ASSUNZIONI AGEVOLATE CON LA “GARANZIA GIOVANI”

Scritto da Emanuele Bovieri.

05 01Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 agosto 2014 ha introdotto, nell'ambito delle iniziative della c.d. garanzia giovani o youth guarantee1 , un nuovo incentivo per favorire l'occupazione di giovani tra i 16 e i 29 anni. Sul punto si è espresso l'INPS con la circolare n.118 del 3 ottobre 2014 e successivamente con il messaggio n.7598 del 9 ottobre 2014, andando così a delineare gli aspetti pratici per poter accedere all'incentivo, di fatto operativo dallo scorso 3 ottobre.
Si tratta di un incentivo erogato mediante conguaglio sulle denunce contributive mensili, la cui misura spetta in relazione al tipo di contratto di lavoro e alla classe di profilazione che viene attribuita dai Centri per l'impiego al lavoratore, sulla base di una valutazione circa la minore o maggiore difficoltà nella ricerca di un'occupazione. La seguente tabella riassume la misura dell'incentivo nelle varie ipotesi

Rapporto di lavoro                     Classi di Profilazione del lavoratore2 
  Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4
  bassa media alta molto alta
Tempo determinato ≥ 6 mesi e < 12 mesi - - € 1.500,00 € 2.000,00
Tempo determinato ≥ 12 mesi - - € 3.000,00 € 4.000,00
Tempo indeterminato  € 1.500,00 € 3.000,00 € 4.500,00 € 6.000,00 

L'allegato 1 al decreto dell'8 agosto 2014 fissa, per ciascuna Regione o Provincia Autonoma ove si trova la sede di lavoro per la quale viene effettuata l'assunzione, indipendentemente dalla residenza del giovani da assumere, dei limiti di spesa e dei limiti alla tipologia di contratti incentivati: nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia l'incentivo vale soltanto per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre nelle regioni Campania, Piemonte, Valle d'Aosta e nella Provincia Autonoma di Bolzano l'incentivo non spetta affatto.
I soggetti agevolabili – destinatari degli interventi che vanno sotto il nome di garanzia giovani – sono i giovani da 16 a 29 anni non inseriti in un percorso di studi, non occupati, non inseriti in un percorso di formazione (c.d. "NEET" ovvero "Not engaged in Education, Employment or Training")3.
L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato (anche a scopo di somministrazione e anche part-time superiore al 60%) e per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato: in quest'ultimo caso l'incentivo spetta per la differenza tra la misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato e l'importo già fruito per il tempo determinato. Spetta con le medesime modalità (differenza tra la misura prevista per il rapporto a tempo indeterminato e l'importo già fruito per il tempo determinato dall'agenzia di somministrazione) anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di un giovane precedentemente occupato con contratto di somministrazione. Sembra doversi escludere la spettanza dell'incentivo nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato non agevolato (pur sussistendo le condizioni di lavoratore "NEET" prima dell'assunzione) in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato agevolato4 ; non dovrebbero esserci problemi invece nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato "agevolata", sempre che sussistano le condizioni.
La fruizione dell'incentivo da parte del datore di lavoro avviene tramite conguaglio sulle denunce contributive mensili con la seguente tempistica:

 Rapporto di lavoro Fruizione dell'incentivo 
 Tempo determinato ≥ 6 mesi e < 12 mesi 6 quote mensili
 Tempo determinato ≥ 12 mesi 12 quote mensili
 Tempo indeterminato 12 quote mensili

La seguente tabella riassume, invece, le condizioni di spettanza dell'incentivo. 

Condizioni di spettanza dell'incentivo

Regolarità prevista dall'art.1, cc. 1175 e 1176, L.296/2006.

      Adempimento degli obblighi contributivi;

      osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

      rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.

Applicazione dei principi stabiliti dall'art.4, cc. 12,13,15, L.92/2012

      L'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente;

      l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

      il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione non devono avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

      l'assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Rispetto delle condizioni sugli aiuti di Stato c.d. “de minimis” (vedi circ. INPS n. 102 del 3 settembre 2014)

 

L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, siano essi di natura economica o contributiva, e qualora ricorrano le condizione per l'applicazione della "garanzia giovani" e di altri sgravi contributivi in senso stretto dovranno essere applicati questi ultimi.
Un altro aspetto importante è dato dal fatto che in favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro: in pratica una volta che il lavoratore ha "speso" l'incentivo, nessun altro datore di lavoro potrà assumerlo beneficiando della garanzia giovani, fatte salve le ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato agevolato e di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore utilizzato mediante somministrazione agevolata a tempo determinato, a patto che l'assunzione avvenga senza soluzione di continuità (realizzandosi così di fatto lo stesso effetto di una trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato).
Per poter beneficiare della garanzia giovani, è necessario che sia il lavoratore, sia il datore di lavoro, procedano per step:
 1) il lavoratore si registra online su www.garanziagiovani.gov.it e successivamente si reca al Centro per l'impiego per effettuare un colloquio sulla base del quale gli verrà attribuita una classe di profilazione (in base alla difficoltà di ricercare un impiego);
 2) l'azienda comunica telematicamente all'INPS il nome del lavoratore per il quale vuole prenotare l'incentivo. A tal proposito a decorrere dal 10 ottobre 2014 è possibile accedere al modulo telematico "GAGI" tramite i servizi online dell'INPS riservati ad aziende e consulenti nella sezione Dichiarazioni di responsabilità del contribuente (messaggio INPS n.7598 del 9 ottobre 2014);
 3) dopo aver verificato l'esistenza di fondi disponibili, la classe di profilazione del lavoratore e la tipologia di rapporto di lavoro che l'azienda vuole stipulare, l'INPS comunica l'accantonamento delle risorse;
 4) entro 7 giorni dalla risposta dell'INPS l'azienda deve effettuare l'assunzione/trasformazione;
 5) entro 14 giorni dalla risposta dell'INPS l'azienda deve comunicare l'avvenuta assunzione/trasformazione.
La citata circolare ed il successivo messaggio dell'INPS chiariscono le modalità dettagliate relative all'elaborazione delle richieste effettuate nelle prime settimane di vigenza dell'incentivo, nonché la prassi operativa da seguire nel caso di azienda neocostituita priva di matricola.


 

1 Il programma denominato "Youth Guarantee" prende forma nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 (http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/ Raccomandazione_22_aprile_2013.pdf) e mira ad offrire un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. In particolare, tutti i Paesi dell'UE (e in via prioritaria quelli con un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25%) riceveranno per il periodo 2014-2020 dei finanziamenti per l'attuazione di politiche attive di istruzione, formazione e inserimento nel mondo del lavoro a favore dei giovani. L'Italia ha ottenuto un finanziamento di 1,5 miliardi di euro. L'attuazione del programma sul territorio spetta alle Regione e alla Provincie autonome. Per maggiori informazioni si possono consultare i siti web www.garanziagiovani.gov.it oppure http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=it .

2La classe di profilazione attribuita al lavoratore è indice della difficoltà (bassa, media, alta, molto alta) che il lavoratore ha nella ricerca di un'occupazione. Ad esempio, un giovane disoccupato non diplomato e senza esperienze lavorative avrà un'elevata difficoltà nella ricerca di un lavoro rispetto ad un giovane disoccupato laureato e con alle spalle esperienze lavorative.

3Nel 2013 i giovani 15-29enni non occupati e non in formazione (Neet) hanno raggiunto i 2 milioni 435 mila, con una crescita costante (+185 mila unità dal 2012 e +576 mila unità dal 2008) a cui hanno contribuito quasi esclusivamente i giovani che vogliono lavorare (+544 mila unità), vale a dire disoccupati e forze di lavoro potenziali. L'aggregato si compone infatti di circa un milione di disoccupati, 723 mila forze di lavoro potenziali e 684 mila inattivi che non cercano e non sono disponibili al lavoro (per lo più madri con figli piccoli); più della metà è residente nel Mezzogiorno e quasi la metà ha solo la licenza media. Fonte: ISTAT, Rapporto annuale 2014 sulla situazione del Paese. http://www.istat.it/it/files/2014/05/ Rapporto-annuale-2014.pdf

4Il comma 5 dell'art. 5 del decreto sembra essere abbastanza chiaro nel momento in cui afferma che il bonus spetta anche "nel caso in cui, nel periodo di efficacia del contratto a tempo determinato per il quale si usufruisce dell'incentivo, il rapporto è trasformato a tempo indeterminato".

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