POVERA PICCOLA MOBILITÀ…

Scritto da Super User.

Con la circolare n. 150/2013, l'INPS torna ad affrontare la delicata questione degli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste della c.d. piccola mobilità (o mobilità povera), confermando l'impossibilità di fruire di tale agevolazione ed allarmando tutti quei datori di lavoro che, nell'attesa di ulteriori chiarimenti, hanno continuato a beneficiarne nel corso del 2013, almeno per i lavoratori assunti o trasformati a tempo indeterminato in data antecedente il 1° gennaio.
La questione non è di poco conto e per comprenderla a fondo è doveroso partire dal decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 236/93, il quale sostanzialmente, all'art. 4, comma 1, estendeva, fino al 31/12/1994, la possibilità, ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti, di iscriversi alle liste di mobilità, pur senza diritto alla relativa indennità. L'intenzione del legislatore consisteva nell'incentivare il reimpiego di questi lavoratori, permettendo ai datori di lavoro di fruire degli incentivi previsti dalla 223/91, ovvero 18 mesi di contribuzione ad aliquota ridotta (10%) per le assunzioni a tempo indeterminato, oppure 12 mesi per quelle a tempo determinato, con ulteriori 12 mesi in caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato.
Per quasi vent'anni la norma è stata oggetto di continue proroghe, fino a giungere alla legge 228/2012, c.d. Legge di Stabilità 2013, dove il legislatore, probabilmente in previsione di una futura riorganizzazione della disciplina degli incentivi all'assunzione, ovvero, più presumibilmente, per obblighi di riduzione del debito pubblico, ne ha omesso il prolungamento. Una consistente fetta di disoccupati ha visto sfumare la speranza di reinserirsi agevolmente nel mondo del lavoro.08 01
L'INPS, quindi, prima con circolare 13/2013, poi con messaggio 4679/2013, ha preso atto dell'impossibilità di usufruire delle agevolazioni previste per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni successive al 1° gennaio 2013, sia di lavoratori licenziati nell'anno in corso, sia di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità prima del 2013. Contemporaneamente, in via cautelare e in attesa di un intervento legislativo da più parti auspicato, l'istituto ha precisato che deve intendersi anticipata al 31 dicembre 2012 la scadenza delle agevolazioni contributive connesse ai rapporti agevolati instaurati, prorogati o trasformati entro il 31 dicembre 2012, il cui periodo agevolato prosegue nel 2013. Intervento, ad oggi, mai avvenuto. L'istituto, di conseguenza, con circolare 150/2013, conferma la sua precedente interpretazione, chiarendo che, per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni dei rapporti di lavoro instaurati nel 2013 con i lavoratori in esame, i benefici contributivi rimangono sospesi. Viene precisato, inoltre, che tali incentivi non sono definitivamente abrogati ma, fino al 31 dicembre 2016, sono di fatto subordinati agli stanziamenti proposti di anno in anno.
La disposizione avendo effetto immediato, con ripercussioni anche sui contratti già in essere, ha comportato due conseguenze: la restituzione all'INPS degli sgravi beneficiati da quei datori di lavoro che hanno continuato, nell'incertezza iniziale, ad usufruire dell'agevolazione per i primi mesi dell'anno e l'ovvia impossibilità di disporre del nuovo bonus per i nuovi contratti stipulati nel 2013.
Nella medesima circolare viene confermato indirettamente l'applicabilità dell'incentivo pari ad € 190,00 mensili, per un periodo di 6 o 12 mesi, previsto a favore dei datori di lavoro che nel corso del 2013 assumano rispettivamente a tempo determinato o indeterminato (anche part-time) lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti l'assunzione. Ad oggi si è in attesa delle istruzioni operative e, pertanto, il beneficio non è ancora operativo. A tal proposito ci sovviene un dubbio: quei datori di lavoro che avessero assunto a termine all'inizio del 2013 e successivamente trasformino il contratto a tempo indeterminato, dovranno limitarsi al beneficio per soli 6 mesi?
In conclusione, la mancata proroga della piccola mobilità ha comportato rilevanti conseguenze sia per i lavoratori che per i datori di lavoro; se a tutto ciò si associa la difficoltosa applicabilità dei nuovi incentivi previsti dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro 246/2013, il quale lega il riconoscimento della agevolazione, sia ad un effettivo incremento occupazionale rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti (in questo periodo!!!), sia al mantenimento dello stesso per tutta la durata degli incentivi, non si può che auspicare un ulteriore accorgimento da parte del legislatore, per tentare di dare un impulso concreto alla ripresa da questa persistente crisi produttiva e lavorativa in cui ci troviamo.

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