I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO, ANALISI GENERALE DEL NUOVO DETTATO NORMATIVO. FOCUS SULLA CIGO

Scritto da Elisa Paolieri.

06 01Il D.Lgs. 148/2015 è uno degli ultimi 4 decreti attuativi della Legge Delega n.183/2014 (c.d. Jobs Act) e tratta il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro. Vale a dire CIGO, CIGS, Contratti e Fondi di Solidarietà.
Sono questi gli strumenti che abbiamo a disposizione dal 24 settembre scorso e che nell'intento del legislatore si dovrebbero basare principalmente sull'inclusione nel diritto al trattamento di oltre 1.400.000 lavoratori che attualmente sono esclusi e sulla semplificazione della normativa attraverso la razionalizzazione dell'uso e dei trattamenti integrativi stessi.
Un piano d'intervento che è oggettivamente ambizioso, oltre che per l'ampiezza in sé della manovra, anche per la varietà e problematicità delle questioni in campo e delle stesse relative ipotesi di soluzione che mettono in discussione, a soli due anni di distanza, alcune rilevanti modifiche introdotte in materia dalla legge Fornero.
In linea di massima quello che si ricava da questa norma è che gli ammortizzatori non saranno più "appetibili" come una volta. Appare evidente che ci sia un tentativo di limitarne l'uso. Il primo messaggio della legge delega è che gli ammortizzatori non devono esser più utilizzati come anticamera del licenziamento ma come funzione conservativa del rapporto. Le prime avvisaglie si ebbero già con il decreto Fornero che aveva escluso la possibilità di chiedere la cassa integrazione per cessazione alle imprese in procedure concorsuali. Adesso abbiamo l'impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività e quindi dal 2016 non si potrà accedere alle casse integrazioni per crisi aziendale/cessazione attività.
Altro elemento di limitazione e scarsa appetibilità la daranno i costi di accesso e quelli di contribuzione. Sarà pur vero che si estende anche agli apprendisti professionalizzanti ma adesso costeranno di più per le imprese, così come costerà di più il maggior utilizzo dello strumento. Insomma, col Decreto Legislativo 148, continueremo ad avere integrazioni ordinarie, straordinarie e solidarietà tradizionale ed alternativa per le imprese che non rientrano nell'area della CIGS e si insisterà ancora sul contratto di solidarietà espansivo, ma a condizioni decisamente riformate.
A partire dal 2016, salvo novità dell'ultimora, non sarà più prevista la cassa integrazione c.d. in deroga, che tanti di noi hanno utilizzato e che veniva finanziata di volta in volta negli ultimi anni di crisi economica e che ha "coperto" anche settori per cui l'istituto non operava. Adesso, con l'entrata a regime dei Fondi di solidarietà, si intende creare quello che è stato definito una sorta di "binario parallelo" al sistema della cassa integrazione.

La nuova disciplina dell'integrazione salariale ordinaria modifica la disciplina previgente sia per il diritto alle prestazioni sia per la partecipazione dei datori di lavoro al relativo finanziamento. La finalità dello strumento di sostenere le imprese costrette temporaneamente a contrarre o sospendere la propria attività rimane invariata.
Buona parte delle disposizioni sono state traslate nel Decreto Legislativo 148 nella logica di creare forse una sorta di mini testo-unico.

06 02L'art.1 allarga la platea dei lavoratori subordinati beneficiari, estendendo l'istituto anche agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Per avere diritto al trattamento è richiesta un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni e il legislatore, recependo la circolare INPS n.30/2012, introduce un principio secondo il quale è possibile considerare l'anzianità lavorativa maturata nell'appalto.
Occorre però fare attenzione agli apprendisti perché al di là del proclamo "sono inclusi" in realtà si sta dicendo con una formula un po' contorta che CIGO e CIGS non spettano incondizionatamente. Infatti se l'apprendista lavora presso un'impresa che rientra nell'area CIGS, rientrerà anch'esso nel trattamento CIGS, ma solo quello per crisi aziendale. Se invece appartiene ad un'impresa che rientra nella CIGO o a tutte e due, avrà diritto solamente all'integrazione ordinaria CIGO.

Il periodo di apprendistato sarà prorogato in misura equivalente alle ore di integrazione salariale fruite.

06 03L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale che ai lavoratori sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali. Le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti (legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 26). Pertanto, considerato che attualmente le aliquote contributive a carico degli apprendisti sono pari al 5,84%, l'integrazione salariale da corrispondere agli aventi diritto è pari al 75,33%.
L'importo delle integrazioni salariali non può superare un massimale che è individuato a livello mensile (comprende anche i ratei di 13° e mensilità aggiuntive) e differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore.

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Quello che invece è cambiato in modo radicale, nel senso ovviamente riduttivo, è la durata massima. Prima la durata massima era ragguagliata per tutti gli ammortizzatori sociali, da calcolarsi in modo cumulativo, in 36 mesi nel quinquennio rigido. Oggi il quinquennio è diventato mobile e i mesi diventano 24 salvo quanto previsto dall'art.22, comma 5, il quale prevede, infatti, che qualora l'azienda faccia ricorso alla solidarietà di tipo A, i primi 24 mesi contano la metà e dunque, in realtà, potrei usufruire degli ammortizzatori sociali per 36 mesi. 

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Si è inteso, in questo modo, inserire norme che favoriscono il ricorso a strumenti che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro piuttosto che la sospensione dei lavoratori dal lavoro, perseguendo in tal modo l'intento di favorire la conservazione e la salvaguardia non soltanto dei posti di lavoro ma anche delle professionalità dei lavoratori che mantengono un legame più forte con l'impresa in attesa della normale ripresa produttiva.

Tale modalità di computo non si applica alle imprese edili e affini. Infatti, l'articolo 4, comma 2, prevede che, per ciascuna unità produttiva, il limite di durata massima complessiva dei trattamenti sia ampliato a 30 mesi in un quinquennio mobile per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nonché per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) (imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo) e lettera o) (imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione).

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L'art.7 ribadisce che l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale deve essere effettuata dall'impresa ai dipendenti e che per richiedere il pagamento diretto ci devono essere una serie di documentate difficoltà.
Inoltre, per i trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (24 settembre 2015) o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso dovranno essere effettuati a cura del datore di lavoro, a pena di decadenza, entro 6 mesi:

  • dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o
  • dalla data del provvedimento di concessione (se successivo).

Tutti gli strumenti a sostegno del reddito presuppongono che i lavoratori non siano passivi percettori dell'indennità. Nel caso di inizio di una nuova attività lavorativa, l'art.8, riconosce la "pluriefficacia" della comunicazione preventiva a mezzo UNILAV come strumento di informazione all'INPS.

Come previsto dall'art.10, le imprese destinatarie della CIGO, indipendentemente dal numero degli addetti sono:

  • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate da D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602; imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione,
  • manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con
  • contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola
  • Cinematografica;
  • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all'armamento ferroviario;
  • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
  • imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei,
  • con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

I settori esclusi sono:

  • terziario;
  • artigianato (salvo edili¬ e lapidei);
  • credito e assicurazioni;
  • agenzie per il lavoro (agenzie di somministrazione);
  • le imprese industriali degli enti pubblici con capitale interamente pubblico.

L'art. 3, D.Lgs. 869/1947 escludeva finora anche:

  • le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento;
  • le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
  • le imprese di spettacoli;
  • gli esercenti della piccola pesca e delle imprese per la pesca industriale;
  • le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili.

Come già anticipato, i lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria sono la generalità dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (operai, impiegati, quadri, intermedi, apprendisti professionalizzanti, soci di cooperative di produzione e lavoro con rapporto subordinato).
Sarà applicabile la disciplina della Cassa integrazione guadagni anche ai lavoratori il cui contratto di apprendistato continua al termine del periodo di formazione e che fruiscono ancora del trattamento contributivo agevolato per i 12 mesi successivi alla trasformazione (art. 47, co. 7, D.Lgs. 81/2015). Anche per i lavoratori assunti dalla lista di mobilità o disoccupati con un contratto di apprendistato professionalizzante (art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015) si può ritenere applicabile la disciplina della Cassa integrazione guadagni.

I lavoratori esclusi sono:

  • Apprendisti: per la qualifica e il diploma professionale, di alta formazione e ricerca;
  • Dirigenti;
  • Lavoratori a domicilio;
  • Lavoratori privi dell'anzianità richiesta (90 gg. Di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda CIGO)

Ai fini dei Requisiti Oggettivi, si continua a far riferimento ad eventi oggettivamente evitabili ed eventi oggettivamente inevitabili.

L'articolo 11 enuncia le causali in forza delle quali è dovuta l'integrazione salariale ordinaria ai dipendenti delle imprese di cui all'articolo 10 sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto:

  1. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  2. situazioni temporanee di mercato.

Pertanto, le causali denotano ancora un istituto invocabile per crisi di breve durata e di natura transitoria.

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Le condizioni di accoglimento della domanda sono dunque:

  • Temporaneità;
  • Causalità oggettiva;
  • Previsione di ripresa (del complesso aziendale).

Come previsto dall'art. 12 che disciplina la durata, le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane. 06 08Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

Una settimana si considera fruita solo quando la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.

L'art.13 introduce una contribuzione ad aliquote differenziate in base al numero medio dei dipendenti in forza nell'impresa nell'anno precedente e del settore di appartenenza. Per le imprese costituite nell'anno solare si fa riferimento al numero dei dipendenti alla fine del primo mese di attività.

Per richiedere l'intervento della CIGO, l'impresa deve preventivamente attivare la procedura di consultazione sindacale comunicando le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile ed infine il numero dei lavoratori interessati. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui sopra si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

L'articolo 15 restringe i termini di presentazione telematica della domanda all'INPS. Sebbene i passaggi riferiti all'informazione e alla consultazione sindacale restino immutati, il comma 2 prevede che la domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Il messaggio INPS n.5919 prevede che le domande siano corredate dall'elenco dei nominativi dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione di orario nonché dal numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale: a tal fine i datori di lavoro dovranno allegare un file in formato CSV contenente alcuni dati sugli addetti alla Unità Produttiva interessata.

I dati da fornire per ciascun addetto sono riportati nel documento presente sul sito INPS, servizi online, servizi per aziende e consulenti, CIG Ordinaria, "Flusso web", link "Documentazione" alla voce "Tracciato per invio beneficiari" l'elenco degli addetti alla Unità Produttiva potrà essere fornito anche in una fase successiva all'invio della domanda.

Infine a decorrere dal 1° gennaio 2016 è prevista la soppressione della Commissione Provinciale della Cigo istituita preso le sedi INPS: sarà dunque la sede INPS competente (senza più il vaglio dell'abolita Commissione) ad autorizzare le richieste di integrazione ordinaria sulla base dei criteri che dovranno essere definiti da un DM del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che dovrà essere pubblicato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs..
Se la domanda non viene accolta dalla Commissione Provinciale, la Sede INPS comunica all'azienda il provvedimento di rigetto. Avverso il provvedimento è ammesso il ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS, al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

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