GLI ADEMPIMENTI ANNUALI NEI CONFRONTI DELL'INAIL: AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO E MODELLO OT 24

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08 05L'autoliquidazione del premio INAIL.

L'obbligo di assicurazione INAIL sussiste in tutti i casi in cui i datori di lavoro, nel corso della loro attività economica, occupano alle proprie dipendenze personale soggetto alle tutele obbligatorie contenute nel Testo Unico di cui al D.P.R 1124/1965. In senso lato si può affermare che devono essere assicurati all'Istituto tutti coloro che, stabilmente o meno, prestano sotto la direzione altrui opera manuale (a contatto diretto con le fonti di rischio) retribuita. Il lavoratore è il soggetto tutelato dall'assicurazione, in quanto destinatario delle prestazioni previste al verificarsi dell'infortunio avvenuto sul luogo di lavoro o del manifestarsi della malattia professionale. Sono soggetti a obbligo assicurativo anche coloro i quali pur non essendo soggetti a vincolo di subordinazione vengono riconosciuti come meritevoli di tutela: tra questi si ricordano i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto e nella forma di prestazione occasionale, gli associati in partecipazione che svolgono opera manuale, gli artigiani, il coniuge, i figli o altri parenti del datore di lavoro che lavorino alle sue dipendenze ed i partecipanti all'impresa familiare.
L'obbligazione contributiva cui sono soggetti i datori di lavoro viene assolta annualmente tramite la c.d. autoliquidazione del premio, procedura definita come l'insieme di adempimenti che obbliga i datori di lavoro a riferire all'INAIL entro il 16 febbraio di ogni anno le retribuzioni erogate annualmente ai soggetti assicurati con il fine di calcolare il premio assicurativo da corrispondere all'Ente per assicurare i propri lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il contributo dovuto per gli apprendisti è riscosso invece dall'INPS attraverso la contribuzione previdenziale, che poi provvede a riversare all'INAIL la quota di competenza.

Retribuzione imponibile.

Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile (sulla quale applicare uno specifico tasso di premio) si applica il dettato dell'art.12 della legge n.153/1969, così come modificato dal D.Lgs. n.314/1997. In base alla tipologia di soggetto assicurato le retribuzioni da prendere come riferimento ai fini del conteggio del premio possono essere: effettive, convenzionali (o legali) o di ragguaglio.
Le retribuzioni effettive sono quelle che si possono ricavare dal Libro Unico del Lavoro, corrisposte in qualunque forma a lavoratori subordinati e collaboratori, valutata con riferimento ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati (D.P.R.917/1986 e s.m.i.).
Le retribuzioni convenzionali sono quelle espressamente disposte dalla legge in tutti quei casi in cui non esiste la retribuzione effettiva o questa non è facilmente calcolabile. Esistono, ai fini INAIL, diverse tipologie di retribuzioni convenzionali, come ad esempio quelle stabilite per titolari, soci, associati e familiari coadiuvanti di imprese artigiane; gli aggiornamenti di tali importi avvengono periodicamente con decreti ministeriali. Nel caso di lavoratori a tempo parziale la base imponibile da prendere in riferimento per il calcolo del premio è la retribuzione convenzionale oraria (tabellare o minimale), ottenuta moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria (tabellare o minimale) per le ore totali da retribuire nel periodo assicurativo, art. 9 commi 1 e 3 del D.Lgs. 61/2000.
La retribuzione convenzionale più significativa è senza dubbio alcuno quella rappresentata dal minimale e massimale (art. 116 D.P.R. 1124/1965) che l'INAIL utilizza per il finanziamento delle rendite per inabilità permanente, i cui importi sono fissati ogni anno con D.M. a livello nazionale. Quindi anche ai fini assicurativi, così come per i contributi previdenziali, esistono dei valori minimi e dei valori massimi sui quali conteggiare il premio dovuto (quando la retribuzione non è convenzionale) di alcune categorie di lavoratori: su tutti ricordiamo gli stagisti, gli sportivi professionisti ed i lavoratori parasubordinati. In tal caso la retribuzione di riferimento deve essere la maggiore fra il minimale e la retribuzione effettiva, o minore tra il massimale e la retribuzione effettiva.
Infine la retribuzione di ragguaglio (pari al minimale di rendita INAIL – art.8 D.Lgs. n. 38/2000) si applica in tutti quei casi in cui non vi è una retribuzione effettiva e non sono disposte retribuzioni convenzionali.
La denuncia delle retribuzioni effettive annue percepite dai lavoratori rende possibile determinare sia il saldo del premio assicurativo dell'anno precedente che l'acconto riferito all'anno in corso.

Premio anticipato e regolazione.

Il calcolo del premio assicurativo avviene mediante un sistema che prevede un anticipo per l'anno in corso e un saldo per l'anno precedente.
Il primo ed il secondo anno il premio anticipato viene conteggiato direttamente dall'INAIL e comunicato al datore di lavoro sulla base delle retribuzioni presunte indicate nella denuncia di inizio attività e del tasso di premio previsto per la specifica attività lavorativa esercitata.
Gli anni successivi il premio dovrà essere determinato dal datore di lavoro il quale calcolerà il premio dovuto a saldo dell'anno precedente applicando il tasso comunicato dall'Istituto alle retribuzioni imponibili effettivamente corrisposte ai lavoratori nell'anno precedente e detraendo quanto già pagato l'anno precedente a titolo di acconto. Il premio dovuto a titolo di acconto per l'anno in corso verrà calcolato applicando il tasso alle retribuzioni effettive dell'anno precedente, che pertanto vengono assunte quali retribuzioni presunte per l'anno in corso. La somma così determinata va pagata con modello F24 (sezione INAIL) entro il 16 febbraio di ciascun anno.
Nel caso in cui le retribuzioni effettive dell'anno precedente siano notevolmente inferiori a quelle presunte dell'anno in corso, potrebbero generarsi considerevoli crediti a favore delle aziende, in quanto gli acconti calcolati prendendo a base le retribuzioni dell'anno precedente risulterebbero eccessivi rispetto al premio realmente dovuto. Per ridurre questa problematica la norma consente alle aziende, in caso di prevista riduzione del personale o in altri casi espressamente motivati, di comunicare all'INAIL la diminuzione delle retribuzioni presunte e di conseguenza ridurre l'acconto del premio per l'anno in corso; tale adempimento deve essere effettuato sempre entro il 16 febbraio di ogni anno ed è soggetto ad accertamento da parte dell'Istituto.
Ai sensi dell'art. 181 del D.P.R. 1124/1965 sull'ammontare del premio (regolazione ed acconto) calcolato secondo le modalità illustrate si aggiunge una maggiorazione pari all'1% del premio destinato a finanziare corsi di addestramento, di qualificazione o di riqualificazione per invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai 4/5 e ad elargire loro un assegno mensile di incollocabilità (addizionale ANMIL).
Ai sensi dell'art. 44 D.P.R. n. 1124/1965 il datore di lavoro ha facoltà di richiedere all'INAIL di frazionare il pagamento del premio annuale in quattro rate di eguale importo scadenti il 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre. Le somme delle rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi in misura pari al tasso ufficiale stabilito annualmente con apposito decreto ministeriale.
L'Istituto assicurativo mette a disposizione di aziende ed intermediari sul proprio sito www.inail.it delle apposite procedure telematiche per ottemperare agli adempimenti sopra descritti. Su tutte si ricorda il sistema Alpi Online il quale permette di visualizzare le basi di calcolo per ogni singola azienda. Il processo, una volta inserita la base imponibile, conteggia il premio dovuto all'Ente e consente la presentazione telematica della denuncia delle retribuzioni.

Sconti e agevolazioni.

L'autoliquidazione è l'unica occasione in cui i datori di lavoro possono beneficiare di agevolazioni che prevedono una diminuzione percentuale delle retribuzioni imponibili (da utilizzare per il calcolo dei premi) e di sconti retributivi che consentono invece una riduzione percentuale dei premi dovuti all'Istituto, sia in fase di regolazione 2013 che di rata anticipata 2014. I citati benefici sono ogni anno oggetto di revisione da parte dell'Istituto sia a causa dei mutamenti del quadro normativo di riferimento, sia dell'entità dei fondi che vengono a ciò destinati. Tra le agevolazioni retributive ai fini INAIL (quote di retribuzione parzialmente o totalmente esenti) su tutte si rammentano quelle a favore dei soggetti assunti ai sensi della L.407/90 e quelle introdotte, a decorrere dal 01/01/2013, dalla L.92/2012. Queste ultime infatti, così come specificato dal Ministero del Lavoro con Circolare 34 del 25/07/2013, si applicano «non soltanto ai contributi sociali dovuti all'INPS, bensì anche ai premi assicurativi dovuti all'INAIL». Per quanto riguarda gli sconti, invece, tra le novità è da ricordare l'abolizione dello sconto contributivo già previsto dall'art. 20 della legge n. 266/1997 per l'assunzione di dirigenti privi di occupazione, il quale non è più stato stanziato per gli anni 2012-2015.
Sono stati invece confermati, sebbene con gli aggiornamenti del caso, gli sconti contributivi a favore:
• delle imprese edili (art.29 L.341/1995 e s.m.i.), anche per il 2013 pari all'11.5% ed è applicabile ai soli premi di regolazione, previo inoltro all'Ente dell'apposito modulo;
• degli autotrasportatori artigiani (D.M. 08/03/2013), nella persona del titolare o del socio unico, dai loro familiari coadiuvanti, dai soci lavoratori e dagli associati in partecipazione artigiani che esercitano attività di autotrasporto, lo sconto è dell' 11.7%, ma è applicabile ai soli premi speciali di regolazione 2013;
• delle imprese con meno di venti dipendenti che assumo a termine lavoratori in sostituzione di dipendenti in maternità (art. 4 D.Lgs. 151/2001), in tal caso lo sconto è del 50% sia nella regolazione 2013 che nella rata 2014;
• del settore della pesca (art. 1, comma 74, L.228/2012 e s.m.i.), pari al 63.2% sia ai fini della regolazione 2013 che ai fini della rata 2014;
• delle imprese che operano nel comune di Campione d'Italia (Co), le quali ai sensi dell'art. 1 quater L.11/1986, possono beneficiare di uno sconto del 7.08%, sia nel calcolo dei premi di regolazione 2013 che di quelli di rata 2014;
• delle cooperative zootecniche che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici (art.1, comma 45, L. 220/2010); queste possono usufruire di uno sconto pari al 75% se operano in zone montane particolarmente svantaggiate, e del 68% se operano in zone agricole svantaggiate, i benefici sono applicabili sia alla regolazione 2013 che alla rata 2014;
• queste ultime agevolazioni sono state da quest'anno estese (art.32, comma 7 ter, L. 98/2013) anche alle cooperative agricole e ai loro consorzi che non operano in zone svantaggiate o di montagna, anche se in misura proporzionale alla quantità percentuale di prodotto coltivato o allevato dai soci nelle suddette zone e di seguito conferite alla cooperativa;
• è stato confermato inoltre anche quest'anno lo sconto a favore di imprese artigiane (art.1, commi 780 e 781, L.296/2006), pari al 7,08% sui premi di regolazione 2013; per avere diritto al medesimo sconto nell'anno 2014 gli interessati devono autocertificare il possesso dei requisiti di legge.

OT24: Oscillazione del tasso INAIL per prevenzione.

Le tariffe dei premi INAIL e le relative modalità di applicazione sono contenute nel Decreto Ministeriale 12 Dicembre 2000, il quale in seguito alle modifiche introdotte dal D.M. 3 dicembre 2010 all'articolo 24 delle M.A.T. (Modalità di applicazione delle tariffe dei premi) prevede una riduzione del tasso medio di premio in relazione agli interventi effettuati dalle aziende per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro (c.d. oscillazione del tasso per prevenzione). Il principio sottostante la misura agevolativa si basa sul concetto che a fronte di un indice di rischio basato sull'analisi di campioni statistici e uguale per tutte le aziende, è possibile (e opportuno) ridurre il premio assicurativo pagato qualora attraverso interventi di prevenzione si riesca a ridurre la probabilità che si verifichino infortuni sul lavoro.
Ricordiamo che il tasso di premio è soggetto ad oscillazione nel primo biennio di attività in relazione alla situazione dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro , mentre successivamente l'oscillazione può derivare non solo per interventi di prevenzione, ma anche in base all'andamento infortunistico .
La riduzione del tasso di premio per prevenzione varia in relazione al numero di lavoratori occupati dall'azienda nell'anno, secondo quanto riportato nella seguente tabella.

Lavoratori / anno

Riduzione

Fino a 10

30%

Da 11 a 50

23%

Da 51 a 100

18%

Da 101 a 200

15%

Da 201 a 500

12%

Oltre 500

7%

La riduzione ha effetto solo per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda, è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno (quindi nel calcolo dell'autoliquidazione che verrà effettuata nel mese di febbraio dell'anno successivo) ed è concessa a condizione che:
• siano trascorsi almeno due anni dall'inizio dell'attività;
• siano stati effettuati, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro (quindi ulteriori e in aggiunta a quelli minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e delle specifiche normative di settore);
• l'azienda sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti dal D.M. 24 Ottobre 2007 (DURC);
• siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro .
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro il 28 Febbraio tramite il sito istituzionale www.inail.it accedendo nell'apposita sezione dei Servizi Online sotto la voce Denunce → Modulo OT24. Sul sito sono inoltre disponibili i modelli facsimile della modulistica e la guida alla compilazione. Nel caso di aziende con più unità produttive, si potrà compilare un modulo di domanda per ciascuna di esse oppure un modulo unico per le unità produttive ricadenti nell'ambito territoriale della medesima sede INAIL .

Esempio.
La domanda presentata entro il 28 febbraio 2014:
• deve riguardare interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro effettuati nel corso del 2013;
• avrà effetto solo ai fini della riduzione del tasso INAIL dell'anno 2014;
• la riduzione verrà applicata nel 2015 in sede di regolazione del premio dovuto per il 2014.

Il modulo di domanda prevede diverse tipologie di intervento raggruppati in sezioni:
A) interventi particolarmente rilevanti;
B) prevenzione e protezione;
C) attrezzature, macchine e impianti;
D) sorveglianza sanitaria;
E) formazione;
F) interventi connessi alla specifica tipologia contrattuale;
G) lavoratori stranieri;
H) gestione dei contratti d'appalto e/o opera;
I) cantieri temporanei o mobili;
L) attività di trasporto;
M) infortuni stradali e mobilità sostenibile;
N) gestione delle emergenze – protezione da sismi e altre calamità naturali;
O) interventi in attuazione di accordi di collaborazione e protocolli di intesa;
P) altri interventi diversi dai precedenti.
Per ogni intervento è previsto un punteggio e al fine di poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono riguardare almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione della sezione A per la quale è sufficiente selezionare un solo intervento che darà diritto da solo ad un punteggio di 100. Si va da interventi che riguardano l'adozione di procedure per la selezione dei fornitori che tengano conto dell'applicazione della legislazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, a procedure di raccolta e analisi sistemica delle informazioni sugli incidenti avvenuti in occasione di lavoro; dalla sostituzione preventiva dei componenti dei macchinari o impianti la cui usura o malfunzionamento potrebbe dar luogo ad incidenti, all'adozione di procedure di raccolta e analisi delle informazioni sulle anomalie di funzionamento o rotture dei macchinari; dalla dotazione di un defibrillatore nei casi in cui la sua presenza non sia obbligatoria, a interventi di formazione del personale in tema di sicurezza sul lavoro. L'elencazione è davvero vasta e lascia spazio ad ulteriori casistiche non previste dalla modulistica, che però vengono valutate con un punteggio già predeterminato. Per una completa analisi degli interventi di miglioramento attuabili si rinvia alla guida alla compilazione rilasciata dall'INAIL .
Gli interventi effettuati dall'azienda dovranno essere documentati e dimostrabili: anche se in sede di presentazione della domanda non andrà allegato alcun ulteriore documento (si tratta sostanzialmente di un'autocertificazione) l'INAIL si riserva la facoltà di procedere – sia in sede di istruttoria, sia successivamente – alla verifica di quanto dichiarato .
Insieme al modello di domanda andrà compilato, in alcuni casi, un questionario: per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese nel caso in cui gli interventi migliorativi si riferiscano all'adozione dei comportamenti previsti dalla norma UNI ISO 26000:2010; per le aziende che adottano Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL); per le aziende che adottano procedure per la selezione dei fornitori che tengano conto dell'applicazione della legislazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Di seguito si propongono alcune videate da seguire per la compilazione e l'invio telematico del modello OT24. Una volta effettuato l'accesso ai servizi online dell'INAIL occorre cliccare su Denunce e poi su Modulo OT24.

 08 01

 Si entrerà nella schermata che consentirà di selezionare l'azienda di nostro interesse. Il passo successivo sarà quello di selezionare la PAT di interesse ed effettuare il download del file PDF compilabile.

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Dopo aver cliccato su Download file Pdf il sistema ci avviserà che non appena raggiunto il punteggio di 100 non sarà più possibile apportare modifiche al documento, ma solo inoltrarlo

08 03

 

 

 

 

 

 

Accederemo finalmente al modulo compilabile online (identico al facsimile cartaceo) nel quale è possibile spuntare gli interventi effettuati e – al termine – procedere all'inoltro definitivo.

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IL sistema informatico dell'INAIL provvederà ad inoltrare la ricevuta con il numero di protocollo assegnato tramite email all'indirizzo specificato dall'intermediario. Il relativo provvedimento motivato, invece, verrà comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.

La legge di stabilità 2014.

Dopo un primo comunicato stampa dello scorso 22 gennaio 2014, l'INAIL ha rilasciato una nota, la n. 495 del 23 gennaio 2014 , con la quale, dando seguito a quanto già anticipato dai Ministeri competenti (Economia e Finanze e Lavoro) riguardo al differimento al 16 maggio 2014 sia del termine dell'autoliquidazione 2013/2014 sia del termine per il pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non è previsto tale adempimento, illustra le conseguenze del citato rinvio avente come obiettivo quello di consentire alle imprese, e a chi ne ha diritto, di beneficiare subito della riduzione prevista dall'art. 1, comma 128, della legge 147/2013. Il citato differimento, afferma l'Istituto nella nota, sarà contenuto in un apposito provvedimento normativo di imminente emanazione. Il differimento consentirebbe infatti all'INAIL di provvedere alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici nonché a quelle economico-finanziarie sui premi e contributi ai fini della predisposizione del decreto ministeriale, di adeguare gli strumenti informativi per gli utenti e di definire i necessari aggiornamenti alle procedure di calcolo dei premi, che come di consueto saranno illustrati in tempo utile per la nuova scadenza anche agli intermediari e alle software house. La misura della riduzione percentuale e i criteri di individuazione dei beneficiari sulla base dell'andamento infortunistico saranno definiti con il decreto ministeriale previsto dalla legge . Il nuovo termine del 16 maggio 2014 sostituirebbe:
1. il termine del 17 febbraio 2014 (il 16 febbraio è domenica) per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999;
2. i termini per il pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014, inclusi quelli in rate mensili e trimestrali, relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014;
3. il termine del 30 aprile 2014 per l'invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.
Il differimento al 16 maggio dovrebbe riguardare anche il termine del 17 marzo 2014 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi "Alpi online" e "Invio dichiarazione salari", per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 e per chiedere la riduzione prevista dall'art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006 a favore delle imprese artigiane.
Per quanto riguarda il pagamento rateale ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 dei premi di autoliquidazione 902014, per effetto del rinvio al 16 maggio 2014 si hanno tre rate. A tal fine il premio dovrà essere sempre diviso in quattro rate, ma le prime due confluiranno nella rata con scadenza 16 maggio 2014, pertanto si avrà:
• 1° rata: 16 maggio 2014 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;
• 2° rata: 16 agosto 2014 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2014 con maggiorazione degli interessi;
• 3° rata: 16 novembre 2014 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.
Il tasso di interesse da applicare alla seconda e terza rata è pari al 2,08%.
Il rinvio dell'autoliquidazione comporta anche il differimento del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall'INAIL per conto delle associazioni di categoria convenzionate ai sensi della legge 311/1973. Resta invece fermo il 17 febbraio 2014 come termine entro cui devono essere inviate le comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte di cui si accennava prima, la procedura è attiva tramite l'apposito servizio "Riduzione presunto", già aperto in www.inail.it.

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