LA NUOVA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE FACOLTATIVA EX D.LGS. N. 23/2015

Scritto da Roberto Garritano.

02 01La nuova procedura di conciliazione introdotta dal D.lgs. n. 23/2015 costituisce una novità significativa quale strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di licenziamenti.
La norma si applica ai lavoratori che a partire dal 7 marzo 2015:

  1. sono assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, co. 1);
  2. sono interessati da una trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, gli apprendisti passati in qualifica (art. 1, co. 2) nonché i lavoratori assunti in precedenza nelle aziende che supereranno la soglia dei 15 dipendenti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo (art. 1, co. 3).

La nuova procedura consiste nella possibilità per il datore di lavoro di offrire, nei 60 giorni successivi al licenziamento, un importo pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente a mezzo assegno circolare.
L'aspetto più significativo dell'offerta di conciliazione è rappresentato dalla totale esenzione fiscale e contributiva della somma offerta.
La conciliazione deve avvenire in una delle sedi assistite di cui all'art. 2113, comma 4 del Codice Civile ovvero presso le Commissioni di certificazione di cui all'articolo 82, comma 1 del D.lgs n.276 del 2003.
L'offerta di conciliazione si propone con istanza presentata dal datore di lavoro agli organismi competenti. Tale istanza può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro o per il tramite dei soggetti abilitati così individuati dalla normativa vigente:

  1. I consulenti del lavoro abilitati ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1 della Legge 11 gennaio 1979, n.12;
  2. Gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali;
  3. I servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane;
  4. Le associazioni di categoria delle imprese agricole;
  5. Le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro;
  6. Le agenzie per il lavoro;
  7. I consorzi e gruppi di imprese, di cui all'art. 31 D.lgs. 276/2003.

Una volta presentata l'istanza, l'organismo fisserà la data della comparizione delle parti, previa comunicazione, da inviare alle stesse con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
Le parti possono comparire personalmente o a mezzo procuratore speciale munito di apposita delega.
La mancata comparizione di una delle parti determina l'improcedibilità dell'istanza, salvo quanto disposto dall'organismo collegiale adito.
Al termine della procedura di conciliazione viene redatto apposito verbale in cui si darà atto dell'intervenuto accordo o della mancata accettazione dell'offerta da parte del lavoratore.
Qualora il lavoratore accetti la somma offerta il rapporto di lavoro cessa automaticamente alla data del licenziamento e decade qualsiasi impugnativa, anche se già proposta.
La sottoscrizione della conciliazione da parte del lavoratore non fa venir meno, per lo stesso, il diritto a percepire la Naspi (qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente).
Il Legislatore, attraverso le disposizioni indicate nell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 23/2015, mira ad assicurare il monitoraggio dell'Istituto e la verifica dell'offerta di conciliazione.
Pertanto il datore di lavoro, oltre alla normale comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di lavoro, dovrà effettuare un'ulteriore comunicazione entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro nella quale dovrà essere comunicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione.
Così come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 3845 del 22 luglio 2015, "a partire dal 1° giugno 2015 nella sezione – Adempimenti – del portale cliclavoro sarà disponibile una applicazione denominata Unilav Conciliazione attraverso la quale tutti i datori di lavoro potranno comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione previsto dall'art. 6 del citato decreto legislativo".

Tale comunicazione:

  • è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;
  • è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
  • non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.

L'omissione della precitata comunicazione integrativa determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.

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