TRENTACINQUE ANNI DI LEGGE N. 12/1979, TRENTACINQUE ANNI DI CONSULENTI DEL LAVORO

Scritto da Super User.

Mettetevi nei panni di un giovane che vuole scrivere un articolo sulla vita di una "creatura", sua coetanea, conoscendone soltanto gli ultimi 10 anni di esistenza. Allora il ragazzo legge, si documenta, tenta di capire ascoltando coloro che la conoscono meglio e più a fondo, che si sono battuti affinché prendesse vita, che hanno festeggiato e si sono emozionati quando è nata, che hanno condiviso i primi anni di esistenza, che l'hanno vista crescere, diventare "adolescente" e che tuttora la frequentano.
Quel giovane è consapevole che ha davanti una gigantesca vetta da scalare, qualcosa di più grande di lui, ma, nonostante l'ardua impresa da compiere, decide di provare. Perché ritiene sia legittimo onorare, celebrare il 35° anniversario della Legge che ha stravolto e sconvolto (in senso positivo) la categoria dei Consulenti del Lavoro e tributare il giusto riconoscimento ai tanti Colleghi che si sono spesi senza remore.
Questo è soltanto un modesto tentativo, fatto senza alcuna presunzione e senza voler mancare di rispetto a nessuno, di ricostruire le vicende e i fatti che hanno portato alla nascita della nostra amata "creatura", la Legge n. 12/1979, e di porre l'accento sull'evoluzione che la figura del Consulente del Lavoro ha avuto in questi 35 intensi anni di professione.
La prima norma che disciplina giuridicamente gli studi di assistenza e di consulenza è la L. n. 1815/39, che probabilmente nasce dall'esigenza del legislatore di frenare gli abusi legati al sistema sociale che si sta strutturando con l'entrata in vigore di diverse norme di previdenza e assistenza a favore dei lavoratori. L'art. 4 della sopracitata legge recita così: "La tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale non può essere assunta da parte di coloro che non sono legati alle aziende stesse da rapporto d'impiego se non in seguito all'autorizzazione del competente Circolo, dell'Ispettorato corporativo, per coloro che intendano esercitare la predetta attività nella circoscrizione di un solo circolo, e del Ministero delle corporazioni negli altri casi". La suddetta disposizione non si applica a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri. Tuttavia gli iscritti negli albi medesimi, che intendono dedicarsi all'attività sunnominata, debbono farne denuncia al competente Circolo dell'Ispettorato corporativo, e qualora la loro attività si eserciti in più Circoli, al Ministero delle corporazioni.
La L. n. 1815/39 parla di tenuta o regolarizzazione dei documenti, soltanto da parte di coloro che hanno un rapporto d'impiego con le aziende (se non iscritti agli albi degli avvocati, procuratori, esercenti in economia e commercio e ragionieri). E' indispensabile avere la "famosa" autorizzazione dell'Ispettorato corporativo, che può essere revocata in ogni momento dallo stesso. Quindi lo scopo del legislatore è quello di creare un apparato che possa garantire la corretta applicazione delle norme sulle libere professioni, anche obbligando a comunicare alla P.A. i nomi degli avvocati, procuratori, esercenti in economia e commercio e ragionieri, iscritti ai rispettivi albi, che vogliono occuparsi dell'attività prevista dall'art. 4.01 01
Nei primi anni del secondo dopoguerra dal Ministero iniziano a circolare voci insistenti sull'abolizione dell'art. 4 della legge n. 1815, quello che regolamenta l'attività e riserva soltanto alle "persone autorizzate" la tenuta e regolarizzazione dei documenti di lavoro. E' allora che tra i futuri Consulenti del Lavoro nasce l'esigenza di creare un organismo che unisca tutti e porti avanti le istanze e gli interessi dei tenutari autorizzati dell'intero stivale. Così nel 1953 nasce l' "Associazione dei Consulenti in materia di Lavoro e Previdenza Sociale" (A.C.L.A.P.S.), trasformata nel 1957 in "Associazione Nazionale dei Consulenti in Discipline Sociali" (A.N.C.D.S.), per poi chiamarsi definitivamente A.N.C.L. nel 1958.
I cosiddetti "tenutari autorizzati" si compattano, al fine di condurre una efficace lotta per avere una legge che regolamenti la professione. Sono gli anni in cui la Categoria capisce che per raggiungere tali obiettivi bisogna iniziare a tessere la rete di relazioni con la classe politica e che bisogna fronteggiare anche l'opposizione delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori e delle professioni economiche. L'unità d'intenti e la determinazione, che sin da quegli anni caratterizzano la Categoria, portano ad un primo grande risultato.
Nel 1959, esattamente venti anni dopo, viene approvato il regolamento di attuazione della L. n. 1815/39, con il D.P.R. n. 921/59, per la disciplina dell'esercizio dell'attività di tenuta o regolarizzazione dei documenti di lavoro aziendali. Il suddetto regolamento è il primo riconoscimento del titolo ufficiale di Consulente del Lavoro. Infatti nella norma si parla finalmente di Consulente del Lavoro. Nonostante rimangano le limitazioni già citate, è una prima conquista. L'art. 2 parla dell'attività di tenuta o regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. Tale attività concerne le operazioni che riguardano la compilazione, la scritturazione e l' aggiornamento dei documenti aziendali di lavoro, quali i libri di matricola e di paga, i libretti di lavoro, i prospetti di paga, le tessere assicurative, i moduli e le denunce, nonché l'effettuazione dei conteggi e dei versamenti contributivi in materia di lavoro. Nello svolgimento dell'attività i documenti predetti, a norma delle vigenti disposizioni, non possono essere rimossi neanche temporaneamente dal luogo di lavoro presso il quale devono essere custoditi. Il regolamento parla anche di prova teorico pratica di idoneità, che consiste in una prova scritta a carattere pratico e in una prova orale da sostenere davanti ad un'apposita Commissione composta da funzionari dell'Ispettorato e da un membro di Inps, Inail o Inam. Le prove vertono su elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale, nonché, in particolare, sulla materia concernente la tenuta, la compilazione e la regolarizzazione dei documenti di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale, i sistemi e le aliquote di contribuzione stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia previdenziale e di tutela del lavoro ed i relativi conteggi. Viene istituito anche un elenco dei Consulenti del Lavoro, tenuto da ogni Ispettorato provinciale. Resta quindi necessaria l'autorizzazione per esercitare l'attività prevista dall'art. 2; autorizzazione che può essere revocata, in qualsiasi momento, dallo stesso Ispettorato, se si rientra in uno dei casi previsti dall'art. 19 del D.P.R..
Si parla quindi per la prima volta del Consulente del Lavoro, ma esclusivamente quale "tenutario" dei documenti di lavoro aziendali.
Cinque anni dopo, un'altra grande conquista, ottenuta con fatica e sacrificio, un ulteriore passo in avanti. Infatti, con la L. n. 1081/64, viene istituito l'Albo dei Consulenti del Lavoro. Per esercitare e' quindi necessario che le persone munite dell'autorizzazione siano iscritte nell'albo dei Consulenti del Lavoro della propria provincia. Il Consulente può esercitare l'attività soltanto nella provincia nel cui albo e' iscritto ma può essere iscritto, allo stesso tempo, in più albi provinciali; lo stesso non può rimuovere, nemmeno temporaneamente, i documenti di lavoro dal luogo di lavoro presso il quale devono essere custoditi. La stessa norma disciplina e regolamenta per la prima volta il Consiglio Provinciale e il Consiglio Nazionale dell'Albo dei Consulenti del Lavoro.
Grazie all'impegno costante e all'unità della Categoria, con il D.P.R. n. 256/71 viene approvato il primo tariffario per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attività di consulenza del lavoro. Nello stesso anno, con la L. n. 1100/71, viene istituito l' Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Consulenti del Lavoro (E.N.P.A.C.L.). Nel 1972, con il D.P.R. n. 636, viene data competenza ai C.d.L. ad assistere e rappresentare i contribuenti dinnanzi alle commissioni tributarie.
Nonostante questi successi, ancora la Categoria non si sente pienamente riconosciuta. L'art. 1 della L. n. 1081/64 parla ancora di "tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale". Ogni Consulente del Lavoro acquisisce la consapevolezza che, in funzione dell'evoluzione dell'attività che svolge, occorre una nuova norma che disciplini la professione. E poi ancora l'accesso a quest'ultima viene gestito tramite la prova teorico-pratica di idoneità e il rilascio della mera autorizzazione, che può essere revocata in qualsiasi momento dall'Ispettorato del Lavoro.
La Legge n. 1081/64 è ormai obsoleta, il mondo del lavoro è in continua trasformazione, sono nati provvedimenti importanti in materia quali la L. n. 604/66 e la L. n. 300/70: è necessaria una nuova norma che disciplini l'ordinamento della professione e che dia la giusta legittimazione alla figura del Consulente del Lavoro, considerando la sua evoluzione, da semplice tenutario ad esperto nella gestione del personale dipendente.
La Categoria si stringe ancor di più e fa cerchio affinché venga approvata la proposta di legge per l'istituzione dell'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro. I rapporti e le frequentazioni con i politici diventano più assidui. Il provvedimento addirittura passa alla Camera dei Deputati con l'esclusiva dell'attività in materia di lavoro per i soli C.d.L., tenendo fuori quindi Avvocati, Commercialisti e Ragionieri e causando i loro grandi malumori. Viene respinto un emendamento che esclude la competenza dei Consulenti del Lavoro in materia fiscale e tributaria. Successivamente la Legge è approvata all'unanimità anche al Senato, con l'abolizione dell'esclusiva (l'art. 1 è il compromesso con le altre professioni e le associazioni di categoria per raggiungere il grande obiettivo), in attesa di passare nuovamente alla Camera. Il 13 dicembre 1978 la disposizione viene definitivamente approvata alla Camera: finalmente i Consulenti del Lavoro italiani sono Professionisti con la "P" maiuscola! Pochi giorni dopo inizia a circolare la voce di un probabile rinvio della legge alle Camere da parte del Presidente della Repubblica. Ma il 20 gennaio 1979 la L. n. 12 viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20.01 03
La gioia che traspira ancora oggi ascoltando i Colleghi che già esercitavano e hanno vissuto quei concitati momenti in prima linea è indescrivibile. Dopo lunghi attimi di trepidazione e anni di lotte si può festeggiare la fine di un incubo! Sono giornate lunghe e notti in bianco trascorse negli studi insieme ad altri Colleghi aspettando la telefonata che non arriva, in attesa della lieta notizia dell'approvazione. Notti interminabili, insonni, indimenticabili!
Le attestazioni di stima alla Categoria, per il prestigioso traguardo raggiunto, sono tante e provengono sia dalla classe politica che dagli altri ordini professionali. Adesso i Consulenti del Lavoro sono finalmente sulla carta geografica dei professionisti italiani dell'area giuridico-economica.
La L. 12/79 attribuisce ai Consulenti del Lavoro (e agli altri professionisti indicati nell'art. 1) una riserva di legge negli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale. La Categoria acquisisce la dignità professionale che merita. Infatti l'art. 3 della stessa legge prevede che, per abilitarsi all'esercizio, bisogna effettuare un praticantato e successivamente un esame di Stato (come previsto dall' art. 33 Costituzione). Le commissioni esaminatrici regionali sono composte anche da tre Consulenti del Lavoro. L'art. 5 prevede che i libri e i documenti di lavoro possano essere tenuti presso lo studio del C.d.L., mentre l'art. 8 dice che il Consulente del Lavoro può svolgere la sua attività in tutto il territorio dello Stato, con l'iscrizione ad un solo albo provinciale.
Ma i Consulenti del Lavoro sanno bene che, com'è insito nel loro animo, "chi si ferma è perduto"! Così continuano a lavorare incessantemente per il bene collettivo. Potrei stare qui ad elencare per pagine e pagine intere le conquiste della Categoria. Con il D.P.R. n. 739/81 viene ribadita la competenza dei C.d.L. a poter rappresentare i contribuenti dinnanzi alle commissioni tributarie (competenza divenuta "limitata" alle sole materie inerenti i rapporti di lavoro nel 1992, con la riforma del contenzioso tributario, ma ritornata "generale" nel 2005, con la L. n. 248). Nel 1990 il Consiglio Nazionale dell'Ordine delibera e approva il codice deontologico (poi modificato nel 2000 e nel 2008). Nel 1991 la L. n. 249 riforma l'E.N.P.A.C.L. (la nuova recente riforma è sancita dal Regolamento di Previdenza e Assistenza in vigore dall'01 gennaio 2013). Nel 1992 il D.M. n. 430 prevede le nuove tariffe professionali. Nel 1997, con il D.M. del 02 dicembre (che modifica il D.M. dell'agosto 1979), il Ministero del Lavoro approva le nuove modalità per la disciplina del biennio di praticantato ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro (poi modificate dal D.M. del 20/06/2011).
La Legge 12/79 negli ultimi anni ha subito due considerevoli modifiche. Nel 2007, con l'art. 5-ter della L. n. 46, viene variato l'art. 3 ed inserito l'art. 8-bis, innalzando il titolo di studio per l'accesso alla professione (laurea triennale) e dando la possibilità ai diplomati, fino al 31 dicembre 2013, di poter sostenere l'esame di abilitazione. Con tale modifica lo Stato italiano dà attuazione ad un obbligo comunitario e il Consulente del Lavoro si equipara alle altre figure professionali. Il livello di preparazione di base dei nuovi e futuri C.d.L. è e sarà più alto. Per diventare un buon professionista non basta la laurea, il praticantato, l'esame di abilitazione ma sono fondamentali l'aggiornamento e la formazione continua. In funzione di ciò, già nel 1997 cominciano i percorsi di formazione continua per i Consulenti del Lavoro, poi regolamentati sempre meglio. Sino ad arrivare al 2009, anno in cui l'Ordine dei C.d.L. è il primo a dotarsi di un regolamento per la certificazione dei crediti formativi. Regolamento che alla fine del 2013 è oggetto di dibattito durante l'Assemblea dei Consigli provinciali di Roma e che a breve verrà sostituito dal nuovo redatto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, sempre pronto ad apportare modifiche che consentano di mantenere il Regolamento attuale alle continue mutazioni del mondo del lavoro. La L. 12/79 dice che il C.N.O. ha il compito di coordinare e promuovere le attività dei C.P.O. per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione. Anche il Codice Deontologico prevede che il Consulente del Lavoro debba curare costantemente la propria preparazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riguardo ai settori nei quali è svolta l'attività. La formazione ricopre quindi un aspetto fondamentale dell'attività del C.d.L. e può e deve essere il valore aggiunto dell'intera Categoria.
La seconda grande modifica alla L. n. 12/79 è apportata dalla L. n. 133/2008, che riscrive l'art. 5 riguardante la tenuta dei libri e dei documenti di lavoro, e che istituisce, nell'ottica di una semplificazione amministrativa, il libro unico del lavoro.
Continuando a parlare delle recenti ed ultime conquiste dei Consulenti del Lavoro, non possiamo non citarne alcune, visto che l'ultimo decennio è stato davvero un periodo "aureo" per l'intera Categoria. L' 08 marzo 2006 vengono sottoscritti due Protocolli d'Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di attività ispettiva: uno dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro per la gestione delle istanze di interpello; l'altro dalla Fondazione Studi per l'organizzazione di iniziative comuni di carattere convegnistico e seminariale. Il 24 marzo 2006 il C.N.O. stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il protocollo con il quale si convengono le linee guida per la costituzione delle commissioni di certificazione presso i Consigli provinciali. Successivamente la L. n. 183/2010 estende le funzioni di conciliazione ed arbitrato, nelle controversie di lavoro, anche ai Consulenti del Lavoro e il 18 febbraio 2011 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il C.N.O. sottoscrivono il protocollo d'intesa, previsto dal Collegato Lavoro, per dare il via all'attività di conciliazione presso i Consigli provinciali. I C.d.L., tramite le commissioni di certificazione istituite presso i C.P.O., possono così effettuare il tentativo di conciliazione della controversia (non più obbligatorio) o certificare i contratti di lavoro. Il 04 giugno 2007 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare prot. 24/SEGR/0007004, impartisce le istruzioni operative circa l'assistenza del Consulente del Lavoro al c.e.d.. Il 23 luglio 2007 viene ufficializzata la nascita della Fondazione Consulenti per il Lavoro, Agenzia del Lavoro del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, per promuovere tirocini formativi e di orientamento attraverso una capillare rete di Consulenti delegati. L'01 marzo 2008 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, pubblica, sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007, il Decreto Interministeriale con il quale si stabiliscono le nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie on-line da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati. Il Decreto entra in vigore l'11 gennaio 2008 ed è pienamente operativo dall' 01 marzo dello stesso anno. Con la Nota del 26 novembre 2009, n. 18210, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende noto di aver sottoscritto con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro un protocollo d'intesa riguardante l'attività ispettiva (in cui si parla di istituzione di tavoli tecnici, verbale di primo accesso, contrasto all'abusivismo professionale). Rimanendo in tema, il 15 febbraio 2012, lo stesso Ministero del Lavoro sottoscrive con il C.N.O. un protocollo d'intesa al fine di semplificare la metodologia di intervento ispettiva in materia di documentazione richiesta, qualora quest'ultima sia già presente in banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro. Il 18 luglio 2012 entra in vigore la Legge Fornero e attribuisce un'ulteriore funzione ai Consulenti del Lavoro. Infatti il nuovo, modificato art. 7, c. 5, della L. n. 604/66 prevede che nella procedura per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, le parti, convocate dalla Direzione territoriale del lavoro, durante l'incontro dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione, possano farsi assistere anche dai C.d.L.. E si arriva ai successi più recenti, il dettagliato Decreto Parametri (D.M. n. 46/2013), "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei Consulenti del Lavoro", nato per sopperire all'abrogazione delle tariffe professionali. La disposizione è predisposta tenendo conto della dinamicità e dell'evoluzione della professione, le cui competenze oggi vanno oltre quelle previste dalla L. n. 12/79. E, nel 2014, l'Asse.co., l'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro, funzione esclusiva della Categoria, sancita da un protocollo d'intesa firmato dal C.N.O. con il Ministero del Lavoro a gennaio di quest'anno, in base al quale il C.d.L. "mette il sigillo", asseverando i rapporti di lavoro regolari.
Abbiamo affrontato assieme questo viaggio (mi auguro che siate arrivati fin qui e vi ringrazio!). In tutti questi anni il Consulente del Lavoro si è trasformato da tenutario autorizzato ad elaboratore del cedolino paga, da conoscitore degli aspetti retributivi e contributivi aziendali fino ad arrivare ai giorni nostri, alla figura attuale: un libero professionista dinamico, specializzato nella gestione dei rapporti di lavoro delle piccole e medie aziende, esperto in diritto del lavoro, legislazione sociale e diritto tributario, che opera in una posizione centrale tra imprese, pubblica amministrazione e lavoratori, le cui competenze si vanno ampliando ed affinando. Particolarmente importante il ruolo di terzietà nei confronti della P.A. Infatti oggi il C.d.L. lavora spesso fungendosi da tramite tra le istanze dei privati e gli obblighi delle istituzioni pubbliche. Funzione questa che lo obbliga a scontrarsi con le ottusità ed inefficienze della P.A., oppressa da un eccesso di burocrazia, ma anche con l' elevato costo del lavoro. Ma il C.d.L. è per l'appunto un "libero professionista", quindi con coraggio affronta queste anomalie, denunciandole spesso pubblicamente, senza alcun timore reverenziale di sorta.
Anni di sacrifici, di conquiste, di profonde trasformazioni per adeguarsi ai continui mutamenti del mercato del lavoro, di un passaggio tra un vecchio e un nuovo modo di fare la professione, di crescita di consapevolezza, di arricchimento del bagaglio culturale, di acquisizione di professionalità, di esplosione in termini di visibilità e considerazione nel tessuto economico-sociale del Paese.
Come dimenticare i gloriosi Colleghi che hanno lottato per rendere migliore la Categoria, per ottenere i giusti riconoscimenti, per arrivare alla L. 12/79, e che non sono più tra noi. Potrei iniziare ad elencarli, ma servirebbero pagine intere e rischierei di dimenticarne qualcuno.
Sono certo che proprio loro, da grandi Professionisti e Dirigenti, ci spronerebbero a non fermarci, a continuare ad essere pragmatici, dicendoci che questi 35 anni di anniversario devono essere un "punto di partenza". Come deve essere da esempio anche l'unione di intenti con cui hanno agito. Colleghi che hanno dimostrato che essendo uniti qualsiasi obiettivo è raggiungibile. Allora i Consulenti del Lavoro hanno lavorato di squadra, una grande squadra, senza colori o distinzioni di sorta, senza istituzioni di appartenenza, tutti in un' unica direzione, tutti con la stessa maglia, senza perdersi in inutili frammentazioni, accomunati dalla stessa voglia di far crescere la Categoria.
Non possiamo fermarci, dobbiamo evitare inutili lotte intestine, continuare ad impegnarci per promuovere la figura del C.d.L., per far conoscere a tutti le sue competenze e il suo ruolo, per non farlo più scambiare con il commercialista o il ragioniere di turno, per "alzare l'asticella", per inseguire e raggiungere sempre traguardi nuovi, che possono diventare nuove opportunità per l'intera Categoria. E proprio in tale direzione e con questo spirito competitivo sta lavorando il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, una squadra composta da diversi, competenti C.d.L., negli ultimi anni. Un moto frenetico, senza sosta, incessante!
E a questo processo di crescita della Categoria possono e devono partecipare e dare il loro contributo anche i giovani Consulenti del Lavoro. Infatti a giugno 2013 si costituisce l'Associazione Nazionale Giovani C.d.L., uno dei cui scopi è quello di avvicinare i Colleghi più giovani alla vita istituzionale. Del resto tutti gli altri Ordini professionali d'Italia hanno già delle Associazioni giovanili, perché non i Consulenti del Lavoro? Anche subito dopo l'approvazione della L. n. 12, 35 anni fa, leggendo gli articoli dell'epoca, era stato sollevato il problema di cercare di coinvolgere i più giovani nella professione. Volenti o nolenti la realtà dei fatti è che questa esigenza è rimasta in ibernazione per circa 34 anni!
Saranno d'accordo anche i Colleghi che hanno già lasciato la vita terrena e nei confronti dei quali abbiamo profonda gratitudine per quello che hanno fatto: dobbiamo impegnarci sempre più, ogni giorno indossare la "divisa" da C.d.L., prendere la "cassetta degli attrezzi" e scendere in campo al fianco delle aziende nostre clienti.
I grandi traguardi di Categoria si raggiungono a piccoli passi, con tenacia e pazienza, lavorando tutti insieme, coesi, uniti e con umiltà, per il bene della collettività, per il bene della nostra grande famiglia. Soltanto così tra altri 35 anni, i futuri C.d.L. potranno festeggiare le loro grandi, nuove conquiste e noi ricordare gli indimenticabili momenti, di professione e non, vissuti assieme.

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