LA FINANZA AGEVOLATA

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03 01Introduzione
L'obiettivo del presente articolo è di fornire alcuni spunti relativamente agli strumenti di finanza agevolata utilizzata dal legislatore comunitario, nazionale o locale per intervenire a favore della competitività e dello sviluppo delle imprese.
Per finanza agevolata si intende il complesso degli strumenti e degli investimenti, indirizzati alle imprese, per lo sviluppo di progetti di copertura del fabbisogno finanziario.
Pertanto, la finanza agevolata può essere definita come l'insieme di strumenti messo a disposizione dal legislatore al fine di generare un "vantaggio competitivo" per le imprese, incidendo in maniera positiva sullo sviluppo e sulla crescita aziendale.
L'obiettivo dei diversi legislatori è quello di puntare, attraverso l'utilizzo di strumenti di finanza agevolata, alla promozione dello sviluppo socio-economico delle zone meno sviluppate, per superare gli squilibri territoriali.
Non sfugge, quindi, come gli incentivi per lo sviluppo delle attività economiche costituiscano importanti fonti di finanziamento a sostegno dei programmi di spesa delle imprese, sebbene l'intento del legislatore fosse differente ed, almeno, inizialmente lo scopo vero fosse quello di consentire alle imprese di confrontarsi con mercati sempre più ampi e aperti, con un livello di concorrenza elevato, in cui giocano un ruolo fondamentale gli investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica. Tuttavia, nel corso del tempo, questi strumenti sono diventati una vera e propria fonte di finanziamento aziendale, alternativa alle forme tradizionali di capitale di rischio e di debito, che i pubblici poteri mettono a disposizione delle imprese.
Nel corso degli anni, pertanto, questi strumenti hanno assunto un'importanza crescente dovuta principalmente a tre fattori: 1) stimolare nuovi investimenti per fronteggiare la crescente competitività dei mercati di riferimento; 2) superare la costante situazione di sottocapitalizzazione, tipica delle PMI italiane; 3) ridurre la complessità dell'accesso ai canali di credito ordinario da parte delle imprese stesse.
Per le imprese oggi è certamente complesso orientarsi nella scelta della forma di intervento più adeguata alle proprie esigenze, sia per la notevole quantità di strumenti a disposizione che per il fatto che non sempre al momento in cui si manifesta la necessità di investire, le misure di intervento siano effettivamente operative. Ed è per questo che oltre ad un costante monitoraggio degli interventi, è necessario saper distinguere gli interventi di finanza agevolata a seconda della finalità perseguita:
1) strumenti a sostegno della capacità produttiva e della nuova occupazione. Rientrano in questa categoria le leggi agevolative dirette alla concessione di aiuti per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie per lo svolgimento dell'attività d'impresa;
2) strumenti per l'internazionalizzazione destinati a supportare le imprese nei processi di penetrazione dei mercati extra europei e nella costituzione di nuove imprese all'estero;
3) strumenti per la ricerca e sviluppo, ovvero l'insieme delle leggi di incentivazione dirette a supportare gli investimenti delle imprese in progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale o innovazione tecnologica;
4) strumenti per il rafforzamento del capitale di rischio delle imprese e per l'accesso al credito.
Così come, nel corso degli anni, sono variate le finalità di questi strumenti, progressivamente si è proceduto ad una riforma del sistema degli aiuti alle imprese, il cui tratto principale è stato certamente un netto passaggio da una formula di erogazione diretta di contributi a fondo perduto a soluzioni alternative, quali, per esempio la partecipazione al capitale di rischio e di innovazione, i prestiti partecipativi, i fondi rotativi e gli interventi in garanzia.
Successivamente tra il 2001 ed il 2002 il panorama degli incentivi è stato perfezionato con l'introduzione dei bonus fiscali per assunzioni ed investimenti utilizzati nelle area in ritardo di sviluppo. Ed, infine, sono stati introdotti i crediti d'imposta fondati su una procedura automatica di attribuzione e con i quali non si è più in presenza di erogazioni di somme di danaro contante ma il beneficio si traduce in minori versamenti di imposte e contributi.

Forme di aiuto e modalità di erogazione
Una prima suddivisione generica degli strumenti finanziari può essere quella che distingue tra interventi "a pioggia" ed interventi "mirati". I primi, il cui utilizzo è andato progressivamente decrescendo, vengono erogati sulla base della realizzazione di un investimento slegato da logiche qualitative, i secondi, in presenza di una specifica tipologia di spesa (cd. spesa ammissibile), richiedono una valutazione tecnica del progetto da parte del soggetto che ha emanato il bando, al fine di verificare la corrispondenza con gli obiettivi dello stesso. Gli interventi possono, altresì, essere diretti, cioè consistenti in somme di denaro erogate alle imprese, o indiretti, consistenti, ad esempio, in tagli fiscali o prestazione di garanzie.

Modalità di erogazione delle agevolazioni
L'accesso alle agevolazioni è generalmente subordinato alla presentazione di una specifica domanda che fornisca i dati identificativi del proponente e delinei i principali elementi del programma di investimento. Tali elementi saranno oggetto di valutazione propedeutica alla concessione degli incentivi. Tale processo valutativo assume una valenza differente a seconda della tipologia di proceduta che l'Amministrazione concedente decide di adottare per giungere alla decisione di attribuzione dell'agevolazione al soggetto proponente.
Nell'ambito dei procedimenti amministrativi per l'erogazione delle agevolazioni sono previste, in ordine di complessità, tre procedure: automatica, valutativa, negoziale.
1) procedura automatica: i progetti di investimento non sono sottoposti ad istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. In genere l'interessato presenta una dichiarazione-domanda attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti. Il soggetto competente si limita ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione secondo l'ordine cronologico di prenotazione. L'esito dell'istruttoria è comunicato entro un termine stabilito dalla normativa di riferimento e sarà negativo nel caso la dichiarazione risulti viziata o priva dei requisiti necessari. In caso di esito positivo l'agevolazione sarà concessa nei limiti delle risorse disponibili. È prevista una scadenza per la realizzazione del progetto, in ogni caso non oltre due anni dalla concessione, pena la perdita del beneficio.
2) procedura valutativa: si applica a progetti organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda. Il soggetto competente comunica i requisiti e le modalità e le condizioni per l'accesso agli aiuti attraverso la pubblicazione di uno specifico bando, almeno 90 giorni prima dell'invio delle domande. Vi sono due procedimenti:
- a graduatoria, con cui la selezione delle iniziative ammissibili è effettuata attraverso una valutazione comparata sulla base di parametri oggettivi predeterminati, in questo caso i bandi definiranno contenuti, risorse disponibili, termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di agevolazione;
- a sportello in cui sono definite delle soglie e condizioni minime per l'ammissibilità delle domande e l'istruttoria delle agevolazioni avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione delle richieste pervenute. Sulle domande presentate occorre verificare che il richiedente abbia i requisiti richiesti, siano perseguiti gli obiettivi indicati dalla normativa, vi sia congruenza dei costi sostenuti. Qualora il progetto debba essere valutato dal punto di vista tecnico, economico e finanziario l'analisi sarà rivolta alla redditività, alle prospettive di mercato, al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, alla coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale.
3) procedura negoziale: si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito della programmazione concertata. Il soggetto competente ha il compito di individuare, prima dell'attuazione della procedura, i criteri per la selezione dei contraenti (con adeguati strumenti di pubblicità) e pubblicare gli appositi bandi, che definiscono gli interventi da realizzarsi su base territoriale o settoriale e tutte le relative condizioni. Successivamente, saranno raccolte, entro il termine stabilito nel bando, le manifestazioni di interesse delle imprese. I richiedenti presenteranno una apposita domanda ai fini dell'attività istruttoria, come visto per il precedente procedimento valutativo.
I soggetti competenti programmano i termini e le modalità dei controlli e possono disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi, il rispetto degli obblighi previsti, la veridicità della documentazione fornita dalle imprese beneficiarie. Il monitoraggio degli interventi permette di verificare la capacità di perseguire gli obiettivi programmati.
Qualunque sia la proceduta attivata per l'iter di accesso agli aiuti, le modalità di erogazione degli stessi sono diversamente determinati a seconda della categoria di classificazione del contributo. In particolare si possono distinguere:

Contributo in conto capitale
È rappresentato da benefici finalizzati genericamente all'incremento dei mezzi patrimoniali dell'impresa senza alcun legame tra la concessione dell'agevolazione e la natura dei beni oggetto del programma di investimento. È un contributo a fondo perduto, per il quale non è prevista la restituzione del capitale o il pagamento di interessi. Viene calcolato come percentuale delle spese ammissibili ed è spesso richiesta una garanzia in caso di erogazione sotto forma di anticipazione.
Concorre alla formazione del reddito d'esercizio ed è iscritto in bilancio come sopravvenienza attiva tassata al momento dell'incasso.

Contributo in conto impianti
La differenza rispetto al contributo in conto capitale, di cui sopra, è stata per molti anni non considerata, quindi anche questo contributo veniva iscritto in bilancio come sopravvenienza attiva. Con la Legge Finanziaria del 1998, invece, rappresenta una categoria specifica essendo contributo a fondo perduto erogato al fine di ridurre il costo di acquisizione di beni ammortizzabili ed incentivarne gli investimenti. Concorre alla formazione del reddito di esercizio nella stessa misura in cui vi concorre il costo del bene ammortizzabile, sotto forma di quote di ammortamento. Contabilmente, si possono seguire due tecniche di imputazione, fermo restando che il reddito imponibile cui si perviene è lo stesso:
• iscrizione contabile del contributo in diretta diminuzione dell'investimento agevolato;
• iscrizione del contributo tra i "ricavi e proventi" del conto economico ed imputazione frazionata, in relazione al piano di ammortamento del bene acquistato, attraverso la tecnica dei risconti passivi.

Contributo in conto esercizio
È un contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese per far fronte ai costi di gestione (personale, pubblicità, locazioni immobiliari, oneri finanziari, utenze, etc.) sostenuti nell'esecuzione di un progetto o, generalmente, nel corso del primo anno di attività. In bilancio è iscritto tra i ricavi e tassato nel periodo di competenza e per l'intero importo.

Contributo in conto interessi
Consiste in un beneficio concesso a fronte di un finanziamento stipulato dall'impresa richiedente con istituti di credito ed è rappresentato da una quota parte posta a carico dell'Amministrazione, degli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data della concessione. Può essere erogato in corrispondenza delle varie scadenze, ovvero, in un'unica soluzione attualizzando la differenza tra tasso ordinario e tasso agevolato. Non vengono richieste particolari garanzie dall'ente finanziatore, è sufficiente l'esito positivo dell'istruttoria sul merito creditizio. Dal punto di vista contabile questo contributo va a ridurre gli interessi passivi e, in base al principio di competenza, va pertanto ripartito su tutti gli esercizi di durata del finanziamento.
Contributo in conto canoni
Presenta le stesse caratteristiche del precedente ed è erogato a fronte della stipula di un contratto di locazione finanziaria per abbatterne i costi.

Bonus fiscale
È uno strumento agevolativo che ha una valenza di tipo fiscale, in quanto la monetizzazione del beneficio avviene in sede di pagamento di imposte e contributi (riguarda tutti i versamenti effettuati con il modulo F24). Può essere inteso come un contributo in conto capitale e va a ridurre il peso di determinate imposte che gravano sull'impresa (detrazione d'imposta). Il bonus fiscale può essere previsto a fronte di specifici investimenti, nonché per l'assunzione di personale allo scopo di aumentare l'occupazione all'interno di un'area produttiva.

Credito d'imposta
Esso viene indicato e monetizzato in sede di dichiarazione dei redditi e riguarda i pagamenti di IVA, IRPEF, IRES e i versamenti indicati dalla Circolare 219/e del 18 settembre 1999. Solitamente viene concesso per investimenti, nuove assunzioni, dividendi. Questa agevolazione non è considerata un ricavo.

Finanziamento agevolato
È un finanziamento a medio-lungo termine concesso dall'amministrazione competente ad un tasso agevolato in cui l'aiuto è pari alla differenza, scontata al valore attuale alla data di concessione, tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato. In sintesi si tratta di un contributo in conto interessi, con la differenza che in questo caso il momento della stipula del finanziamento coincide con quello della concessione dell'agevolazione.
All'interno di questa categoria si distinguono:
finanziamento costituito da una parte bancaria ad un tasso di mercato e da una parte pubblica ad un tasso agevolato. Questa tipologia prende il nome di "Fondo rotativo" in quanto la parte agevolata confluisce in un fondo che si autoalimenta con i rimborsi effettuati dalle imprese. Il tasso finale concesso alle imprese risulta dalla media tra i tassi, in base alla percentuale agevolata del finanziamento;
contributo in conto interessi erogato a favore della banca, a fronte del minor costo del denaro concesso all'impresa beneficiaria.

Concessione di garanzia
È una forma agevolativa indiretta che consiste nell'offerta di garanzie per finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese da parte di un consorzio (Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi), una cooperativa (tra associazioni di categoria) o un ente pubblico.

Definizioni e concetti fondamentali
Le Fonti
Le fonti della finanza agevolata sono principalmente quelle individuate dall'Unione Europea, tipicamente attraverso i Fondi Strutturali ed in misura differente con i vari Programmi Comunitari; poi quelle governative della legislazione nazionale, quelle regionali e, infine, quelle provinciali e comunali, nonché quelle indicate dalle Camere di Commercio.
Gli obiettivi della UE possono essere così sintetizzati:
- riduzione delle disparità regionali (Fondo FESR)
- strategie per l'occupazione (Fondo FSE)
- creazione di grandi infrastrutture europee (Fondo di Coesione)
Lo strumento maggiormente conosciuto sono i Fondi Strutturali, la cui gestione è affidata direttamente agli stati membri e finanziano anche investimenti strutturali secondo obiettivi.

Enti erogatori
L'ente erogatore è il soggetto che gestisce lo strumento agevolativo, a livello comunitario, nazionale o regionale/locale.
A livello comunitario le agevolazioni sono gestite dalle direzioni generali (DG), cioè i dicasteri in cui è strutturata la Commissione Europea. A livello nazionale l'organo deputato alla concessione degli aiuti è il Governo, in particolare attraverso il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Vi sono poi, di volta in volta, enti privati che, avendo le competenze, possono svolgere tale compito a livello nazionale quali ad esempio: Invitalia, Istituto per il Commercio Estero, SACE, Medio Credito Centrale (Banca del Mezzogiorno).
A seguito del processo di decentramento istituzionale, anche le Regioni hanno le competenze (e le risorse) per la concessione di agevolazioni alle imprese. A livello locale rileva, inoltre, il ruolo delle Camere di Commercio che fanno da tramite tra l'ente erogatore e il potenziale beneficiario per la raccolta e trasmissione della domanda di finanziamento, ma possono anche concedere agevolazioni utilizzando fondi propri, di solito a favore di imprese artigiane, turistiche e commerciali.

Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) Equivalente Sovvenzione Netto (ESN)
La Commissione europea ha previsto dei limiti agli aiuti concessi alle imprese da parte degli Stati membri, per ragioni di salvaguardia della concorrenza. Tali limiti sono calcolati in base alle dimensioni e all'ubicazione dell'impresa, al settore di appartenenza e alla finalità dell'aiuto. Per renderli paragonabili sono espressi in equivalente sovvenzione, l'unità di misura che esprime il beneficio ricevuto in percentuale all'investimento ammissibile.
L'equivalente sovvenzione lordo rappresenta il valore nominale (attualizzato) dell'aiuto concesso, al lordo di eventuali imposte. Si esprime in percentuale rispetto al costo totale ammissibile del progetto. Per rendere confrontabili i due valori è necessario attualizzarli ad una stessa data, solitamente il 31 dicembre dell'anno in cui avviene il primo esborso di spesa. Il tasso di attualizzazione da utilizzare è quello in vigore nel momento in cui si avvia il programma di investimento ed è stabilito con decreto del Ministero delle Attività Produttive in base al tasso di riferimento della Commissione (pubblicato sul sito della Direzione Generale Concorrenza).
L'equivalente sovvenzione netto indica il beneficio effettivo ottenuto dall'impresa, in percentuale all'investimento totale, indipendentemente dalle fasi di erogazione e realizzazione dell'investimento e dal regime di tassazione applicato.

Gli aiuti di stato
Un aiuto di Stato è un'agevolazione concessa dalle autorità pubbliche, senza corrispettivo o con un corrispettivo solo per una minima parte, a favore delle imprese, attribuendo loro un vantaggio suscettibile di valutazione economica. Non si considerano tali i provvedimenti generali di sostegno economico, applicabili a tutte le imprese di tutti i settori di produzione, in quanto espressione della politica economica degli Stati. La disciplina degli aiuti di Stato, a livello europeo, rientra tra le regole sulla concorrenza, il cui obiettivo è garantire che non venga falsata la competizione tra imprese. Il primo comma dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) esprime il divieto di concessione di aiuti di Stato, salvo espresse deroghe.

La Regola "de minimis"
Gli aiuti "de minimis" sono quelli di importo esiguo, che non possono produrre effetti né sulla concorrenza, né sugli scambi fra gli Stati e, pertanto, non sottoposti ad alcun divieto ne all'obbligo di preventiva notifica.
Tale tipologia di aiuto è vincolata ad un limite, infatti l'importo massimo degli aiuti concessi alla medesima impresa non deve superare l'importo di 200.000 euro (100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari (quello della concessione e i due precedenti) ed il soggetto erogatore deve verificare che tale limite non venga superato. Detti massimali si applicano indipendentemente dalla tipologia di aiuto, dall'obiettivo e dall'origine comunitaria o meno delle risorse e riguardano soltanto quegli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione il beneficio espresso in equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza effettuare un'analisi del rischio.

Conclusioni
La finanza agevolata ha consentito di allentare molte difficoltà in cui sono state strette le imprese, in seguito alla crisi sistemica dell'ultimo lustro, permettendo a queste di reperire risorse a condizioni più economiche rispetto a quelle presenti sui mercati di riferimento. E' stato fatto molto ma come spesso accade le opportunità non sono state colte da tutti. Tuttavia, il ruolo della finanza agevolata è strategico, in quanto favorisce gli investimenti in ricerca e sviluppo che le aziende sono costrette a limitare per scarsità di mezzi e liquidità, ma che rappresentano l'unica strada per sopravvivere in un mondo ultracompetitivo ed in costante evoluzione. Sviluppo, capacità produttiva ed innovazione costituiscono le sfide più importanti della congiuntura e soltanto i soggetti economici che sapranno confrontarsi con tali novità supereranno questa complicata fase di crisi sistemica globale. Gli strumenti di finanza agevolata possono certamente diventare il loro trampolino di (ri)lancio.

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