INFORTUNIO DEL LAVORATORE PART-TIME

Scritto da Matteo Atzori.

02 01Che cosa succede se, un lavoratore, che presta la propria attività presso due datori di lavoro diversi, entrambi con due distinti contratti a tempo parziale, si infortuna solo con uno di essi?

Come ci si deve comportare con l'altro rapporto di lavoro?

Infortunio da una parte e malattia dall'altra oppure infortunio su entrambi?

Prima di dare una risposta ai quesiti, ripercorriamo brevemente i principali riferimenti normativi.

A decorrere dal 25 giugno 2015, il D.Lgs. n. 61/2000 (norma che aveva recepito i contratti part time in Italia) viene abrogato.
Da tale data, trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2015, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Il nuovo decreto legislativo non modifica il principio di non discriminazione previsto dalla previgente normativa, per il quale chi presta la propria attività lavorativa a tempo parziale avrà diritto a ricevere un trattamento economico pari a quello previsto per il lavoratore a tempo pieno, inquadrato nel medesimo livello secondo la classificazione contenuta nel C.C.N.L. del settore di appartenenza.

Tale principio, pertanto, comporta la parità dei trattamenti retributivi per le due categorie di prestatori, in ragione del minor numero di ore lavorate per il part-time; in particolare egli avrà diritto (art.7, D. Lgs. 81/2015):

  1. alla medesima retribuzione oraria ed analoga applicazione dei criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro;
  2. ad un trattamento economico commisurato alla ridotta prestazione lavorativa, per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa.

È prevista comunque la facoltà per i contratti individuali di lavoro e per quelli collettivi, di corrispondere ai lavoratori a tempo parziale compensi, a carattere variabile, in misura più che proporzionale oltre che modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro.

Secondo interpretazioni giurisprudenziali, pertanto, il principio della proporzionalità sancito dall'art.36 della Costituzione, trova applicazione anche nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale, in relazione alla ridotta entità dell'attività lavorativa, mentre quello della sufficienza retributiva, rispetto alle esigenze personali e familiari del prestatore di lavoro, tale da garantire un'esistenza libera e dignitosa, dovrà essere valutato proporzionalmente, rispetto al compenso complessivo per tutte le attività prestate dal dipendente nell'arco della normale durata dell'orario di lavoro (Sent.Cass.17/03/1992, n.3240).

Nell'addentrarci nell'argomento vediamo come si determinano le basi di calcolo fini del calcolo dell'indennità di inabilità temporanea assoluta.

La nota Inail n. 2319 del 7 marzo 2013, precisa che per i lavoratori con orario part-time di tipo orizzontale, va considerata la retribuzione convenzionale oraria, così come individuata per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei premi, ovvero: la retribuzione percepita negli ultimi quindici giorni deve essere moltiplicata per il numero delle ore settimanali complessive da retribuire ed il prodotto diviso per sei.

Considerando che l'articolo 11 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2015 prevede che, la retribuzione del part time da considerare ai fini assicurativi prescinde sempre dalla retribuzione effettivamente percepita, in quanto è fissata dalla stessa legge in maniera convenzionale, in assenza di una disposizione normativa o regolamentare che disciplini il part time verticale ciclico in maniera difforme, deve ritenersi che anche per tale tipologia contrattuale vada considerata la medesima retribuzione di riferimento.

Pertanto, ai fini della liquidazione della citata indennità per inabilità temporanea assoluta, anche per i lavoratori che prestano la loro attività in regime di part-time verticale cosiddetto ciclico, che svolgono cioè la prestazione lavorativa a tempo pieno ma limitatamente ad alcuni mesi dell'anno, il meccanismo di calcolo prevede che la retribuzione media giornaliera percepita nei periodi di effettiva prestazione d'opera vada applicata anche ai periodi in cui tale prestazione non viene svolta.

Con specifico riferimento al part time verticale ciclico ed in particolare all'anticipazione sull'indennità per inabilità temporanea assoluta da parte del datore di lavoro, l'Inali con la nota n. 3413 del 05 maggio 2014, precisa che l'anticipazione non deve essere sospesa nemmeno durante il periodo di pausa contrattuale afferente al part time ciclico. La suddetta disapplicazione, non essendo prevista per le altre tipologie di part time, determinerebbe una disparità di trattamento che collide con il principio di non discriminazione.
L'ipotesi del lavoratore con contemporanei rapporti di lavoro a tempo parziale che si infortuna ha creato in passato un grosso dubbio ai datori di lavoro e all' Inail in particolare.
Per tale motivo l'Istituto ha posto nel 2002 il quesito al Ministero del Lavoro il quale ha risposto con la circolare n. 2/03.
Tutti i datori di lavoro presso i quali l'infortunato presta opera lavorativa saranno, tenuti a presentare le denunce d'infortunio e a trattare l'assenza con i parametri proprio dell'infortunio (carenza compresa).
L' Inail nel liquidare l'indennità dovrà tenere conto della somma di tutte le retribuzioni che il lavoratore in relazione a tutti i rapporti di lavoro, non dovrà, quindi, operare i calcoli solo con riferimento alla retribuzione percepita dal datore di lavoro presso il quale è avvenuto l'infortunio.
Per l'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta l'Istituto corrisponde il 60% dal 4° giorno e per i primi 90 giorni e il 75% dal 91° giorno alla guarigione clinica delle lesioni. Tali percentuali si calcolano sulla retribuzione lorda degli ultimi 15 giorni solari precedenti l'infortunio e l'indennità è corrisposta per ogni giorno di calendario, comprese le domeniche e i giorni festivi.
La natura sostitutiva delle retribuzioni ha l'obiettivo di risarcire il lavoratore che, a seguito dell'infortunio, ha perso la capacità lavorativa e il conseguente guadagno.
L'indennità per inabilità temporanea assoluta è incumulabile con l'indennità di malattia erogata dall'INPS durante l'astensione lavorativa fino a concorrenza del suo ammontare.

La tutela che l'ordinamento garantisce al lavoratore infortunato è di natura speciale, in particolare:

  1. non sono previsti limiti temporali alla indennità di temporanea;
  2. l'assenza per infortunio non incide nel periodo di comporto, garantendo al lavoratore il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  3. è prevista la garanzia della conservazione del posto di lavoro per i soggetti che abbiano acquisito una disabilità in seguito ad un infortunio sul lavoro o a malattia professionale.

Si ravvisa, in questo caso un trattamento migliorativo per il lavoratore rispetto, ad esempio, al trattamento per malattia.

La circolare n. 2/03 evidenzia, inoltre, che l'assenza del lavoratore a causa di infortunio avvenuto presso un altro datore di lavoro dovrà essere considerata assenza per infortunio anche dagli altri eventuali datori di lavoro.

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