MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: UN’OPPORTUNITÀ DA COGLIERE

Scritto da Laura Ferrari.

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Intervista ad Alfio Catalano responsabile dell’Organismo Nazionale di Mediazione Civile e Commerciale dei Consulenti del Lavoro

Svolgere oggi la professione di Consulente del Lavoro non può prescindere dall'ampliare l'ambito delle proprie competenze professionali. Un'interessante opportunità a cui i Consulenti del lavoro dovrebbero guardare con attenzione è sicuramente la mediazione civile e commerciale che, tra gli strumenti per la definizione stragiudiziale delle controversie, sta assumendo sempre maggiore rilievo.
Cerchiamo di capire in modo semplice e sintetico di cosa si tratta.
La mediazione, originariamente introdotta con decreto legislativo 28/2010, ha avuto un percorso travagliato. In una prima fase, con la sentenza n. 272 del 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità per eccesso di delega della norma che prevedeva l'obbligatorietà in caso di controversie su talune materie; obbligatorietà che comunque è stata ripristinata. Successivamente, le varie modifiche che si sono susseguite, tra cui ricordiamo quelle riferite alla gratuità del primo incontro in caso di mancato accordo, non hanno di certo creato un clima favorevole, in questi primi anni, alla diffusione dello strumento della mediazione.
Parlando di mediazione ci si riferisce a quell' attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia in materia civile e commerciale, a determinate condizioni anche con la formulazione di una proposta del mediatore per la risoluzione della stessa.
Il mediatore assume pertanto il ruolo di facilitatore nel tentativo di far trovare alle parti un punto di incontro che si concluda con un accordo.
La mediazione può essere volontaria oppure obbligatoria, quando è condizione di procedibilità per l'eventuale giudizio civile, ovvero disposta dal giudice, che anche in sede d'appello può imporre l'esperimento del tentativo di mediazione la quale, pertanto, anche in questo caso diverrà condizione di procedibilità e quindi obbligatoria.
La mediazione si attiva con un'istanza da presentarsi all'Organismo di mediazione prescelto, presente nella zona del Giudice territorialmente competente per il giudizio.
Una volta intrapreso il procedimento di mediazione viene fissato un incontro nel corso del quale il mediatore designato informa le parti sulla funzione e modalità di svolgimento della procedura. A questo incontro ne seguiranno altri per la definizione del caso e la ricerca di un accordo.
Fondamentale è l'obbligo di riservatezza non solo in capo al mediatore, ma a chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo, anche nei confronti delle stesse parti, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle eventuali sedute riservate.
Il procedimento di mediazione deve concludersi entro tre mesi.
Le tecniche di comunicazione e di negoziazione che entrano in campo durante una mediazione sono molteplici. Quella del Mediatore non è un'attività improvvisata, ma richiede competenze e preparazione. Competenze utili e sicuramente spendibili anche quotidianamente nelle attività di studio.
Presso il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti di Bergamo è stata istituita ed è funzionante una struttura amministrativa dell'Organismo Nazionale di mediazione dei Consulenti del Lavoro. In pochi mesi dalla sua istituzione la struttura registra diversi procedimenti di mediazione e un discreto numero di mediatori iscritti che hanno provveduto ad implementare la propria preparazione professionale oltre che con il corso base di 50 ore anche con quello di aggiornamento obbligatorio di 18 ore. La formazione, come si accennava pocanzi, è molto importante in tale settore, oltre per l'acquisizione delle competenze tecniche anche e soprattutto per il possesso di una forte capacità negoziale e della conoscenza delle tecniche di trasformazione del conflitto.
Al fine di avere maggiori chiarimenti e comprendere meglio l'attività di mediatore civile e commerciale abbiamo rivolto alcune domande al responsabile dell'Organismo Nazionale di mediazione dei Consulenti del Lavoro, Alfio Catalano, che peraltro abbiamo il privilegio di avere proprio nella nostra provincia.

D: Quali sono i vantaggi della mediazione rispetto al giudizio civile o comunque ad altri strumenti alternativi alla giustizia ordinaria?

R: Il giudizio civile ha tempi lunghissimi e costi elevati, inoltre contribuisce a indebolire, se non ad interrompere i rapporti personali e/o commerciali fra le parti. Inoltre, una sentenza del giudice o un lodo arbitrale, essendo dei provvedimenti non concordati con le parti, sono necessariamente imposti e quindi, spesso, lasciano le stesse alquanto scontente.
Per contro il procedimento di mediazione deve concludersi entro tre mesi, ha costi calmierati e comunque conosciuti in anticipo, perché sono fissati in proporzione al valore della pratica di mediazione ed inoltre dà la possibilità di mantenere buoni rapporti tra le parti o addirittura di migliorarli.
In una società come quella odierna caratterizzata da una forte instabilità ed incertezza, avere la possibilità di risolvere positivamente una controversia in tempi estremamente ridotti, è certamente un plusvalore di cui non ci si può esimere.
Il fattore tempo è un vantaggio indiscutibile, che deve portare sempre più i cittadini e le imprese ad utilizzare la procedura di mediazione come sistema naturale di soluzione delle controversie e quale fattore di normalità nelle relazioni personali e industriali.
Inoltre, nel procedimento di mediazione si ha la possibilità di gestire direttamente il proprio contenzioso, infatti le parti hanno un ruolo da protagonisti principali, a differenza di quanto accade sia nel giudizio civile che nell'arbitrato.

D: L'utilizzo dello strumento della mediazione in quali ambiti è obbligatorio?

R: La mediazione, rispetto ad alcune materie si pone come condizione di procedibilità per l'avvio del processo. Si tratta, per lo più, dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, appare decisamente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale.
L'obbligatorietà riguarda: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In questi casi, quindi, la parte che intende agire in giudizio ha l'onere di tentare la mediazione.
In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo.

D: Come si fa a presentare istanza di mediazione e a chi?

R: L'istanza di mediazione deve essere proposta ad un Organismo di Mediazione presente sul territorio del Giudice territorialmente competente per quella controversia.
Sul portale internet dell'Organismo Nazionale di Mediazione civile e commerciale dei Consulenti del Lavoro www.omcc.it si trova tutto il materiale utile e le informazioni necessarie, compreso il modulo per l'istanza di mediazione che deve pervenire alla segreteria nazionale dell'Organismo o presso la struttura amministrativa periferica dove dovrà svolgersi il procedimento di mediazione. La segreteria protocollerà l'istanza e in breve tempo provvederà alla convocazione delle parti e alla nomina del mediatore.

D: Quali sono mediamente i tempi per la definizione di una procedura di mediazione?

R: La legge prevede che le parti debbano essere convocate entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di mediazione ma è prassi del nostro Organismo anticipare i tempi, specie quando si utilizza il sistema della posta certificata per la convocazione delle parti. Poi dipende dalla complessità del procedimento, a volte esso può definirsi addirittura al primo incontro e in senso positivo. In ogni caso vengono rispettati i termini di legge dei tre mesi complessivi.

D: Quali sono i costi?

R: All'Organismo di mediazione è dovuto da ciascuna parte che ha aderito al procedimento il pagamento delle spese di avvio pari a euro 40,00 oppure 80,00 (più iva) se il valore della controversia è superiore a 250.000,00 euro. Inoltre sono dovute le spese di mediazione o indennità che sono previste dalla tabella allegata al decreto ministeriale n. 180/2010, con opportune riduzioni o aumenti. Esse variano da 65,00 euro se il valore della lite è fino a 1.000,00 euro a 9.200,00 euro se il valore della pratica supera i 5.000.000,00 di euro. Per una pratica di valore medio di 250.000,00 euro, il compenso è di 1.000,00 euro per ogni parte interessata.
Occorre evidenziare che quando al primo incontro informativo, le parti, dichiarano al mediatore di non voler entrare in mediazione, nessun compenso è dovuto all'Organismo di mediazione e di conseguenza al mediatore. In tal caso sono comunque dovute le spese di avvio prima citate.

D: Ci sono vantaggi fiscali?

R: Sono previsti dei benefici fiscali che riguardano l'esenzione dell'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione. In particolare, il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro sino all'importo di 50.000,00 euro e l'imposta sarà dovuta soltanto per la parte eccedente. Inoltre, in caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500,00 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'Organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto alla metà.

D: Il legali che ruolo svolgono nel procedimento di mediazione?

R: Gli avvocati assistono le parti durante l'intera procedura di mediazione ma non le rappresentano, non possono sostituirle. Le parti devono presenziare personalmente, solamente in casi eccezionali e residuali possono farsi rappresentare, dietro procura notarile e non semplice procura alla lite, da persone comunque diverse dagli avvocati che le assistono.
All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali previste per tale procedimento. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto e il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.
In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.

D: Cosa ha spinto i Consulenti del Lavoro ad operare in questo settore?

R: Con tale progetto i Consulenti del Lavoro sono impegnati a promuovere la cultura della risoluzione alternativa delle controversie rispetto al processo civile ordinario, svolgendo come categoria un ulteriore ruolo sociale, consistente nel miglioramento dell'efficienza della giustizia nel nostro Paese e, nel contempo, mettono a disposizione degli iscritti un nuovo strumento e una nuova opportunità di lavoro professionale alquanto stimolante.

D: I Consulenti del Lavoro mediatori come stanno affrontando questa nuova funzione?

R: I Consulenti del Lavoro che si stanno approcciando a svolgere la funzione di mediatore appaiono molto coinvolti e idonei ad affrontare con competenza e capacità le complessità derivanti da un conflitto tra più parti. Essi possono giocare un ruolo fondamentale in questo campo, proprio per il loro background di formazione professionale ed esperienza che possiedono, che permettono di entrare più facilmente nelle logiche di questo nuovo strumento che esige, oltre al possesso di adeguate competenze tecniche, forti capacità negoziali e relazionali.

La Fondazione Studi, che è anche Ente accreditato per l'erogazione di formazione nella materia della mediazione civile e commerciale, mette loro a disposizione dei percorsi formativi e di aggiornamento ad hoc, sostenendoli anche attraverso l'accesso gratuito al sistema informatico in sua dotazione che permette di gestire telematicamente tutto il procedimento di mediazione.

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