AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE PER L’ASSUNZIONE DI DETENUTI O INTERNATI

Scritto da Matteo Bodei e Michele Bolpagni.

04 01Come è noto, l'art. 27 c.3 della Costituzione stabilisce che le pene inflitte a coloro che commettono reati devono "tendere alla rieducazione del condannato".
Il lavoro, in particolare, è da molti considerato un valido strumento di recupero per le persone socialmente più fragili, quali i soggetti reclusi in carcere o in custodia cautelare (detenuti) oppure oggetto di misure di sicurezza presso gli ospedali psichiatrici giudiziari (internati).
Attraverso il lavoro, infatti, il recluso può iniziare un percorso di crescita personale e professionale, ricevendo, tra l'altro, un compenso con cui provvedere ad esigenze personali o dei propri cari.

Con la Legge 22 giugno 2000, n. 193, detta "Legge Smuraglia", sono state introdotte norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, definendo alcuni requisiti obbligatori per poter usufruire degli sgravi fiscali e/o contributivi stabiliti periodicamente dal governo con apposito decreto:

  • stipula di una apposita convenzione tra il datore di lavoro e l'Amministrazione penitenziaria;
  • assunzione dei detenuti o internati per un periodo non inferiore a 30 giorni;
  • rispetto della retribuzione minima prevista dai contratti collettivi di lavoro.

Recentemente, con il D.M. 24 luglio 2014, n. 148 (G.U. 22 ottobre 2014, n. 246) sono stati definiti anche gli importi e le procedure per accedere agli incentivi applicabili dal 2015:

Sgravi di natura fiscale:

  • Detenuti (o internati) senza ammissione al lavoro esterno (attività produttiva all'interno penitenziario):

Credito di imposta pari a 520,00€ mensili per ciascun lavoratore (da rapportare all'orario di lavoro e nel limite del costo effettivo sostenuto per il lavoratore) utilizzabile come credito in F24, dall'assunzione fino a 24 mesi dalla cessazione dello stato di detenzione.

  • Detenuti (o internati) con ammissione al lavoro esterno:

Credito di imposta pari a 520,00€ mensili per ciascun lavoratore (da rapportare all'orario di lavoro e nel limite del costo effettivo sostenuto per il lavoratore) utilizzabile come credito in F24, dall'assunzione fino a 18 mesi dalla cessazione dello stato di detenzione.

  • Lavoratori in semilibertà:

Credito di imposta pari a 300,00€ mensili per ciascun lavoratore (da rapportare all'orario di lavoro e nel limite del costo effettivo sostenuto per il lavoratore) utilizzabile come credito in F24, dall'assunzione fino a 18 mesi dalla cessazione dello stato di detenzione.

Gli stessi sgravi fiscali sono riconosciuti alle imprese che svolgono attività di formazione professionale finalizzate a soddisfare le esigenze interne dell'Amministrazione penitenziaria oppure in prospettiva di una immediata assunzione con contratto di lavoro di durata almeno tripla rispetto al periodo di insegnamento oggetto di sgravio.

Procedura di richiesta del credito di imposta:
Il credito di imposta deve essere richiesto, dopo aver stipulato l'apposita convenzione con l'Amministrazione penitenziaria e individuato i soggetti da assumere, entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Si ha quindi tempo fino al prossimo 31 ottobre 2015 per richiedere il credito in vista di assunzioni agevolate da avviare nel 2016. La concessione e la quantificazione effettiva del credito viene comunicata attraverso il sito internet del Ministero della Giustizia. All'istanza seguono poi vari adempimenti ed autocertificazioni in merito ai costi consuntivi sostenuti per i lavoratori oggetto di sgravio. Tale procedura consente sia di verificare il rispetto del limite massimo annuo di credito conferibile a ciascun datore di lavoro (250.000,00€) sia per verificare l'effettiva copertura finanziaria rispetto a quanto stanziato annualmente dal governo (6.102.828,00€ nel 2014). Si precisa quindi che in caso di esaurimento dei fondi, il credito di imposta potrebbe non essere concesso pur in presenza di tutti i requisiti di legge.

Sgravi contributivi:
In concomitanza del periodo oggetto di sgravio fiscale é concessa una riduzione generale del 95% dei contributi INPS (sia a carico ditta, sia a carico dipendente). Anche in questo caso, tuttavia, la decontribuzione é condizionata al limite di fondi stabiliti annualmente dal governo (4.045.284,00€ nel 2014) e pertanto é erogata, prevalentemente sotto forma di rimborso, a seguito di rendicontazione consuntiva. Qualora i fondi stanziati non fossero sufficienti per coprire tutte le richieste di attribuzione del Codice Autorizzazione preposto (4V) i rimborsi verranno erogati fino ad esaurimento fondi in base all'ordine cronologico delle domande inviate all'INPS.

Per quanto concerne l'assunzione di detenuti o internati stranieri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che, grazie ad una specifica autorizzazione frutto dell'intesa tra Ministero di Giustizia e Ministero dell'Interno, possono essere avviati al lavoro esterno anche gli extracomunitari sprovvisti di regolare permesso di soggiorno (Circ. 15 marzo 1993, n. 27/93).

Si precisa infine che tali sgravi non sono compatibili con la decontribuzione triennale introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, la quale probabilmente risulta, alla luce di quanto detto, un'alternativa di più semplice gestione.

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