CERTIFICAZIONE CREDITI E RILASCIO DEL DURC

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L'art. 13-bis, co. 5, del D.L. n. 52/2012 con¬vertito, con modificazioni, dalla Legge n. 94/2012 prevede la possibilità di richiedere il legittimo rilascio del DURC da parte di quelle imprese debitrici nei confronti degli Istituti e/o Casse Edili, che però possano al contempo vantare crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. In sostanza, il Legislatore ha voluto introdurre un meccanismo di compensazione, che permetta alle imprese che si trovino in situazioni come quella descritta, di poter comunque ottenere il DURC e continuare così ad operare sul mercato.
Questa disposizione finalmente consente di considera¬re unitariamente (e non più disgiuntamente, come invece purtroppo avveniva in passato) la posizione dell'impresa di fronte alla P.A., rendendo così realiz¬zabile una sorta di compensazione virtuale tra crediti e debiti da essa vantati nei confronti della stessa.
Nonostante, tuttavia, la norma sia stata emanata oltre un anno fa, le modalità operative che consen¬tono il rilascio e l'utilizzo del Durc in presenza delle suddette circostanze sono state, invece, solo recen¬temente introdotte dal decreto 13 marzo 2013, concertato tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politi¬che Sociali, pubblicato sulla G.U. n.165 del 16 luglio 2013. Infine, con la Circolare n. 40 del 21ottobre 2013, la Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative in materia.
Propedeutico all'approfondimento dell'argomento è un breve excursus sulle modalità di richiesta e rilascio del DURC, nonché validità dello stesso.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attesta, con un'unica richiesta, la contestuale regolarità dei versamenti nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL) e, per i datori di lavoro del settore edile, nei confronti delle Casse edili. L'attestazione di regolarità non viene concessa se anche uno solo dei tre enti dichiari l'irregolarità dell'impresa. In caso di lavoratori autonomi il DURC certifica la regolarità della posizione contributiva del titolare dell'impresa con dipendenti ovvero quella del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alle speciali gestioni previdenziali.
Le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il DURC per fruire di benefici normativi e contributivi previsti dall'ordinamento italiano e dalla disciplina comunitaria. Inoltre il DURC rientra tra la documentazione necessaria per l'assegnazione di appalti pubblici o per l'abilitazione (permesso di costruire o DIA) all'esecuzione di appalti privati nel settore dell'edilizia (Min. lav., circ. 5/2008).06 01
Il rilascio del DURC è effettuato da INPS, INAIL, Casse edili, per il settore dell'edilizia, enti bilaterali, in via sperimentale e limitatamente ai propri aderenti, altri istituti previdenziali, gestori di forme di assicurazione obbligatoria, previa stipula di apposita convenzione.
La richiesta è presentata, in via telematica (accedendo a www.sportellounicoprevidenziale.it ovvero ai siti Internet di INPS e INAIL), dal soggetto interessato ovvero da un consulente del lavoro (o da un altro soggetto di cui all'art. 1 L. 12/1979: avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali): in questo ultimo caso risulta obbligatorio l'utilizzo del canale telematico. La richiesta di DURC per le seguenti tipologie:
- appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;
- agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni dal 13 febbraio 2012 può essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti (INPS/INAIL, nota 26.1.2012).
Gli istituti previdenziali (INPS, INAIL, ecc.) e le Casse edili rilasciano il DURC entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di rilascio. In caso di accertata situazione di irregolarità, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato il contribuente deve essere invitato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'art. 1 della Legge 12/1979, a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni indicando analiticamente le cause dell'irregolarità (co. 8, art. 31, DL 69/2013; Min. Lav., circ. 36/2013). In questo caso il termine di 30 giorni rimane sospeso per un periodo non superiore ai 15 giorni assegnati al contribuente per la regolarizzazione.
Il DURC ha una validità di 120 giorni dalla data di emissione nei casi di (co. 5, art. 31, DL 69/2013; Min. Lav., circ. 36/2013; INAIL, nota 20 settembre 2013): - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; - fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale; - finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale; - lavori edili tra soggetti privati (fino al 31 dicembre 2014). Con riguardo ai contratti pubblici, la validità di 120 giorni dei DURC acquisiti dalle stazioni appaltanti per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza del requisito di ordine generale previsto dall'art. 38, comma 1, lett. i), del D.Leg. n. 163/2006 decorre dalla data indicata nel certificato di verifica della dichiarazione sostitutiva, anziché dalla data di rilascio. La validità di 120 giorni si applica a tutti i certificati (Min. Lav., circ. 36/2013; INAIL, nota 20 settembre 2013).
Nel caso di coincidenza tra l'istituto previdenziale che rilascia il DURC e quello che ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici contributivi, è l'Istituto a verificare la sussistenza delle condizioni di regolarità, senza procedere alla sua materiale emissione. La presentazione del flusso Uniemens assume la valenza di richiesta di DURC ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. La presenza in tale flusso di uno dei codici che consentono la fruizione dei benefici contributivi e normativi fa attivare in automatico il controllo da parte dell'INPS (INPS, circ. 51/2008). I datori di lavoro (o soggetti incaricati) erano tenuti ad inoltrare all'INPS un apposito modulo denominato "SC 37 DURC Interno" e all'INAIL un'autocertificazione in sede di autoliquidazione con cui veniva dichiarato l'obbligo del rispetto della parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi. Il Ministero del lavoro, rivedendo la procedura amministrativa per l'accertamento della regolarità contributiva, ha stabilito come la valutazione del rispetto di tale condizione spetti agli organi di vigilanza e non possa essere oggetto di autocertificazione. Ne consegue che non risultano più dovuti né l'invio del Modello SC37 all'INPS, né l'invio dell'autocertificazione all'INAIL.
L'art. 44-bis del D.P.R. 445/2000 aveva stabilito che "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore".
L'art. 13-bis, comma 5 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (legge 6 luglio 2012, n. 94) aveva previsto appunto la possibilità di rilascio del DURC anche in presenza di certificazione attestante la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Il DM 13 marzo 2013 ha infine stabilito le modalità di attuazione di tale norma, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
I crediti che danno titolo al rilascio del DURC, pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, sono i crediti:
• vantati nei confronti delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale,
• certi, liquidi ed esigibili e di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.
La Direzione generale per l'Attività Ispettiva, nella Circolare n. 40/2013, sul punto ha precisato che i crediti devono essere oggetto di certificazione ottenuta tramite la Piattaforma infor¬matica per la certificazione dei crediti (PCC)4.
Non appena la procedura informatica sarà a regime gli Istituti previdenziali e le Casse edili saranno così in grado di verificare telematicamente la sussisten¬za della certificazione di credito. La PCC consentirà, difatti, di produrre un documento informatico atte¬stante l'esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell'emissione del Durc. Nelle more dell'avvio del descritto procedimento la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite agli Istituti e/o alle Casse Edili ai fini del rilascio del DURC, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato. Questi ultimi acquisiranno, tramite PEC, direttamente dall'amministrazione certificatrice, la conferma dell'esistenza e della validità della certificazione.
In presenza della certificazione dei crediti sopra indicati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono quindi obbligati a emettere il DURC, con l'annotazione a margine dell'importo del debito contributivo, degli estremi della certificazione esibita e del riferimento normativo "art. 13-bis, co. 5, del D.L. n. 52/2012 con¬vertito, con modificazioni, dalla Legge n. 94/2012" che ne ha comunque consentito il legittimo rilascio.
Il DURC è rilasciato su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati. Ciò significa che, qualora il documento debba essere richiesto d'ufficio da parte di una Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato dovrà dunque dichiarare:
• di vantare crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica e
• che, conseguentemente, il DURC dovrà essere acquisito "ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012".
Il Durc così ottenuto potrà essere utilizzato per tutte le finalità previste dalle vigenti disposizio¬ni di legge ivi compreso il pagamento, da parte delle P.A., dei s.a.l. o delle prestazioni relative a servizi e forniture.

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