I CRITERI DI CONCESSIONE DELLA MOBILITA' IN DEROGA 2014-2016

Scritto da Debhorah Di Rosa.

04 01Il decreto emanato di concerto dai Ministri del Lavoro e dell'Economia lo scorso 1 agosto, in materia di ammortizzatori sociali in deroga, sostanzialmente rimette alla facoltà delle Regioni la facoltà di concedere, con proprio decreto, il trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori disoccupati che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta inoltrando entro 60 giorni dalla data di licenziamento, a pena di decadenza, apposita istanza all'INPS competente per residenza. Anche la Circolare del Ministero del Lavoro n. 19 dello scorso 11 settembre sostanzialmente si è allineata a quanto stabilito dal decreto, ricalcandone di fatto la disciplina.
Per i licenziamenti avvenuti prima della pubblicazione del decreto regionale di concessione del trattamento, il termine di decadenza decorrerà appunto da quest'ultima data.
Il decreto inoltre conferma anche per quest'anno l' esclusione tout court dal sussidio dei lavoratori dipendenti degli studi professionali, i quali, ricordiamo, sono da sempre stati esclusi da tutti i trattamenti in deroga previsti per la generalità dei lavoratori subordinati.

I criteri di spettanza del trattamento di mobilità in deroga
L'istituto è stato introdotto a decorrere dal 2009 in favore di tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione che perdono il proprio posto di lavoro alle dipendenze di imprese e/o in settori economici per i quali non è previsto alcuno strumento ordinario di sostegno al reddito.
Per avere accesso al beneficio il lavoratore deve comunque essere in possesso dei seguenti requisiti:
• 12 mesi di anzianità aziendale presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui almeno 6 mesi relativi a prestazione effettivamente svolta, comprese ferie, festività e periodi di infortunio. Nel computo vanno inclusi eventuali periodi di attività svolti presso la medesima impresa ma con iscrizione alla gestione separata a condizione che:
        - non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni;
        - il lavoratore operi in regime di monocommittenza;
        - il reddito complessivo conseguito sia superiore a € 5.000;
• aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
Il trattamento è stato prorogato di anno in anno seppure progressivamente sottoposto a riduzioni sia in termini di durata che in termini di requisiti minimi di accesso.

Nuove regole per la concessione dal 2014
L'istituto della mobilità in deroga rimane dunque in vigore per un ultimo triennio e le regole per la determinazione della durata del trattamento sono articolate come segue:
ANNO 2014
I lavoratori aventi diritto alla mobilità in deroga possono fruirne per un periodo massimo definito in base ai seguenti criteri:
a) Lavoratori che hanno già fruito in precedenza della medesima prestazione per almeno tre anni, anche non continuativi: 5 mesi non ulteriormente prorogabili / 8 in caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978

Aree individuate dal D.P.R: n. 218/1978

Regione Abruzzo

Regione  Molise

Regione Campania

Regione Puglia

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Sicilia

Regione Sardegna

Provincia di Latina

Provincia di Frosinone

Ex circondario Cittaducale, provincia di Rieti

Comprensorio di bonifica del fiume Tronto

Zona della bonifica di Latina, provincia di Roma

Isola del Giglio

Isola di Capraia

Isola d'Elba

b) Lavoratori che hanno già fruito della medesima prestazione per un periodo inferiore a tre anni, anche non continuativi: 7 mesi non ulteriormente prorogabili / 10 in caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978.
Per entrambe le categorie sopradescritte rimane fermo il limite massimo complessivo di fruizione pari a tre anni e quattro mesi.
ANNO 2015/2016
a) Il trattamento di mobilità in deroga non potrà più essere concesso ai lavoratori che ne avranno già usufruito per almeno tre anni, anche non continuativi.
b) Ai restanti lavoratori il trattamento potrà essere concesso per un periodo massimo annuale di 6 mesi (8 per i lavoratori di cui al D.P.R. 218/1978), fermo restando il limite massimo complessivo di fruizione fissato comunque a tre anni e quattro mesi.
ANNO 2017
A decorrere dal 2017 è prevista la definitiva estinzione del trattamento di mobilità in deroga per tutte le tipologie di lavoratori.

Prospetto riepilogativo del trattamento

LAVORATORE

DURATA MASSIMA

(IN MESI)

 

2014

2015

2016

2017

Già percettore per meno di tre anni

7 + 3

6 + 2

6 + 2

0

Già percettore per più di tre anni

5 + 3

0

0

0

Al fine di agevolare la gestione del passaggio dal precedente all'attuale regime, il decreto prevede un periodo transitorio, limitato al 2014, nel quale sono ammesse specifiche deroghe in ambito nazionale e regionale.
In particolare:
- a livello nazionale, solo in presenza di programmi di reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali, ed entro un limite di spesa complessivo di 55 milioni di euro.
- a livello regionale, entro 70 milioni di euro e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite.

 

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