LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

Scritto da Matteo Bodei.

05Dal 2015 tutti i sostituti di imposta dovranno attestare, entro il 28 febbraio di ogni anno, i compensi conferiti nell'anno precedente ai lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, percettori di provvigioni o redditi diversi utilizzando una apposita certificazione chiamata "Certificazione Unica".
Tale documento sostituisce tutte le certificazioni precedentemente rilasciate in forma libera, tipiche ad esempio del lavoro autonomo, nonché il modello CUD, utilizzato negli ultimi 16 anni per attestare le retribuzioni dei lavoratori dipendenti o assimilati.
La Certificazione Unica si completa con il modello per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille, attualmente disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate come documento separato.
Il nuovo modello inoltre deve essere inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche attraverso un intermediario abilitato, entro il 7 marzo di ogni anno (salvo slittamenti al lunedì successivo qualora il termine cada di sabato o domenica) insieme ad alcune informazioni aggiuntive inserite nel frontespizio e nel quadro CT del tracciato informatico, utili per l'elaborazione e la successiva ricezione dell'innovativo 730 precompilato.
L'Agenzia delle Entrate, tramite il proprio sito, ha diffuso un fac-simile del modello Certificazione Unica 2015 corredato da istruzioni operative ricche di numerose informazioni sulla sua compilazione ed il suo utilizzo.

Osservando il fac-simile della CU2015 si riscontra innanzitutto la seguente struttura:

  • Frontespizio telematico e quadro CT (solo per il tracciato telematico);
  • Frontespizio con i dati anagrafici del sostituto di imposta e del sostituito;
  • Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
  • Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Come anticipato, sebbene le istruzioni CU2015 prevedano l'uso del modulo per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille, nel fac-simile ad oggi pubblicato (versione aggiornata al 09/01/2015) tale prospetto non risulta inserito.

Il frontespizio telematico ed il quadro CT sono funzionali allo scambio di informazioni tra Agenzia delle Entrate e sostituto di imposta nell'ottica del 730 precompilato. Nel primo prospetto sono riportati i dati del sostituto e dell'eventuale intermediario, con la possibilità di indicare l'eventuale annullamento o la sostituzione di una dichiarazione precedentemente inviata. Nel secondo sono riportate le informazioni per la ricezione dell'esito del mod. 730-4, qualora non si abbia già provveduto all'apposita comunicazione istituita dal 2011.

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Frontespizio Telematico. Fonte: www.agenziaentrate.gov.it

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Quadro CT. Fonte: www.agenziaentrate.gov.it

La Certificazione Unica vera e propria comincia con il frontespizio nel quale sono riportati i dati anagrafici del sostituto di imposta e del sostituito.

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Frontespizio della Certificazione Unica 2015. Fonte: www.agenziaentrate.gov.it

Nella sezione "Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" si evidenziano alcune novità rispetto alle consuete voci presenti già nel modello CUD (redditi, ritenute, detrazioni, T.F.R., oneri previdenziali e assistenziali) quali ad esempio l'inserimento di informazioni sul bonus 80 euro (punti 119, 120 e 121) e sui lavori socialmente utili (punti da 241 a 246) oltre alla presenza di numerose informazioni anagrafiche e fiscali relative al coniuge (acconti, crediti non rimborsati, oneri detraibili) e ad altri soggetti (codici fiscali di figli o altri familiari a carico), utili per la predisposizione del 730 congiunto o per il computo delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia.

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CU2015 Lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale. Fonte: www.agenziaentrate.gov.it

Nella sezione "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" riservata alla dichiarazione di compensi, provvigioni o redditi diversi si rileva una sostanziale somiglianza al noto quadro "lavoratori autonomi" del modello 770 semplificato.

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CU2015 Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Fonte: www.agenziaentrate.gov.it

Nelle istruzioni allegate alla bozza, l'Agenzia delle entrate specifica i soggetti obbligati all'elaborazione e all'invio telematico del modello, ossia: "coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt 23, 24, 25, 25 – bis, 25 – ter e 29 del DPR n. 600/1973 e art. 33, comma 4 del DPR n. 42/1988. Sono, inoltre, tenuti all'invio coloro i quali nel 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e all'INPS – Gestione dipendenti pubblici e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL".

Si apprende quindi che l'obbligo ricade anche su coloro che hanno corrisposto per conto di altri soggetti solamente premi assicurativi INAIL, così come previsto per il modello 770 semplificato.

Nelle note operative si apprende anche la possibilità di inviare disgiuntamente le certificazioni relative ai lavoratori dipendenti o assimilati e quelle relative ai lavoratori autonomi. Anche questo in analogia con la gestione del vigente modello 770 semplificato.

Si ricorda infine il severo regime sanzionatorio previsto dal legislatore: la sanzione, in caso di errore, ritardo od omissione nell'invio telematico ammonta a 100,00€ per ciascuna dichiarazione. Tale sanzione, precisa l'Agenzia nelle istruzioni, non viene applicata nel caso in cui si provveda ad una rettifica entro il giorno 12 marzo (ossia 5 giorni dopo il termine di legge) di una certificazione errata inviata nei termini.

 

 

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