IL REGISTRO INFORTUNI È ANDATO IN PENSIONE

Scritto da Armando Cerrato.

05 01Il decreto semplificazioni, attuativo del Jobs Act, ha abrogato con l'art. 21 l'obbligo di tenuta del registro infortuni. Tale decreto è andato infatti a modificare le disposizioni dettate dall'art. 53, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alla tenuta del registro infortuni, e pertanto a partire dal 24 dicembre 2015, è stato abolito l'obbligo di tenuta del registro.

Il registro degli infortuni, introdotto per la prima volta dall'art. 403 del D.P.R. n. 547/1955, aveva assunto la sua forma definitiva a seguito del D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.; Infatti il D.Lgs. n. 626/1994 obbligava il datore di lavoro ad annotare cronologicamente sull'apposito registro tutti gli infortuni sul lavoro che comportavano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Ai fini della sussistenza o meno dell'obbligatorietà della tenuta del registro degli infortuni, rilevava l'impiego di lavoratori subordinati e/o ad essi equiparati da parte del datore di lavoro sia privato che pubblico. Il registro infortuni andava preventivamente vidimato e vistato in ogni sua pagina dalle strutture ASL competenti per territorio.
La scomparsa del registro infortuni era già stata prevista a partire dal 2008 con l'emanazione del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)ma era stata legata ai tempi di emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4 del richiamato D.Lgs. n. 81/2008 istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), e pertanto l'abolizione di fatto non era mai avvenuta.

Successivamente l'interpello n. 9/2014 , aveva chiarito che in attesa dell'istituzione del SINP le aziende che ricadevano nella sfera di applicazione del registro erano comunque soggette alla tenuta del registro infortuni, sebbene molte Regioni in questi anni, avessero già soppresso l'obbligo di vidimazione del registro infortuni.

Con la semplificazione introdotta dal decreto semplificazioni, è stata pertanto anticipata la soppressione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni.

Si evidenzia però che nulla è mutato rispetto all'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'INAIL gli infortuni occorsi ai lavoratori ma anziché annotarlo sul registro a partire dal 24 dicembre 2015 deve utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'INAIL.
Il datore di lavoro, accedendo alla pagina personale "My INAIL" del portale INAIL, provvederà a inoltrare la denuncia, non avendo più l'obbligo di aggiornare, il registro infortuni.
Sarà sufficiente accedere alla sezione "Denunce" e selezionare la voce "Denuncia/Comunicazione di infortunio" e compilare la nuova denuncia.

Viene per il futuro sanzionata l'eventuale mancata comunicazione telematica degli infortuni con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro.

Resta inteso, invece, che per gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 resterà consultabile il registro abolito dal Dlgs 151/2015.
Pertanto bisognerà conservare il registro tra i documenti storici aziendali per dimostrare la corretta gestione passata, almeno per il tempo di prescrizione legale.

postit 160

Post-it