IL CONTRIBUTO ASPI 1,4% SUI RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO DOPO LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ

Scritto da Super User.

06 01La Legge 147/2013, Legge di Stabilità per l'anno 2014, ha inciso in maniera importante sulla disiciplina del c.d. contributo addizionale ASPI sui rapporti a tempo determinato. Prima di entrare nel merito occorre fare un breve riepilogo dell'argomento.
Con il fine di finanziare l'ASPI, la Legge 92/12, al c. 28 dell'art. 2, ha introdotto un contributo, aggiuntivo rispetto all'aliquota ordinaria, pari all'1,40%, da calcolarsi sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali con riferimento ai rapporti di lavoro "non a tempo indeterminato". Tale disposizione si applica ai periodi di contribuzione decorrenti dall'1 gennaio 2013, quindi a tutti i rapporti in essere a tale data e non solo a quelli instaurati dalla stessa (circ. Inps n. 140/2012) e comporta un aumento del costo del lavoro non indifferente.
Le uniche esclusioni previste dalla stessa norma, al comma successivo, si riferiscono all'assunzione di:
1. lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
2. lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonche', per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comunali e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative;
3. apprendisti ( art 1, L. 167/2011);
4. lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Infine il comma 30, oggetto dell'intervento normativo analizzato, prevedeva un "premio" in caso di stabilizzazione del rapporto, che fa da calmiere al maggior costo sostenuto durante il rapporto a termine:
"Nei limiti delle ultime sei mensilità il contributo addizionale di cui al comma 28 è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine".

In pratica il datore di lavoro che, successivamente al decorso del periodo di prova, trasforma il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto alla restituzione del contributo aggiuntivo ASPI nel limite delle ultime sei mensilità. Nel caso, ad esempio, di un contratto a termine di durata di 18 mesi, l'azienda si vedrebbe resa la contribuzione aggiuntiva solo limitatamente alle ultime sei mensilità. La restituzione è prevista anche per quei datori di lavoro che riassumono lo stesso lavoratore a tempo indeterminato, entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine; in quest'ultimo caso dalle mensilità da restituire andranno detratti tanti mesi quanti sono quelli intercorsi tra la cessazione del contratto "non a tempo indeterminato" e la successiva stabilizzazione.
La Legge 147/2013, con il comma 135, modifica proprio il comma 30 della Legge 92/2012 prevedendo che "con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilita'» sono soppresse". In sintesi, con riferimento alle trasformazioni, in caso, ad esempio, di stabilizzazione di un rapporto a termine della durata di 18 mesi, il contributo ASPI verrà restituito per intero essendo stato eliminato il limite quantitativo, il tetto massimo previsto per la restituzione.
Il Legislatore tace circa le stabilizzazioni avvenute mediante riassunzione. Occorre, pertanto, capire quanto questa norma abbia impatto anche su quest'ultime. Infatti se ad una prima lettura il solo riferimento alle trasformazioni ("con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni.....") potrebbe far propendere verso la non applicabilità della disciplina agevolatrice alle stabilizzazioni avvenute in momento successivo rispetto alla cessazione del contratto a termine, una semplice lettura del nuovo testo della norma sembrerebbe confermare la tesi opposta:

Art. 2, comma 30, Legge 92/2012

Art. 2, comma 30, Legge 92/2012 (come modificato dalla L.147/2013)

Il contributo addizionale di cui al comma 28, nei limiti delle ultime sei mensilità, è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

Il contributo addizionale di cui al comma 28 è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

La norma ha inteso abolire il solo "limite quantitativo" alla restituzione e non ha abrogato il secondo periodo dell'art. 2. Può ritenersi pertanto che la restituzione piena possa essere applicata anche in caso di riassunzione. In questo caso il datore di lavoro vedrà restituirsi tante mensilità quante sono state quelle oggetto del contratto a termine precedente, detratti i mesi intercorrenti tra la sua cessazione e la stipula del nuovo contratto a tempo indeterminato, senza vedersi annullare il beneficio in caso di riassunzione allo scadere del sesto mese. Sarebbe comunque auspicabile una conferma in tal senso da parte del Ministero e dell'INPS.

 

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