DURC: NUOVE REGOLE E SEMPLIFICAZIONI

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IL QUADRO NORMATIVO

D. Lgs. N. 494/1996

D. Lgs. 276/2003

L. 98/2013

Circ. MLPS n. 36/2013

La disciplina del DURC risulta sostanziosamente modificata dall'art. 31 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, (Decreto del Fare), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2013, con l'esplicita finalità di rendere più celeri e semplificare i rapporti contrattuali tra i privati e la P.A. Sin dalla sua entrata in vigore, il Durc è stato strettamente correlato, nell'ambito degli appalti pubblici, alle diverse fasi che caratterizzano l'appalto, dalla partecipazione sino al collaudo finale, mentre nell'ambito dei contratti privati è obbligatorio presentare il Durc solo nella fase iniziale dei lavori e all'atto del saldo delle prestazioni.

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NUOVE PROCEDURE DURC NEGLI APPALTI PUBBLICI
Nell'ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Durc è necessario:
1. per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura di appalto, riguardo la commissione di "violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali";
2. per l'efficacia dell'aggiudicazione del contratto;
3. per la stipula del contratto;
4. per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni di servizi e forniture;
5. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale.
L' art. 15 della L. n. 183/ 2011 (recepita dalla Direttiva n.14/2011 del Ministro della P. A. e della semplificazione) ha snellito la procedura di rilascio DURC, vietando alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere alle aziende certificati o informazioni già note o conoscibili in quanto in possesso di altre P.A.: l'obbligo per la stazione appaltante di procedere d'ufficio all'acquisizione del documento vige non solo per l'affidatario ma anche per tutti i subappaltatori. In questo ambito il Durc non potrà essere consegnato dal privato all'Amministrazione e riporterà la dicitura "rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio". A decorrere dallo scorso 20 agosto la validità del DURC è di 120 giorni (non più 180 come stabilito dal testo iniziale). E' inoltre possibile impiegare il DURC anche per partecipare a gare differenti da quella per cui è stato richiesto in origine. Solo per il pagamento del saldo finale sarà necessario un nuovo Durc indipendentemente dalla presenza di quelli precedenti ancora in corso di validità (Art. 31, comma 5, L. 98/2013).
Dopo la stipula del contratto, le stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatori acquisiscono periodicamente il DURC ogni 120 giorni, utilizzandolo per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture o per i certificati (Art. 31, comma 5, L. 98/2013). Viene meno dunque l'esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale, con l'unica eccezione del DURC previsto per la fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura). Nel caso in cui il DURC acquisito d'ufficio segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatari trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e ne trasferiscono il dovuto agli enti previdenziali, assicurativi e alle casse edili di competenza (Art. 31, comma 3, L. 98/2013).
Relativamente agli appalti pubblici, un DURC negativo costituisce causa ostativa all'assunzione dei lavori ed alla riscossione dei pagamenti di SAL e Stato Finale dei Lavori (Regolamento del Codice dei Contratti pubblici D.P.R. 207/2010, art. 4, co. 2 - Circolare del Ministero del Lavoro, n. 3/2012). Questo meccanismo di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante può operare anche quando lo stesso debito nei confronti degli appaltatori possa coprire solo una parte delle inadempienze evidenziate nel DURC. La Stazione Appaltante che si sostituisce all'impresa debitrice deve comunque inviare "preavviso di pagamento" agli Enti creditori per informarli del pagamento e coordinare un possibile contestuale intervento sostitutivo da parte di altre Stazioni Appaltanti.
E' possibile richiedere la risoluzione del contratto di appalto se si riceve per due volte consecutive un DURC negativo.

IL DURC NELL'EDILIZIA PRIVATA
Il DURC per lavori privati può essere richiesto:
• Dalle Pubbliche Amministrazioni, per l'acquisizione d'ufficio ai fini del rilascio della DIA o del permesso di costruire;
• Dalle imprese per presentarlo ai committenti privati che ne facciano richiesta. In tal caso non vanno mai presentati alla Pubblica Amministrazione, e da luglio 2012, devono contenere la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A o a privati gestori di pubblici servizi."
Non deve essere richiesto il DURC per i soli lavori di manutenzione realizzati in economia, ossia eseguiti direttamente dal proprietario dell'immobile e senza il ricorso a imprese (Art. 31, comma 1-bis, L.98/2013). Sino al 31 dicembre 2014, anche in edilizia privata, il DURC ha validità 120 giorni.

REGOLE GENERALI
La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il Durc quali ad es. la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio positivo del DURC, prima dell'emissione negativa dello stesso o del suo annullamento (in caso di rilascio antecedente), viene data possibilità all'impresa di regolarizzare la sua posizione entro e non oltre 15 giorni. Il sollecito dovrà avvenire obbligatoriamente tramite PEC, o dell'impresa o di un suo professionista delegato (consulente del lavoro o altro soggetto abilitato ex art. 1 L12/79), in cui saranno esplicitate in modo analitico le cause dell'irregolarità (Art. 31, comma 8, L. 98/2013). E' parere del Ministero competente (Circ. ML n. 36/2013) che tale previsione, pur se inserita tra disposizioni attinenti specificatamente ai contratti pubblici, sia applicabile ad ogni tipologia di verifica operata dagli Enti previdenziali in sede di rilascio del DURC. La previsione dell'art. 13 bis, comma 5, della L. 94/2012 viene estesa a tutte le tipologie di DURC: è sempre possibile dunque rilasciare DURC positivo, in presenza di una certificazione che attesti l'esistenza di crediti certi ed esigibili vantati dall'impresa nei confronti delle PP.AA. per un importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.
Requisiti per il rilascio del DURC.
Dal 02 settembre è obbligatorio indicare sulle richieste di DURC l'indirizzo PEC dell'azienda: il contribuente che dovesse risultare irregolare va immediatamente messo in condizione, a mezzo Posta elettronica certificata, di conoscere "analiticamente" i dettagli delle irregolarità riscontrate in modo tale da consentire allo stesso, entro i successivi quindici giorni, di provvedere al pagamento, di ricorrere alla rateazione del debito esistente o di rimediare a errori formali. A decorrere da tale data, pertanto, l'inoltro della richiesta di Durc sarà consentito solo se il sistema dello sportello unico previdenziale rileva l'avvenuta registrazione, nell'apposito campo, dell'indirizzo Pec della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese. Dalla stessa data, sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le imprese, i Durc saranno recapitati dall'Inail, dalle Casse Edile e dall'Inps, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.
Altra novità riguarda la possibilità di retrodatare la regolarità del DURC, per quelle imprese che, a causa del ritardo nei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non sono riuscite a mantenere la regolarità contributiva, perdendo importanti occasioni come contributi e bandi di gara. Come si evince dal testo finale della legge (in Gazzetta Ufficiale n.132 del 7 giugno 2013) il nuovo art. 6 DL n. 35/2013 comma 11-ter prevede che "ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento.
Alle imprese che risultino idonee a beneficiare della successiva compensazione, quindi, Il Durc potrà essere rilasciato al momento dell'emissione della fattura e in tal modo, si genereranno due importanti vantaggi:
• non si dovranno più attendere i tempi necessari a rendere effettiva la compensazione (stimati mediamente in 12-18 mesi) per poter partecipare alle gare pubbliche bandite nel frattempo;
• l'imprenditore potrebbe provvedere prima a pagare gli stipendi ai propri dipendenti e successivamente a versare i contributi allo Stato e agli enti previdenziali, senza che ciò pregiudichi la sua partecipazione ai pubblici appalti.

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