JOBS ACT: LE NUOVE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE E LE STABILIZZAZIONI 2016

Scritto da Stafania Coiana.

02 01Riflessioni sulla nuova disciplina in vigore in materia di collaborazioni
Il D. lgs n. 81/2015 si pone un obiettivo fondamentale, quello di creare in un unico provvedimento normativo una disciplina organica dei contratti di lavoro, in un'ottica di semplificazione e maggiore coerenza con la realtà del mercato del lavoro, al fine di rendere più efficiente l'attività ispettiva.
Il decreto interviene in materia di collaborazioni autonome abrogando le norme contenute nella Legge Biagi relative alla collaborazione a progetto, e introducendo nuovi elementi distintivi delle collaborazioni genuine che in quanto tali non fanno scattare una presunzione di subordinazione.
Le disposizioni abrogative contenute all'art. 54 costituiscono una svolta importante nel nostro sistema giuslavoristico in quanto sopprimono una tipologia contrattuale, le co.co.pro appunto, che ha rappresentato una parte controversa del diritto del lavoro italiano, fonte di un diffuso contenzioso.
A seguito dell'abrogazione delle co.co.pro, le collaborazioni attualmente ammissibili dal 1 gennaio 2016 sono quelle previste dal codice di procedura civile all'art 409 combinate con le previsioni contenute all'art. 2 del decreto attuativo del Jobs Act.
La strategia di semplificazione cui è orientato il provvedimento prevede quindi l'eliminazione di una fattispecie contrattuale che era stata introdotta dalla Legge Biagi al fine di limitare gli abusi nel ricorso ai rapporti di collaborazione, che spesso venivano scelte per dissimulare rapporti di lavoro subordinato.
A una prima lettura del decreto sembrerebbe che le abrogazioni in esso contenute implichino il ritorno a uno status vecchio di più di un decennio, in cui erano instaurati rapporti di collaborazione autonoma senza regole formali e di durata, frutto di elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali, che dovevano supplire l'assenza di una normativa compiuta. Questo tipo di collaborazione "ante Biagi" già aveva rappresentato incertezza interpretativa e, così come la sua erede co.co.pro, aveva anch'essa alimentato il contenzioso e complicato l'attività ispettiva.
La stessa incertezza si riscontra oggi come allora, trovandosi a dover individuare i canoni di una collaborazione genuina in un articolo del codice di procedura civile, che non specifica in maniera chiara e soprattutto inequivocabile le caratteristiche intrinseche del rapporto di collaborazione.
Nel tentativo di rimuovere tali incertezze interpretative, il decreto all'art. 2 enuncia quali elementi non deve avere un rapporto di collaborazione per non far scattare una presunzione di subordinazione: lavoro esclusivamente personale, continuità della prestazione e organizzazione da parte del committente delle modalità di svolgimento del lavoro anche con riferimento dei tempi e luoghi di lavoro.
Dal disposto normativo emerge con forza il concetto dell'etero organizzazione, la cui esclusione risulta determinante in una collaborazione genuina.
In conclusione se da un lato si può pensare che ci sia stato un ritorno al passato con il rispolvero delle collaborazioni art. 409 c.p.c., dall'altro lato è bene notare che le collaborazioni ammissibili in realtà non coincidono esattamente con quelle ante Biagi, anzi si dovrà aver cura di non instaurare rapporti continuativi, personali, e soprattutto etero organizzati.
Alla luce di quanto sopra, se effettivamente il disposto normativo abbia centrato l'obiettivo semplificazione, solo il tempo, ma soprattutto gli esiti delle attività ispettive e le sentenze potranno dirlo.

TABELLA 1

EVOLUZIONE NORMATIVA

 

COLLABORAZIONI ANTE BIAGI

COLLABORAZIONI A PROGETTO

COLLABORAZIONI JOBS ACT

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 409 c.p.c.

D. Lgs 276/2003

Art. 409 c.p.c. combinato con d. lgs. 81/2015

ELEMENTI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Autonomia: assenza del vincolo di subordinazione (etero direzione).

Autonomia: assenza del vincolo di subordinazione (etero direzione).

Autonomia: assenza del vincolo di subordinazione (etero direzione).

Continuità della prestazione.

Continuità della prestazione.

Assenza della continuità della prestazione.

Lavoro prevalentemente personale.

Lavoro prevalentemente personale.

Assenza di lavoro esclusivamente personale.

Coordinamento con l’attività del committente.

Coordinamento con l’attività del committente.

Coordinamento con l’attività del committente.

   

Assenza di ingerenza da parte del committente circa le modalità di esecuzione della prestazione anche con riferimento i tempi e luoghi di lavoro (etero organizzazione).

   

Il confine tra coordinamento ed etero organizzazione appare sottile e forse potrà essere chiarito solo con sentenze di merito.

DURATA

Nessun limite di durata.

Durata: deve essere predeterminata.

Nessun limite di durata.

FORMA DEL CONTRATTO

Nessuna forma specifica.

Richiesto il progetto al fine di arginare il ricorso alla parasubordinazione per dissimulare la subordinazione.

Nessuna forma specifica. Facoltà di predisporre un progetto a supporto della qualificazione del rapporto.

 

Breve analisi nelle disposizioni in materia di collaborazioni autonome
L'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, definisce gli indici di genuinità delle collaborazioni coordinate e continuative instaurate a decorrere dal 01/01/2016.
Al primo comma, l'art. 2 stabilisce che in tutte le collaborazioni nelle quali sia riscontrabile la presenza simultanea dei requisiti della continuità, del lavoro esclusivamente personale e della definizione da parte del committente delle modalità di svolgimento rapporto, anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro, trova applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
In questo modo il nuovo decreto modifica ed estende i confini dalla subordinazione contenuti nell'art 2094 c.c..
Infatti, fermo restando il requisito dell'etero direzione, che storicamente costituisce l'elemento identificativo primario della subordinazione, ora l'attenzione si sposta sul concetto dell'etero organizzazione, cioè sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e sui margini di intervento del committente sull'attuazione dell'incarico affidato al prestatore.
La continuità della prestazione e il lavoro esclusivamente personale sono elementi che nella pratica possono essere facilmente riscontrati sia nella fattispecie del lavoro subordinato che nella parasubordinazione e, seppur fortemente indicativi di subordinazione, non sono determinanti a tal fine. L'etero organizzazione rappresenta ora l'elemento decisivo nell'identificazione della subordinazione, che fa scattare l'applicazione della relativa disciplina.
Il collaboratore genuino, assume un'obbligazione di risultato che deve essere svolta in totale e assoluta autonomia in termini di come, dove e quando eseguire la prestazione lavorativa.
Le collaborazioni a progetto, tipizzate dalla Riforma Biagi ed escluse dal generale divieto di instaurare collaborazioni coordinate e continuative atipiche, vengono superate attraverso l'art. 52 del d.lgs. n. 81/2015, che abroga tutti gli artt. dal 61 al 69-bis del d.lgs. n. 276/2003 contenenti la disciplina delle collaborazioni a progetto e dei cd. Mini co.co.co.
La disciplina del lavoro a progetto rimane vigente per le collaborazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto (25/06/2015).
Pertanto, a far data dal 01/01/2016 potranno essere instaurate solo collaborazioni autonome che da un punto di vista sostanziale dovranno rispettare i tre requisiti richiesti dall'art. 2 e da un punto di vista formale non dovranno obbligatoriamente essere preordinate allo svolgimento di un progetto e non dovranno necessariamente prevedere una scadenza temporale.

Le deroghe alle limitazioni previste dal disposto normativo.
La prima deroga al disposto contenuto all'art 2 riguarda le collaborazioni per le quali i contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente rappresentative potranno individuare specifiche discipline riferite al trattamento economico e normativo a fronte di particolari esigenze di settore. Le collaborazioni così instaurate potranno considerarsi genuine, anche in presenza dei tre elementi della continuità, della personalità e della etero organizzazione, in quanto disciplinate dal contratto collettivo.
Anche nei casi di rapporti instaurati in ossequio alle disposizioni del CCNL, qualora nello svolgimento dei rapporti di lavoro sia riscontrabile l'esercizio del potere direttivo, disciplinare e organizzativo da parte del committente, e quindi una qualsiasi forma di subordinazione del lavoratore, esiste il forte rischio di una conversione del rapporto parasubordinato in rapporto subordinato.
Pertanto, in attesa del recepimento della nuova normativa da parte dei CCNL, possono essere confermate le previsioni relative alle collaborazioni autonome contenute negli stessi, anche se rubricate come collaborazioni a progetto.
A tal proposito alcuni contratti hanno già armonizzato vecchia e nuova normativa. Ad esempio Assocall e Ugl Terziario Nazionale hanno siglato, in data 6 luglio 2015, l'Accordo quadro per i collaboratori telefonici che operano nelle aziende del settore dei call center in outsourcing. Al fine di recepire le novità introdotte dal Jobs Act e integrare il CCNL, l'accordo quadro specifica che "Ogni qual volta nel Contratto Collettivo Nazionale citato, si fa riferimento ai contratti di collaborazione nella modalità a progetto, detta tipologia dovrà intendersi sostituita dal
contratto di collaborazione coordinata e continuativa."
Altri contratti che hanno recepito le disposizioni del Jobs Act in materia di collaborazioni si annoverano anche quelli che regolano il settore Scuola.
In particolare Federterziario scuola ugl e il CCNL Scuola non statale Aninsei.
Il primo con l'accordo integrativo del 6 agosto 2015 individua uno specifico trattamento economico e normativo con riferimento alla figura professionale del docente nel settore della scuola non statale. L'accordo evidenzia il particolare ruolo svolto dai docenti, caratterizzato da un elevato contenuto professionale, ribadisce la loro autonomia e precisa che la collaborazione coordinata e continuativa costituisce la forma contrattuale che meglio risponde alle esigenze del settore scuola in cui l'attività dei docenti è concentrata in nove mesi l'anno e anche durante l'anno scolastico è ridotta in base al programma svolto.
CCNL Aninsei introduce una deroga alle disposizioni dell'art. 2 individuando una disciplina organica delle collaborazioni coordinate e continuative instaurate tra istituzioni scolastiche paritarie aderenti ad Aninsei e docenti. Restano pertanto escluse tutte le istituzioni scolastiche non aderenti, che dovranno sottostare alle norme di legge.
Il contratto individua dei limiti quantitativi al ricorso delle co.co.co., esplicita tutti gli elementi che devono essere contenuti nel contratto di collaborazione e individua le caratteristiche del rapporto di lavoro.
Viene ribadita l'autonomia del docente nello svolgimento del rapporto, ma viene anche evidenziato come la sua attività si debba necessariamente svolgere in coordinamento con l'attività dell'istituzione scolastica.
Nell'ambito delle deroghe contenute nei CCNL rispetto alle collaborazioni, si evidenzia l'interpello del Ministero del lavoro n. 27 del 15 dicembre 2015 con il quale viene precisato che i contratti collettivi in grado di derogare all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 sono solo ed esclusivamente quelli stipulati dalle associazioni sindacali dotate del maggior grado di rappresentatività.
L'interpello chiarisce che tutte le collaborazioni instaurate a far data dal 01/01/2016, disciplinate da un contratto collettivo privo dei requisiti della maggiore rappresentatività, saranno attratte nella sfera di applicazione dell'art. 2 del decreto in esame.
Pertanto, al momento dell'instaurazione di una collaborazione occorrerà verificare se il contratto collettivo ha previsto uno specifico trattamento economico e normativo per questo tipo di rapporti e, in caso affermativo, si dovrà effettuare un'ulteriore verifica circa la rappresentatività delle parti firmatarie del contratto stesso al fine di avere la concreta certezza dell'operatività della deroga all'art. 2.
Le ulteriori deroghe ammesse sono di seguito specificate.

TABELLA 2

DEROGHE ALLA PRESUNZIONE SUBORDINAZIONE ART. 2 D.LGS 81/2015

 

A

Le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.

 

B

Le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.

 
 

C

Le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni.

 
 

D

Le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

 


Nella parte finale del provvedimento è stata inoltre ribadita la facoltà delle parti di certificare, su istanza congiunta, il contratto di collaborazione e, in particolare, l'assenza dei requisiti che fanno scattare la presunzione di subordinazione.
In tal modo si metterà al riparo la collaborazione da eventuali contestazioni provenienti dai terzi interessati o dalle parti del contratto, salvo eventuale sentenza di merito di uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili.

Le stabilizzazioni
Coerentemente con l'obiettivo di favorire l'instaurazione del contratto a tempo indeterminato, quale forma comune di rapporto di lavoro e di garantire un corretto utilizzo del lavoro autonomo, all'art. 54 del d.lgs. n. 81/2015 viene prevista la possibilità per tutti quei datori di lavoro che procedono all'assunzione a tempo indeterminato di soggetti parti di co.co.co. o rapporti di lavoro autonomo con titolari di partita iva, di poter estinguere gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali legati all'errata qualificazione del rapporto di lavoro.
La stabilizzazione dei rapporti di collaborazione richiede:
- un atto di conciliazione con il lavoratore interessato all'assunzione a tempo indeterminato, attraverso il quale il lavoratore rinuncia a tutte le eventuali pretese legate alla qualificazione del rapporto di lavoro;
- l'impegno del datore di lavoro a non licenziare il lavoratore nei dodici mesi successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
L'unico tipo di assunzione che consente di realizzare la stabilizzazione è il rapporto a tempo indeterminato, full time o part time. L'instaurazione di rapporti a tempo determinato della durata di dodici mesi non sarebbe coerente con la motivazione fondamentale prevista dalla norma, e cioè promuovere il lavoro a tempo indeterminato.
Quanto al divieto di licenziamento, non vengono chiarite le conseguenze di un licenziamento esperito prima dei dodici mesi per motivi diversi da quelli ammissibili. A tal proposito ci si chiede se il licenziamento possa considerarsi comunque legittimo, con l'unica conseguenza della vulnerabilità del rapporto di collaborazione precedente, le cui eventuali falle sarebbero state cancellate dal meccanismo della stabilizzazione.
Lo scenario delineatosi in materia di collaborazioni coordinate e continuative, successivamente all'entrata in vigore del decreto in materia di riordino dei contratti, può essere riassunto come di seguito indicato.
Nessun dubbio per le collaborazioni instaurate dopo il 25 giugno 2015, che dovranno rispettare la nuova normativa in materia di collaborazioni coordinate e continuative.
Più complessa è invece l'analisi delle collaborazioni già in essere alla data di entrata in vigore del decreto e con scadenza nel 2016, rispetto alle quali i committenti si saranno trovati a valutarne la genuinità ai sensi dell'art 2, con particolare riferimento alla caratteristica dell'etero organizzazione.
Infatti, un'eventuale ispezione di queste collaborazioni a progetto, instaurate con i requisiti di genuinità previsti dalla Legge Biagi (vigente al momento dell'avviamento del rapporto), ma non genuina ai sensi dell'art 2 del d.lgs. n. 81/2015 in quanto etero organizzata, potrebbe comportare la riqualificazione del rapporto di lavoro e la conseguente applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
Alcuni committenti potrebbero aver scelto la strada della stabilizzazione 2015, attraverso la risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione e l'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2015, fruendo dello sgravio triennale di cui alla L. n. 190/2015 e applicando al nuovo rapporto il regime delle tutele crescenti.
In tale ipotesi, potrà essere vagliata la possibilità di certificare presso le commissioni di certificazione la genuinità del contratto a progetto precedente all'assunzione agevolata, mettendosi al riparo dalla contestazione diretta da parte degli Enti interessati sull'errata qualificazione del rapporto. Altri committenti potrebbero aver scelto di beneficiare delle opportunità offerte dalla stabilizzazione 2016, cessando o portando a naturale scadenza il contratto di collaborazione, se prevista entro il 31 dicembre 2015, e assumendo l'ex collaboratore con contratto a tempo indeterminato nel 2016.
Il rapporto di lavoro instaurato con la stabilizzazione è un nuovo rapporto di lavoro, che non costituisce né una riqualificazione della precedente collaborazione, né l'assolvimento di un obbligo preesistente.
La procedura di stabilizzazione è un atto del tutto volontario per la cui attuazione la legge impone degli adempimenti obbligatori, ma la cui iniziativa è lasciata esclusivamente alla volontà delle parti contraenti.
Lo precisa la Fondazione Studi, con parere n. 3 del 25/11/2015: i rapporti instaurati dal 01 gennaio 2016 in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 81/2015, possono legittimamente godere delle agevolazioni previste dalla legge di stabilità 2016, in quanto non in contrasto con l'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, che esclude l'applicazione di sgravi contributivi per le assunzioni che costituiscono l'attuazione di un obbligo preesistente.
Il risultato delle stabilizzazioni eseguite nel 2016 sarà la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, soggetto alla normativa delle tutele crescenti, agevolato con lo sgravio contributivo previsto dalla legge di stabilità 2016, seppur in misura ridotta rispetto a quelli previsti per le assunzioni 2015, che garantisce l'assoluta estinzione di tutti gli illeciti amministrativi contributivi e fiscali legati alla precedente collaborazione, escludendo ogni eventuale possibilità di rivendicazione da parte di terzi interessati o da parte dello stesso collaboratore.
La stabilizzazione garantisce quindi la chiusura tombale del rapporto di collaborazione, rispetto al quale nessun soggetto interessato potrà contestare alcunché.
La stessa garanzia non può essere riconosciuta agli atti di certificazione dei contratti di collaborazione conclusi nel 2015 di cui si è detto nei paragrafi precedenti, rispetto ai quali esisterà comunque lo spettro del ricorso da parte dei terzi interessati, o paradossalmente dello stesso collaboratore, presso le commissioni che hanno provveduto a certificare il contratto.

TABELLA 3

STABILIZZAZIONI A CONFRONTO

 

TUTELE CRESCENTI

AGEVOLAZIONI

GARANZIE PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO

STABILIZZAZIONE 2015

SI

SI, sgravio triennale € 8.060 L. 190/2015 se ricorrono i requisiti.

Possibilità di certificare il pregresso. Rimane aperta la possibilità di eventuali ricorsi.

STABILIZZAZIONE 2016

SI

SI, sgravio biennale € 3.250 L. 208/2015 (stabilità 2016) se ricorrono i requisiti.

Chiusura tombale del precedente rapporto. Nessuna possibilità di ricorso.

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