SANZIONI TROPPO ELEVATE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO? CI PENSA LA CORTE COSTITUZIONALE

Scritto da Laura Ferrari.

03 01Secondo la Corte Costituzionale l'impianto sanzionatorio in materia di orario di lavoro, dettato dall'art. 18-bis, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.66/2003 ( che dava attuazione alle direttive europee in materia di durata massima dell'orario di lavoro, di riposo giornaliero, di riposo settimanale e di ferie annuali) è costituzionalmente illegittimo per contrarietà all'art. 76 della Costituzione. E' quanto è stato stabilito con sentenza n. 153 del 4 giugno 2014.

La Corte Costituzionale ha accolto positivamente la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di Brescia ritenendola fondata.

In particolare la Corte ha ritenuto illegittime alcune disposizioni riguardanti le sanzioni sull'orario di lavoro in seguito all'introduzione di un regime sanzionatorio sensibilmente più severo rispetto a quello previgente.
Nel dettaglio, nella legge delega 1 marzo 2002 n. 39, era previsto: "in ogni caso, saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi", ma il D.Lgs. n. 66/2003 , oggetto della discordia, non si è attenuto a tale disposizione. In particolare la Corte ha rilevato omogeneità dei precetti indicati dalla legislazione del 1923 e del 1934 e quelli del successivo D.Lgs. 66/2003, ma ha evidenziato un sensibile aggravamento delle misure sanzionatorie a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 213/2004.
Il 10 luglio 2014 è intervenuto il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con la circolare 12552 a fornire le prime indicazioni operative al personale ispettivo, a seguito della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale.
Nella circolare ministeriale viene evidenziato che la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l'art. 18 bis commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 66/2003 (così come introdotto dal D.Lgs. 213/2004) che disciplinava il sistema sanzionatorio legato alle seguenti violazioni:
• Durata massima dell'orario di lavoro, artt. 4, co. 2,3 e 4;
• Riposo giornaliero, art. 7 , co.1;
• Riposo settimanale, art. 9, co. 1;
• Ferie annuali, art. 10, co. 1.

Viene inoltre chiarito che l'illegittimità si deve considerare tale esclusivamente per il periodo 1 settembre 2004 – 24 giugno 2008 (termini di efficacia del D.Lgs. 213/2004). Infatti, dal giorno successivo è entrata in vigore la disposizione dell'art. 41 del Decreto legge 112/2008 convertito dalla L. 133/2008, che modifica l'art. 18-bis del D.Lgs. 66/2003, articolo ritenuto illegittimo dalla Corte costituzionale.

Si prosegue poi sottolineando che "la perdita di efficacia della disciplina introdotta dal 213/2004 va ad incidere su tutte quelle situazioni giuridiche pregresse che siano ancora aperte o pendenti, mentre non investe le vicende "chiuse", in quanto regolate da sentenze definitive, da atti amministrativi definitivi, oppure nei casi di decorrenza del termine di prescrizione o dal verificarsi di decadenze".

Nei casi di verbali già pagati, ordinanze per cui sono spirati i termini di opposizione, contenziosi con sentenze passate in giudicato, la sentenza della Corte costituzionale 153/2014 non produce alcun effetto.
Le Direzioni Territoriali del Lavoro, pertanto, dovranno provvedere a rideterminare gli importi scaturiti dalle suddette violazioni, secondo il regime sanzionatorio di cui all'art. 9 del r.d.l. n. 692/1923 e all'art. 27 della legge n. 370/1934, nei casi di:
• Rapporti, ex art. 17 della L. 689/1981, non ancora oggetto di ordinanza ingiunzione, relativi a verbali di contestazione e notificazione di illeciti amministrativi, contenenti le sanzioni di cui alla norma dichiarata incostituzionale;
• Ordinanza ingiunzione emessa ma senza che sia spirato il termine per l'opposizione giudiziale;
• Opposizione proposta quando il relativo giudizio sia ancora pendente, ovvero la sentenza non sia ancora passata in giudicato.

Nei casi in cui, invece, il procedimento sanzionatorio risulti definitivamente chiuso, verbali già pagati, ordinanze per cui sono spirati i termini di opposizione o in caso di contenziosi con sentenze passate in giudicato, non si avrà alcuna estensione degli effetti della sentenza in esame, con la conseguente intangibilità degli atti adottati.
Questo perché ai sensi dell'art. 136 Cost., quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Per concludere il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con successiva Lettera Circolare del 28/08/2014 n. 14876, ad integrazione di quanto indicato, chiarisce che la rideterminazione dei suddetti importi deve essere effettuata tenendo conto della previsione di cui all'art. 1, comma 1177, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui: " Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1^ gennaio 1999 sono quintuplicate (..) ", e nel cui periodo temporale è da ritenersi ricompreso l'impianto sanzionatorio previsto dalla normativa previgente.

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