LE MODIFICHE INTRODOTTE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151 E DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 149

Scritto da Armando Cerrato.

05 01Con la definitiva approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli ultimi decreti attuativi, è stata finalmente completata la riforma del mercato del lavoro voluta dal Governo Renzi, denominata nel suo complesso "Jobs Act". La riforma ha visto susseguirsi una serie di interventi che hanno significativamente ridisegnato parte del nostro diritto del lavoro.
Di questi, quelli che riguardano la materia della salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

Per entrambi la data di entrata in vigore è il 24 settembre 2015.
In premessa và segnalato come i decreti attuativi del cosiddetto "Jobs Act", per la parte che riguarda la salute e sicurezza sul lavoro, non rispondano affatto ai principi che la Legge delega (Legge 10 dicembre 2014, n.183) indicava con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti, e quello della revisione del regime delle sanzioni tenendo conto della natura formale delle violazioni in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzare gli istituti di tipo premiale.
Ancora una volta appare fondato il timore che "si cambi tutto per non cambiare nulla" come purtroppo avviene frequentemente, senza dare risposte alle legittime aspettative delle imprese in merito alla semplificazione documentale, all'uniformità interpretativa e operativa e alla razionalizzazione della vigilanza in materia.

Le modifiche in materia di sicurezza sul lavoro partono dall'art. 20 del D. Lgs. 151/2015.

Prestazioni di lavoro accessorio (art. 3 co. 8 del D.Lgs. 81/08)
E' previsto che, nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni del TU sicurezza e le altre norme speciali in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applichino solo nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni dell'art. 21, che prevedono:
- l'obbligo di utilizzare attrezzature conformi al titolo III del TU sicurezza; di munirsi della tessera di riconoscimento in appalti/subappalti; di munirsi di DPI e di utilizzarli conformemente al titolo III del TU sicurezza,
- la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione, salvo l'obbligo per la formazione prevista da leggi speciali.
Restano comunque esclusi, dall'applicazione delle disposizioni del TU sicurezza e delle altre norme speciali in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Volontari (art. 3 co. 12-bis del D.Lgs. 81/08)
Si applicano le tutele dell'art. 21 del TU sicurezza sopra citate:
- ai volontari delle associazioni religiose, ai volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, che si aggiungono ai volontari delle associazioni iscritte nei registri provinciali e regionali in base alla legge quadro sul volontariato (Legge 266/91) e ai volontari del servizio civile, ai quali già si applicava l'art. 21;
- ai "soggetti che svolgono attività di volontariato" presso associazioni di promozione sociale (L. 383/2000), o sportive dilettantistiche (L. 398/1991 e art. 90 L.289/2002), che sostituiscono "i soggetti che prestano attività, spontaneamente e gratuitamente o con solo rimborso delle spese" presso le medesime associazioni prima citate;
Continua ad applicarsi l'art. 21 del TU sicurezza ai direttori artistici e collaboratori tecnici di cori, bande musicali e filodrammatiche con finalità dilettantistiche, co.co.co. con compiti amministrativi-gestionali non professionali operanti in società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e Commissione Consultiva Permanente (art. 5 e 6 del D.Lgs. 81/08)
Viene modificata la composizione del Comitato. Per quanto riguarda la Commissione vengono ridotti i componenti e aggiornati i compiti ad essa attribuiti.

Interpello (art. 12 del D.Lgs. 81/08)
E' previsto che anche Regioni e Province autonome possano presentare quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza alla Commissione per gli interpelli.

Valutazione dei rischi (art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08)
Ai fini della valutazione dei rischi, si prevede che l'Inail, anche in collaborazione con le ASL per il tramite del Coordinamento tecnico delle Regioni e degli Organismi Paritetici, renda disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.
Riguardo alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, si rimanda ad uno specifico DM l'individuazione di strumenti di supporto.

Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (art. 34 co. 1-bis del D.Lgs. 81/08)
Al datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP viene consentito lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione anche nelle imprese con oltre 5 lavoratori, purché nei limiti previsti dall'Allegato 2 del TU sicurezza (aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, salvo l'esclusione di alcune aziende industriali che svolgono attività pericolose; aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori; aziende della pesca fino a 20 lavoratori; altre aziende fino a 200 lavoratori).

Registro infortuni (art. 53 co. 6 del D. Lgs. 81/08)
Nei 6 mesi successivi all'emanazione del DM che attuerà le regole di funzionamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), resteranno in vigore le sole disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici e non più quelle relative al registro infortuni (vidimazione del registro che in alcune Regioni era già stata abrogata).

Sanzioni del titolo I del TU sicurezza (art. 55 del D.Lgs. 81/08)
Viene previsto un aumento delle sanzioni progressivo, in relazione al numero di lavoratori coinvolti.
In particolare, in caso di violazioni dei seguenti obblighi:
- inviare a visita medica i lavoratori entro la scadenza stabilita dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza dei propri obblighi,
- effettuare la formazione dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti, degli addetti primo soccorso, antincendio ed evacuazione e del RLS,
è previsto il raddoppio della sanzione se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e la triplicazione degli importi, se si riferisce a più di 10 lavoratori.

Attrezzature di lavoro – Definizione operatore (art. 69 co. 1 lett. e, Titolo III del D.Lgs. 81/08)
Rientra nella definizione di operatore, oltre al lavoratore incaricato dell'uso di un'attrezzatura, anche il datore di lavoro che ne faccia uso.

Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (art. 73 – bis, Titolo III del D.Lgs. 81/08)
Con l'introduzione di questo nuovo articolo si ripristina l'efficacia di due norme (L. 1132/27 e regolamento di attuazione DM 1/3/74)abrogate dal cosiddetto "decreto taglia leggi". In questo modo si legittima l'attività di conduzione dei generatori di vapore, colmando il vuoto normativo che si era creato, fino all'emanazione di uno specifico DM che definirà tutta la disciplina dell'abilitazione alla conduzione di questi generatori (ad es. requisiti di ammissione agli esami, modalità delle prove, rilascio e rinnovo certificati ecc).

Sanzioni- titolo III del TU Sicurezza (art. 87 co. 2 lett. e, d; co. 4 lett. b) e co. 6 del D.Lgs. 81/08)
Al fine di apportare correzioni ad una serie di errori nel testo dell'articolo 87 (sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente sono state modificate alcune sanzioni relative all'uso delle attrezzature e agli impianti e apparecchiature elettriche:
- la sanzione per il datore di lavoro e il dirigente (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2740 a 7014,40 euro) si riferisce alla salvaguardia dei lavoratori da tutti rischi di natura elettrica (art. 80 co.1) e non più alla valutazione dei rischi (art. 80 co. 2)
- la sanzione per il datore di lavoro e il dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1096 a 5260,80 euro) viene applicata se non si prendono le misure necessarie per predisporre e attuare le procedure d'uso e manutenzione sulla base della legislazione vigente, delle indicazioni nei manuali d'uso e di manutenzione;
- la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1972,80 euro per il datore di lavoro e il dirigente, si riferisce alla mancata adozione di misure tecniche ed organizzative tra le quali quelle dell'allegato VI (disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro) del TU sicurezza (art. 71 co. 3) e non più alla considerazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, all'atto della scelta dell'attrezzatura (art. 71 co. 2 lett. b);
- la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature (e non più ai luoghi di lavoro come attualmente previsto, correggendo un errore che era inserito nel TU) indicati nell'allegato VI, si considerano un'unica violazione, penale o amministrativa, a seconda dell'illecito ed è punita con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1096 a 5260,80 euro o con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1972,80 euro.

Requisiti professionali e formazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 98 co. 3 del D.Lgs. 81/08)
L'allegato XIV del TU sicurezza, che prevede i requisiti professionali dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, è aggiornato con un Accordo Stato-regioni. Inoltre si introduce la possibilità di svolgere in modalità e-learning il modulo giuridico (28 ore) del corso base e il corso di aggiornamento, nel rispetto di quanto previsto nell'allegato I dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Modifica sull'emissione sonora di attrezzature (art. 190, comma 5-bis del D.Lgs. 81/08)
L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva "facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento" e non più ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla
Commissione consultiva permanente.

Abrogazione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni (Art. 21 del D.Lgs. 151/2015)
Resta confermata l'abrogazione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni,(anche se in alcune Regioni era già stata abrogata) a decorrere dal 90° giorno successivo a quello di entrata del decreto legislativo (dal 23/12/2015).

Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (Art. 22 del D.Lgs. 151/2015 - art.14 D.lgs. 81/2008)
Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, nelle seguenti ipotesi:
- impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell'allegato I al D.Lgs. 81/2008.
La revoca del provvedimento di sospensione è subordinata oltre che alla regolarizzazione del personale "in nero" ed al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, al pagamento di una somma aggiuntiva:
- 2.000 euro (anziché 1950), in caso di sospensione per lavoro irregolare;
- 3.200 euro (anziché 3250), in caso di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Al fine di consentire la ripresa dell'attività si prevede che, oltre al rispetto delle altre condizioni di legge, la revoca è concessa dietro pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del 5%, deve essere versato entro sei mesi dalla data di presentazione di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro i sei mesi, il provvedimento costituirà titolo esecutivo per il recupero dell'importo non versato.

Il D.Lgs. 149/2015 nasce con la finalità di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva
Viene istituito l'Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, assorbendone le relative attività e riconosce ai funzionari ispettivi di INPS e INAIL i poteri degli ispettori del Ministero del lavoro, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
L'organizzazione delle risorse umane e strumentali necessarie ai fini del funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro è demandata all'emanazione di uno o più D.P.C.M. da attuarsi nei 45 giorni successivi all'entrata in vigore del Decreto (entro il 08/11/2015).
Tra le funzioni e attribuzioni del nuovo Ispettorato Nazionale vi è:
- esercizio e coordinamento della vigilanza in un'unica struttura per i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL.
Il Ministero resta competente nell'attività di vigilanza in materia di sicurezza, nei limiti già attribuiti al personale ispettivo del Ministero del Lavoro, e cioè:
• lavorazioni nel settore delle costruzioni edili o di genio civile;
• lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
• lavori in sotterraneo e gallerie.
- coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA, per assicurare uniformità di comportamento, evitando la sovrapposizione degli interventi.
Viene istituito il Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro presso l'Ispettorato e alle dipendenze del Ministro del Lavoro, che si aggiunge al personale dell'Ispettorato.

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