IL PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI ED ANALISI DELLE RECENTI NOVITÀ

Scritto da Super User.

03 01Nonostante la scadenza di invio del prospetto informativo disabili sia da poco trascorsa (15 febbraio) abbiamo ritenuto corretto pubblicare lo stesso il pezzo gentilmente scritto dal Collega Russo, sia per rispetto verso l'ottimo lavoro svolto da quest'ultimo, sia perché crediamo che questo articolo possa essere uno strumento d'aiuto a tutti i Colleghi che vorranno approfondire l'argomento o che invieranno tale prospetto in ritardo. Buona lettura. La Redazione

Il collocamento obbligatorio nasce a sostegno delle persone disabili al fine di permettere un valido collocamento delle stesse, tutto ciò avviene imponendo un obbligo alle aziende che soddisfano specifici requisiti dimensionali; l'obbligo consiste nell'assumere un determinato numero di lavoratori svantaggiati che, date le loro condizioni fisiche e psichiche, troverebbero difficilmente collocazione nel mondo del lavoro.

L'art.9, comma 6, della legge 68/99 stabilisce che i datori soggetti alle norme in materia di collocamento dei disabili devono inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1 della stessa norma. Il prospetto rappresenta una sorta di "fotografia" dell'organico aziendale al 31 dicembre dell'anno precedente e deve essere inviato solamente nel caso in cui si siano verificati, nell'organico aziendale, cambiamenti tali da modificare gli obblighi di assunzione o da incidere sul calcolo della quota di riserva (Min. Lav., circ. 31.7.2009, n. 66).

Con Nota n. 16522 del 12 dicembre 2013 il Ministero del Lavoro ha recepito quanto disposto dal decreto direttoriale 345/2013 prevedendo l'inserimento nel prospetto informativo delle seguenti informazioni aggiuntive:
- indicazione della data di fine della sospensione dell'obbligo di occupazione (che si ricorda è attivato in caso di CIGS, CIG in deroga, Solidarietà, ecc);
- indicazione dell'indirizzo pec dell'azienda;
- indicazione del numero di lavoratori coinvolti nel progetto di assunzione nell'ambito delle Convenzioni.

La sospensione
disciplinata dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 68/1999 e dall'articolo 4 del Regolamento di esecuzione della legge, D.P.R. n. 333/2000, prevede che sia sospeso l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili per un periodo pari alla durata dei trattamenti quali:
- Cassa integrazione guadagni straordinaria (artt. 1-3, legge n. 223/91 e s.m.i.);
- Cassa integrazione guadagni in deroga (interpello n. 10 del 10.4.2012);
- contratto di solidarietà (art. 1, legge. n. 863/ 1984 e art. 5, legge n. 236/1991);
- Fondo di solidarietà di settore (interpelli n. 38 del 12.9.2008 e n. 44 del 15.5.2009);
- assunzione di soggetti percettori di sostegno al reddito (circolare ML n. 2 del 22.1.2010).
- mobilità (artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991).
Con riferimento alla mobilità sono previsti due diversi periodi sospensivi: il primo se la procedura di mobilità si è conclusa con un numero di licenziamenti inferiore a cinque, la sospensione coincide con la durata della procedura; il secondo, se la procedura di mobilità si è conclusa con il licenziamento di almeno cinque lavoratori, la sospensione è ammessa per il periodo di sei mesi in cui permane il diritto di precedenza alla riassunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 223/1991;
- Cassa integrazione guadagni ordinaria (circolare ML n. 2 del 22.1.2010).
Con riferimento alla CIGO non è prevista alcuna sospensione dell'obbligo il Ministero del lavoro, però, nella circolare n.2 del 22.1.2010, in considerazione del fatto che anche le aziende che ricorrono a tale istituto in questo lungo periodo di crisi economica, non sono sicuramente in grado di far fronte agli obblighi sul collocamento obbligatorio, ha rimesso ai servizi provinciali competenti, l'opportunità di individuare strumenti compatibili da consentire l'adempimento dell'obbligo di assumere personale invalido.
L'istanza di sospensione va presentata al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa.

Inoltre la nota ha chiarito che in caso di passaggio di appalto in imprese che svolgono attività di servizi di pulizia e servizi integrati, i nuovi lavoratori acquisiti non sono da computare ai fini della quota d'obbligo.

Le convenzioni
L'art.11 della legge 68/99 recita così: "Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti ...omissis possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge."
Pertanto, si rende obbligatorio comunicare il numero dei lavoratori indicati nelle convenzioni stipulate.

Al fine di permettere l'adeguamento del sistema agli standard definiti dal decreto direttoriale citato, la scadenza per la presentazione del prospetto è stata prorogata al 15 febbraio 2014.

Assodata la proroga, andiamo ad analizzare le particolarità di tale adempimento ed i soggetti interessati.
Il numero dei lavoratori svantaggiati da assumere viene individuato dall'art.3 legge 68/99, secondo il quale devono essere assunti nelle seguenti misure:
1) 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (più 1% per vedove, orfani e profughi, ex art. 18, co. 2, L. 12.3.1999, n. 68);
2) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
3) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti (in questo caso, l'obbligo scatta solo in caso di nuove assunzioni);
4) nessun obbligo di legge per le imprese fino a 14 dipendenti.
Particolarità esistono per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, ove la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative ed inoltre l'obbligo di cui sopra insorge solo in caso di nuova assunzione.
I soggetti esonerati da tale obbligo sono i seguenti:
1) datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre: non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 (assunzioni obbligatorie e quote di riserva);
2) datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune: sono altresì esentati dall'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette i datori di lavoro pubblici e privati, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto (art. 5, co. 2, L. 12.3.1999, n. 68);
3) datori di lavoro dell'autotrasporto: al fine di consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 (art. 5, co. 2, L. 12.3.1999, n. 68);
4) datori di lavoro del settore edile: non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere(art. 5, co. 2, L. 12.3.1999, n. 68);
Su quest'ultimo punto è d'obbligo soffermarsi dato che il legislatore è intervenuto con la legge 92/2012 all'art.4 comma 27 lettera b asserendo che: "Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere" ed ultimamente la nota prot.16522 del 12/12/2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che per cantiere "si fa espresso riferimento al concetto di cantiere fatto proprio dall'art. 89 del D.Lgv. 81/2008"
Non risultano esclusi dal computo della base occupazionale, però, i lavoratori occupati in aziende del settore laterizi addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato perché anche se svolgono attività legate alla produzione di manufatti per l'edilizia non sono qualificabili come personale di cantiere (Min. lav., nota 36/2010).

Il legislatore, inoltre, è intervenuto con l'art. 4, comma 27, lett. a), legge 92/2012 a modificare i criteri per il computo della base occupazionale stabilendo che agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. La normativa in materia, però, ha previsto delle categorie di lavoratori esclusi dal computo che si elencano di seguito:
1) lavoratori assunti ai sensi della stessa legge n. 68/1999, per espressa previsione del comma 1 dell'art. 4;
2) lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi (co. 1 dell'art. 4 L. n. 68/1999); per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale, sono esclusi dalla base di computo per la determinazione della quota di riserva, i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa, nell'arco dell'anno solare, anche se non continuativamente, per un periodo complessivo calcolato sulla base delle corrispondenti giornate lavorative (Min. Lav., circ. 17.1.2000, n. 4);
3) soci di cooperative di produzione e lavoro (art. 4, comma 1, legge n. 68/1999);
4) dirigenti, anch'essi per espressa previsione del comma 1 dell'art. 4;
5) lavoratori assunti con contratto di inserimento, salve specifiche previsioni di contratto collettivo (art. 59, co. 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
6) lavoratori assunti con contratto di apprendistato: la tradizionale esclusione degli apprendisti dal computo dell'organico aziendale è stata da ultimo confermata dall'art. 7, co. 3, del D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167;
7) lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro applicato in azienda (art. 4, co. 3, L. n. 68/1999);
8) lavoratori impiegati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, a tempo determinato o indeterminato (art. 22, co. 5, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276);
9) tirocinanti e stagisti, nei cui confronti non si instaura un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato;
10) i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Min. Lav., circ. 22.1.2010, n. 2);
11) lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività (art. 4, co. 1, L. n. 68/1999.);
12) in base ai principi generali espressi dalla giurisprudenza, i lavoratori assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro, a prescindere dalla causa dell'assenza: malattia, maternità, aspettativa, permessi e così via (Cass. 20 ottobre 1983, n. 6165);
13) lavoratori che siano divenuti inabili nel corso del rapporto di lavoro a causa di infortunio o malattia, a condizione che: a) sia accertata con visita medica la riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%; b) tale riduzione non sia dovuta a inadempimento da parte del datore (accertato in sede giudiziale) delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro (art. 4, co. 4, L. 12.3.1999, n. 68; Min. Lav., circ. 22.1.2010, n. 2.);
14) lavoratori "che si sono invalidati successivamente all'assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale... qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33%" (art.3, co. 4, D.P.R. 10.10.2000, n. 333), e sempre a condizione che il datore di lavoro non venga ritenuto responsabile dell'accaduto;
15) lavoratori riconosciuti disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro e assunti al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio (Min. Lav. circ. 22.1.2010, n. 2);
16) lavoratori a domicilio;
17) associati in partecipazione ex art. 2549 c.c.
18) i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni
19) oltre ai lavoratori cd. di sottosuolo e quelli adibiti a movimentazione e trasporto dei minerali, in base a quanto previsto dall'art. 12, comma 12-quater, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10);
20) i lavoratori che risultano addetti in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille così come previsto dall'art. 6, comma 2-ter del DL n. 70/2011 convertito in legge n.106/2011 (Circolare Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n.2/2013)
Criteri di computo particolari esistono per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale, questi vengono computati per la quota di orario effettivamente svolto (art. 4, co. 2, legge n. 68/1999), con arrotondamento all'unità superiore delle eventuali frazioni superiori al 50%, inoltre i lavoratori intermittenti devono essere computati in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Per effettuare l'invio telematico, i datori di lavoro ovvero i soggetti abilitati devono avvalersi esclusivamente dei servizi informatici messi a disposizione da Regioni e province autonome, identificabili in un'apposita sezione del sito istituzionale www.lavoro.gov.it; devono altresì ottenere il preventivo accreditamento sulla base delle disposizioni emanate da ciascun Ente, disposizioni reperibili anche sul sito del Ministero http://www.cliclavoro.gov.it/.

Sanzioni
Per l'omesso invio del prospetto informativo la sanzione irrogata è pari ad euro 635,11, oltre a euro 30,76 per ogni giorno di ritardo.

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