LAVORO ACCESSORIO: COMPATIBILITÀ E CUMULABILITÀ CON LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Scritto da Luca Prevedini.

03 01Il decreto legislativo relativo alla disciplina organica dei contratti di lavoro dedica gli articoli 48, 49 e 50 al lavoro accessorio e definisce come tali le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.
In data 12 agosto 2015, l'istituto previdenziale è intervenuto con lettera circolare n. 149 per fornire le prime indicazioni in merito a limiti delle prestazioni, modalità di acquisto dei buoni, misura del voucher e comunicazione telematica della prestazione. Proprio in merito ai limiti di prestazioni del lavoro accessorio, l'Inps ribadisce quanto contenuto all'art. 48, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015 affermando che viene confermata e resa strutturale la possibilità per i percettori di prestazioni integrative di sostegno al reddito di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3.000 euro netti di compenso per anno civile.
In data 13 ottobre, con circolare n. 170, l'istituto previdenziale descrive con maggior dettaglio rispetto al precedente intervento la compatibilità e la cumulabilità del lavoro accessorio con l'indennità di mobilità, con la disoccupazione agricola, con la cassa integrazione guadagni e con la NASPI. La nuova disciplina risulta applicabile ai redditi di lavoro accessorio percepiti fin dal 1° gennaio 2015, nonostante il decreto sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto il 24 giugno 2015.

Lavoro accessorio e indennità di mobilità
L'indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti da prestazioni retribuite con i buoni lavoro nel limite di 3.000 euro netti per anno civile. Al di sopra di tale limite, fino a 7.000 euro netti il reddito risulta compatibile e cumulabile con l'indennità di mobilità nei limiti indicati dall'art. 9, comma 9, della legge 223/1991 e cioè nella misura in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità. Il beneficiario dovrà quindi, al fine di permettere all'istituto di procedere con l'eventuale riduzione dell'indennità di mobilità, comunicare entro 5 giorni dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità ove il lavoro accessorio fosse iniziato precedentemente, il reddito presunto derivante dal lavoro occasionale nell'anno solare. Per tale comunicazione occorre scaricare il mod. "COD. SR83" dal sito dell'Inps.

Lavoro accessorio e Naspi
Con circolare n. 142/2015, l'Inps ha precisato che, nel limite di 3.000 euro netti per anno civile, l'indennità Naspi risulta interamente compatibile e cumulabile con i redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio. Fino a 7.000 euro per anno civile invece la prestazione Naspi sarà ridotta di un importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, nel caso in cui sia antecedente, la fine dell'anno.
Come nel caso di percezione di trattamenti di mobilità, anche nel caso della Naspi il beneficiario deve quindi comunicare all'istituto previdenziale entro un mese dall'inizio dell'attività retribuita con i voucher oppure, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda Naspi, la stima del compenso derivante dalla predetta attività.

Lavoro accessorio e disoccupazione agricola
La cumulabilità tra redditi derivanti dal lavoro accessorio e la disoccupazione agricola segue le stesse regole esposte in precedenza per la Naspi. Considerato però che l'indennità di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell'anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, la cumulabilità deve essere valutata facendo riferimento all'eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell'anno di competenza della prestazione.

Lavoro accessorio e Cassa Integrazione Guadagni
Come nei precedenti casi è ammessa la cumulabilità nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile. Nel caso di compensi superiori a tale limite, fino a 7.000 euro la cumulabilità è parziale, ovvero ad essi dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Inoltre, in caso di remunerazioni da lavoro accessorio superiori a 3.000 euro, il beneficiario del trattamento dovrà comunicare alla sede territoriale dell'Inps lo svolgimento di attività retribuite con i buoni lavoro. Anche in questo caso il modello da utilizzare è il mod. "COD. SR83".

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