LE MODIFICHE APPORTATE DALL’ART. 14 DEL D.L. N. 145/2013 IN MATERIA DI SANZIONI

Scritto da Super User.

05 01L'art. 14 del D.L. n. 145/2013 torna sul tema sempre attuale del contrasto al lavoro nero e della tutela della salute e sicurezza nei posti di lavoro, introducendo un inasprimento delle sanzioni con il doppio scopo di ulteriore deterrente per i datori di lavoro e potenziamento dell'attività di vigilanza attraverso la destinazione dei maggiori introiti al finanziamento delle missioni degli ispettori delle DTL.

L'aumento delle sanzioni va a colpire i datori di lavoro che occupano personale "in nero", ma anche quelli che violano le disposizioni in materia di orario di lavoro relativamente al superamento della durata massima settimanale, al mancato rispetto del riposo giornaliero e alla mancata fruizione del riposo settimanale.

Il decreto è entrato in vigore il 24 dicembre 2013, pertanto le nuove sanzioni si applicano alle violazioni commesse a partire da questa data, mentre per le violazioni commesse precedentemente, anche se riscontrate in data successiva, valgono le vecchie regole.

Andiamo ora ad analizzare nello specifico le modifiche apportate dal decreto, tenendo presente che potrebbero intervenire ulteriori cambiamenti in fase di conversione in legge. Per tale motivo, esaminerò le novità sotto forma di confronto tra la normativa precedente e quella attuale.

Il lavoro sommerso

La legge 23 aprile 2002 e la legge 4 agosto 2006 n° 248 hanno introdotto e successivamente modificato la maxi sanzione per lavoro nero; la legge 24 dicembre 2007 n° 247 ha individuato le DTL quali soggetti competenti all'irrogazione di detta maxi sanzione; la L. 183/2010 (cd. collegato lavoro) ha apportato alcune modifiche sostanziali, che non sono state toccate:
1. Il datore di lavoro domestico è escluso dalla maxi sanzione di cui sopra;
2. la maxi sanzione si applica al solo lavoro subordinato non dichiarato;
3. la sanzione si riduce se, trascorso un determinato periodo in nero, la persona viene spontaneamente regolarizzata;
4. la sanzione può essere irrogata da tutti gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza. La sanzione può quindi essere comminata anche dagli ispettori dell'Inps, dell'Inail, dell'Agenzia delle Entrate etc.
5. non c'è più una sanzione minima (prima era di 3.000,00 euro).

Più precisamente, e ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro (senza che neppure successivamente risulti effettuato alcun adempimento contributivo che dimostri la volontà di non occultare il rapporto), il collegato lavoro prevedeva l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.500,00 ad euro 12.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Nel caso in cui i lavoratori fossero stati successivamente regolarizzati in maniera spontanea, l'importo della sanzione veniva ridotto ad un importo che variava da 1.000,00 a 8.000,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30,00 per ciascun giorno di lavoro effettivo. Inoltre era applicabile l'istituto della diffida.

L'art. 14 del D.L. n. 145/2013 aumenta del 30% gli importi delle maxisanzioni per il lavoro sommerso pertanto:
- l'importo della maxisanzione, a partire dal 24 dicembre, passa rispettivamente da 1.500,00 a 1.950,00 e da 12.000,00 euro a 15.600,00 euro, mentre la sanzione giornaliera passa da 150,00 euro a 195,00 euro;
- l'importo della maxisanzione per i lavoratori spontaneamente regolarizzati passa da 1.000,00 a 1.300,00 euro e da 8.000,00 a 10.400,00 euro, mentre la sanzione giornaliera passa da 30,00 euro a 39,00 euro.

Gli importi non sono più diffidabili, ma è ammesso il pagamento in misura ridotta secondo le regoli comuni (il doppio del minimo o 1/3 del massimo), pertanto applicando le sanzioni in misura ridotta secondo il calcolo più favorevole sarà possibile pagare:
- 3.900,00 euro più la sanzione giornaliera di 65,00 euro per i lavoratori in nero;
- 2.600,00 più la sanzione giornaliera di 13,00 euro per i lavoratori spontaneamente regolarizzati.

Anche le somme aggiuntive dovute nelle violazioni previste dall'art. 14 c.4 del D.Lgs. 81/2008 sono state aumentate del 30% per cui per poter riprendere un'attività imprenditoriale che è stata oggetto di provvedimento di sospensione a causa della presenza del 20% o più di lavoratori in nero, l'importo da versare dal 24 dicembre passa da 1.500,00 euro a 1950,00 euro; in caso di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'importo delle somme aggiuntive, dal 24 dicembre, passa da 2.500,00 euro a 3.250,00 euro, ma solo se la sanzione non viene comminata dalla ASL. Se è l'ASL ad erogare la sanzione, l'importo rimane di 2.500,00 euro (per evidente svista del legislatore).

Sanzioni in materia di orario di lavoro

La formulazione iniziale della normativa sull'orario di lavoro, contenuta nel D.Lgs. 8 aprile 2003 n° 66, è stata oggetto di modifica col D.Lgs 19 luglio 2004 n° 213 e con la legge 6 agosto 2008 n° 133. Il collegato lavoro ha apportato modifiche al quadro sanzionatorio; con l'intervento dell'art. 14 D.L. 145/2013 le sanzioni in materia di superamento dell'orario settimanale, mancato riposo giornaliero, mancato riposo settimanale sono decuplicate; rimangono escluse dall'aumento le violazioni riguardanti il mancato godimento delle ferie.

A ) superamento del limite massimo settimanale di 48 ore

Come è noto l'orario di lavoro non può in ogni caso superare le 48 ore settimanali, comprese le ore straordinarie, per ogni periodo di sette giorni calcolato come media su un periodo di riferimento di quattro mesi. La contrattazione collettiva può elevare il periodo di riferimento da 4 a 6 mesi e, in caso di ragioni obiettive inerenti l'organizzazione del lavoro, a 12 mesi.

Il limite delle 48 ore settimanali medie nel periodo di riferimento deve sempre essere rispettato, per cui nella settimana lavorativa potranno essere superate le 48 ore purché vi siano settimane con meno di 48 ore, in modo da effettuare una compensazione. Potranno essere fissati orari multiperiodali in cui l'attività venga concentrata in alcuni periodi e ridotta in altri, in modo da effettuare una gestione efficiente della forza lavoro e dei cicli produttivi.

Nel caso di superamento della durata massima dell'orario, scattano le sanzioni: il collegato lavoro prevedeva che fino a cinque lavoratori la sanzione variasse da 100,00 a 750,00 euro, ora varia da 1.000,00 a 7.500,00; se la violazione si riferiva a più di 5 e fino a 10 lavoratori oppure se si verificava in almeno tre periodi di riferimento, la sanzione amministrativa variava invece da 400,00 a 1.500,00 euro, ora va da 4.000,00 a 15.000,00 euro; se la sanzione si riferiva a più di 10 lavoratori o ad almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione variava da 1.000,00 a 5.000,00 euro senza possibilità di pagarla in misura ridotta, ora va da 10.000,00 a 50.000,00 euro.

B ) mancato godimento del riposo settimanale di 24 ore consecutive

La disciplina dell'orario di lavoro fissa il diritto del lavoratore di fruire ogni sette giorni di un riposo settimanale di 24 ore consecutive, di norma coincidente con la domenica. Nel caso di organizzazione del lavoro mediante turni avvicendati, così come nel caso di specifiche attività previste dalla legge, è possibile far fruire il riposo settimanale di 24 ore consecutive in giornata diversa dalla domenica.
E' prevista la deroga al periodo di riposo settimanale se, nell'arco di 14 giorni, vengono concessi almeno due riposi.

Nel caso di mancato godimento del riposo settimanale, scattano le sanzioni : col collegato lavoro fino a 5 lavoratori variavano da 100,00 a 750,00 euro, ora da 1.000,00 a 7.500,00 euro; da 5 a 10 lavoratori o in almeno tre periodi di riferimento andava da 400,00 a 1.500,00 euro, ora da 4.000,00 a 15.000,00; oltre i 10 lavoratori o almeno cinque periodi di riferimento andava da 1.000,00 a 5.000,00 euro senza possibilità di pagare in misura ridotta, ora da 10.000,00 a 50.000,00 euro.

C ) mancato godimento del riposo giornaliero

Il lavoratore ha diritto quotidianamente ad almeno 11 ore consecutive di riposo giornaliero ogni 24 ore calcolate dall'inizio dell'attività lavorativa; sono fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (es. personale addetto alle pulizie, per il quale è la contrattazione a dover disciplinare le modalità) o da regimi di reperibilità; ricordo anche che la legge considera riposo qualsiasi periodo non rientri nell'orario di lavoro.

Le sanzioni possono essere così sintetizzate: fino a 5 lavoratori col collegato lavoro andavano da 50,00 a 150,00 euro, ora vanno da 500,00 a 1.500,00 euro; da 5 a 10 lavoratori o almeno 3 periodi di 24 ore andavano da 300,00 a 1.000,00 euro, ora vanno da 3.000,00 a 10.000,00 euro; oltre 10 lavoratori e con almeno 5 periodi di 24 ore andavano da 900,00 a 1.500,00 euro non pagabili in misura ridotta, ora vanno da 9.000,00 a 15.000,00 euro.

Come si può vedere gli incrementi sono notevoli, soprattutto considerato il periodo di difficoltà che le aziende stanno vivendo. Inoltre, il fatto che i maggiori importi siano destinati al finanziamento delle missioni ispettive, da l'impressione del sistema che nutre se stesso, indipendentemente dalle cifre. Speriamo in un ripensamento in fase di conversione in legge.

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