di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. Se il Medico Competente ritiene opportuno sottoporre nuovamente a visita il lavoratore al termine di questo periodo lo deve esplicitare nel giudizio di idoneità: in caso contrario alla scadenza delle limitazioni/prescrizioni il lavoratore è da considerare idoneo alla mansione specifica.

La norma in vigore (D.Lgs. 81/08, art. 41, c. 9) prevede la possibilità sia per il Lavoratore che per il Datore di Lavoro di ricorrere all'Organo di Vigilanza territorialmente competente dell'ASL di competenza contro il giudizio di idoneità espresso dal Medico Competente entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso.

 

postit 160

Post-it