Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro

- STATUTO-

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Articolo 1 - Costituzione e Sede

Articolo 2 - Oggetto

Articolo 3 - Entrate e Patrimonio 

Articolo 4 - Gli Associati

Articolo 5 - Adempimenti Amministrativi

Articolo 6 - Organi

Articolo 7 - Assemblea Nazionale

Articolo 8 - Partecipazione all’Assemblea Nazionale

Articolo 9 - Giunta Esecutiva

Articolo 10 - Collegio dei Probiviri

Articolo 11 - Costituzione, Ammissione ed Esclusione aggregazioni locali

Articolo 12 - Disposizioni Varie

Articolo 13 - Modifiche dello Statuto Nazionale e degli Statuti Locali

 

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Articolo 1 - Costituzione e Sede

1.1. È costituita l’associazione, denominata Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro.

1.2. L'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro ha durata illimitata.

1.3. L'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro ha sede presso il domicilio professionale del Presidente Pro Tempore. L'Associazione Nazionale associa le Associazioni Provinciali dei Giovani Consulenti del Lavoro, le Unioni Provinciali dei Giovani Consulenti del Lavoro nonché ogni altra forma di giovane aggregazione di categoria che intenda adottare il presente statuto e i relativi regolamenti.

1.4. L’azione dell’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro viene svolta di concerto con le Associazioni Locali aderenti ed è rivolta alla realizzazione di migliori condizioni professionali e morali per i propri associati.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 L'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro è apartitica, democratica e non ha fini di lucro.

2.2 Essa ha per scopo la promozione della figura professionale, intellettuale e sociale dei Giovani Consulenti del Lavoro, nonché favorire il consolidamento dei legami di amicizia e solidarietà tra Giovani Colleghi, ivi compresi i Praticanti regolarmente iscritti ai rispettivi ordini provinciali. L’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, inoltre, si prefigge lo scopo di favorire il confronto tra gli associati in merito alle problematiche di categoria, culturali e professionali, proponendosi portavoce con le Istituzioni di Categoria. L'Associazione Nazionale coordina, promuove e potenzia, sul piano nazionale, le attività poste in essere dalle singole associate. Ai fini del raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione Nazionale potrà investire gli Organismi Nazionali, qualora si renda necessario, per acquisire i lori pareri nell’ambito delle rispettive competenze.

2.3 L’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro si propone di facilitare l'inserimento dei Giovani Consulenti del Lavoro nella vita professionale, promuovendo lo studio, l’analisi e la risoluzione di temi o problemi oggetto della professione o di interesse della categoria.

2.4 L’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoropuò, per il conseguimento delle proprie finalità, provvedere alla realizzazione di pubblicazioni periodiche, aderire ad iniziative aventi scopi analoghi ai propri nell'ambito nazionale e/o internazionale, partecipare a raggruppamenti di associazioni di categoria anche di professioni diverse, qualora se ne ravvisi l’opportunità.

Articolo 3 - Entrate e Patrimonio

3.1 Le entrate dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavorosono costituite:

- dalle quote associative;

- dalle contribuzioni volontarie e straordinarie e dai finanziamenti di varia natura effettuati dalle associate, nonché da Pubbliche Amministrazioni, Enti locali e sovranazionali, Istituti di Credito ed altri Enti in genere;

- da lasciti e donazioni;

- dai proventi derivanti da attività culturali, tecniche, editoriali, formative e didattiche, promosse dall'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro;

- dai proventi e royalties derivanti dalla cessione temporanea del logo, o dell'immagine dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro o dal loro sfruttamento;

- dai proventi derivanti dalla gestione di siti, portali ed altri servizi informatici e telematici;

- dai proventi derivanti dalle altre attività promosse dall'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro.

3.2 In ogni caso, le entrate diverse dalle contribuzioni, dai finanziamenti, dai lasciti e dalle donazioni devono riferirsi ad attività realizzate in via accessoria, o, comunque, promosse in via strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali.

3.3 Il patrimonio dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro è così costituito:

dai beni mobili ed immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;

- dai marchi, licenze, programmi ed altre attività immateriali realizzate od acquisite in via definitiva;

- dalle partecipazioni, titoli, quote, azioni ed interessenze di società, consorzi, società cooperative, fondazioni, confederazioni che svolgano attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento delle attività dell' Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro;

- dai crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;

- dagli avanzi di cassa degli esercizi precedenti.

3.4 È fatto divieto di procedere durante la vita dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

3.5 Al momento dello scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/96 n. 662.

Articolo 4 - Gli Associati

4.1 Associati dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro sono le Associazioni Provinciali, le Unioni Provinciali dei Giovani Consulenti del Lavoro, regolarmente costituite, ammesse ed operanti, nonché ogni altra forma di giovane aggregazione di categoria che intenda adottare il presente statuto e i relativi regolamenti, la cui adesione è stata regolarmente deliberata dalla Giunta Esecutiva.

Articolo 5 - Adempimenti Amministrativi

5.1 Le Associazioni Provinciali, le Unioni Provinciali dei Giovani Consulenti del Lavoro, regolarmente costituite, ammesse ed operanti, nonché ogni altra forma di giovane aggregazione di categoria che intenda adottare il presente statuto e i relativi regolamenti, contribuiscono allo svolgimento dell'attività istituzionale attraverso il versamento delle quote associative, la cui quantificazione viene stabilita dall'Assemblea. Sono fatte contribuzioni volontarie in aggiunta a quelle obbligatorie.

5.2 Le attività straordinarie dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, verranno via via valutate e, sentito il parere favorevole delle Associate, eventualmente finanziate.

5.3 Il bilancio consuntivo ed il rendiconto delle entrate e delle uscite verranno redatti dal Tesoriere e comunicati alla Giunta Esecutiva entro 15 giorni dalla data prevista per la convocazione dell’apposita assemblea.

5.4 Il bilancio consuntivo ed il rendiconto delle entrate e delle uscite approvati dalla Giunta Esecutiva sono portati all'esame dell'Assemblea Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno.

5.5 Su proposta della Giunta Esecutiva e previo parere favorevole della stessa, qualora validi motivi lo richiedano, il termine del 30 aprile potrà essere prorogato al 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto finanziario da approvare.

5.6 Ogni Associazione Provinciale, ogni Unione Provinciale, nonché ogni altra forma di giovane aggregazione di categoria che intenda adottare il presente statuto e i relativi regolamenti, deve predisporre un apposito elenco in riferimento al numero dei propri iscritti, completo dei dati anagrafici e dei recapiti aggiornati, nonché ogni altro elemento che consenta una immediata individuazione del Collega, nonché la qualificazione associativa rivestita. Tali elenchi, redatti considerando la situazione risultante al 31/12 di ogni anno, dovranno pervenire alla Giunta Esecutiva entro il 31/03 dell’anno successivo mediante raccomandata ovvero mezzi informatici deliberati e comunicati dalla Giunta Esecutiva.

Articolo 6 - Organi

6.1 Organi dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro sono:

-          l'Assemblea;

-          la Giunta Esecutiva;

-          il Collegio dei Probiviri.

6.2 Per le cariche elettive dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro sono eleggibili gli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro regolarmente iscritti alle Associazioni Provinciali, alle Unioni Provinciali dei Giovani Consulenti del Lavoro, regolarmente costituite, ammesse ed operanti, nonché presso ogni altra forma di giovane aggregazione di categoria che intenda adottare il presente statuto e i relativi regolamenti, la cui adesione è stata regolarmente deliberata dalla Giunta Esecutiva.

6.3 I Consulenti del Lavoro per essere dichiarati eleggibili non devono aver superato il quarantacinquesimo anno di età alla data dell'assemblea elettiva di prima convocazione. Non devono aver subito condanne penali, non devono essere investiti da procedimenti disciplinari presso i rispettivi Ordini Provinciali di appartenenza, nonché devono distinguersi per onestà, serietà e professionalità, nel pieno rispetto del codice deontologico di categoria.

6.4 Sono eleggibili nel Collegio dei Probiviri tutti gli associati iscritti regolarmente all'Albo dei Consulenti del Lavoro, che abbiano maturato notevole esperienza e che si siano particolarmente contraddistinti per impegno profuso in favore dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, fermo restando il limite d’età di cui al precedente comma 6.3.

6.5 Sono eleggibili alla carica di Presidente del Collegio dei Probiviri quei Consulenti del Lavoro, associati presso un organismo provinciale che adotta il presente regolamento, che abbiano maturato notevole esperienza e che si siano particolarmente contraddistinti per impegno profuso in favore dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro. In riferimento alla figura del Presidente del Collegio dei Probiviri è consentito andare in deroga al limite di età di cui al precedente comma 6.3 solamente con la votazione unanime dell’Assemblea.

Articolo 7 - Assemblea Nazionale

7.1 L'Assemblea Nazionale è costituita dalle Associazioni Provinciali, dalle Unioni Provinciali, nonché da ogni altra forma di giovane aggregazione di categoria che intenda adottare il presente statuto e i relativi regolamenti, la cui adesione è stata regolarmente deliberata dalla Giunta Esecutiva.

7.2 Essa deve essere convocata dalla Giunta Esecutiva a mezzo pec almeno 20 giorni prima della data stabilita per la riunione.

7.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione nonché gli argomenti da discutere.

7.4  L'Assemblea Nazionale viene convocata dalla Giunta Esecutiva almeno una volta l'anno.

7.5 Può altresì essere convocata su iniziativa del Presidente o della Giunta Esecutiva ed a seguito di richiesta motivata sottoscritta dai Presidenti rappresentanti il 50% più uno delle associate. L'Assemblea di cui al presente comma dovrà sarà convocata dalla Giunta Esecutiva entro 2 mesi dalla data della richiesta.

7.6 L'Assemblea, su proposta della Giunta Esecutiva:
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- propone le iniziative reputate idonee ad un eventuale finanziamento da parte delle associate;
- elegge la Giunta Esecutiva;
- elegge il Collegio dei Probiviri.

7.7 Tutte le delibere adottate in conformità del presente Statuto vincolano anche le realtà provinciali associate.

7.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro che viene coadiuvato dal Segretario Nazionale, o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente, o in sua assenza dal Presidente del Collegio dei Probiviri, o in mancanza da un componente la Giunta Nazionale o il Collegio dei Probiviri designato dalla stessa Assemblea.

7.9 Il Presidente e il soggetto che lo coadiuva, ai sensi del comma precedente, sottoscrivono l'atto - che può avere forma di verbale o anche di dichiarazione - il quale riporta e prova le deliberazioni assunte dall'Assemblea, nonché i risultati delle elezioni alle cariche nazionali.

7.10 L'Assemblea Nazionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

7.11 L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in seconda convocazione con almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

7.12 Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed aventi diritto al voto.

7.13 Per le modifiche statutarie è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:
- la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto;
- il voto favorevole del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto presenti all'assemblea, anche per delega.

7.14 L'Assemblea Nazionale elettiva è validamente costituita con la presenza della maggioranza più uno degli aventi diritto al voto ai sensi del successivo art. 13.

7.15 L'assemblea Nazionale elegge la Giunta Esecutiva e il Collegio dei Probiviri a maggioranza dei voti assegnati alle associate presenti, anche per delega, con le modalità di partecipazione al voto di cui al successivo art. 8.

7.16 Le modalità di elezione della Giunta Esecutiva e del suo Presidente e del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente, sono definite con apposito Regolamento Elettorale, adottato con delibera dell'Assemblea Nazionale con le modalità previste dall'art. 12.

Articolo 8 - Partecipazione all’Assemblea Nazionale

8.1 Ogni associata partecipa e vota in Assemblea per il tramite del proprio Presidente o in caso di impedimento con il Vice Presidente o altro membro del direttivo all'uopo formalmente delegato, il quale rappresenta una singola espressione di voto.

8.2 In caso di impedimento da parte di tutti i soci della singola provincia, è possibile conferire delega ad un altro rappresentate di una provincia diversa.

8.3 E' possibile rappresentare una sola provincia per delega.

8.4 Possono altresì presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto, tutti gli iscritti alle Associazioni Provinciali, alle Unioni Provinciali, ivi compresa ogni altra forma di giovane aggregazione di categoria che intenda adottare il presente statuto e i relativi regolamenti.

Articolo 9 - Giunta Esecutiva

9.1 La Giunta Esecutiva è composta da n° 9 (nove) giovani Colleghi aventi requisiti di eleggibilità e individuati tra le associate, secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale.

9.2 La Giunta Esecutiva resta in carica tre anni dalla data di insediamento e comunque fino all'insediamento della successiva Giunta Esecutiva.

9.3 I componenti restano in carica anche in caso di compimento del quarantacinquesimo anno di età, sino alla scadenza naturale del loro mandato.

9.4 La Giunta si riunisce almeno tre volte all'anno mediante avviso di convocazione da inviarsi almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

9.5 La Giunta Esecutiva promuove le attività dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoroin conformità alle decisioni dell'Assemblea, istituisce eventuali gruppi di lavoro e compie, di concerto con le associate, tutti gli atti necessari al raggiungimento dell'oggetto associativo e alla esecuzione delle delibere assembleari. Ha tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione i quali, tuttavia, possono essere delegati anche a singoli componenti.

9.6 La Giunta Esecutiva all’atto dell’insediamento, secondo le modalità previste dal Regolamento, provvederà alla nomina del Presidente ed alla relativa ratifica.

9.7 Nell'ambito della Giunta Esecutiva il Presidente nomina un Segretario, un Tesoriere e un Vicepresidente Vicario.

9.8 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, convoca la Giunta Esecutiva, ne dirige i lavori, convoca l'Assemblea e ne presiede le riunioni.

9.9La mancata ratifica della nomina del Presidente comporta la decadenza dell'intera Giunta e la immediata convocazione da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri dell'Assemblea per l'elezione della Giunta e del Collegio dei Probiviri, secondo le modalità e i termini previsti dal Regolamento Elettorale.

9.10 Il Vice Presidente Vicario coadiuva il Presidente; sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento con l'obbligo di riferire alla prima riunione di Giunta e può firmare atti in vece del presidente; può inoltre, in caso di impedimento del Presidente, firmare gli accordi anche a contenuto patrimoniale, con espressa previsione di delega.

9.11 Il Segretario predispone i verbali di Giunta e delle Assemblee da sottoporre all'approvazione dei medesimi organi. Provvede all'invio alle associate dei verbali di Giunta, secondo modalità e termini deliberati dalla Giunta Esecutiva. Tiene il libro registro delle Associazioni Provinciali, delle Unioni Provinciali, ivi compresa ogni altra forma di giovane aggregazione di categoria che intenda adottare il presente statuto e i relativi regolamenti.

9.12 Il Tesoriere predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale e relaziona sull'andamento della cassa. E' delegato ai pagamenti, è abilitato ad intrattenere i rapporti bancari e firma congiuntamente con il Presidente, o con il Vice Presidente Vicario in caso di impedimento del Presidente, tutti gli atti, contratti e convenzioni aventi contenuto patrimoniale. Cura altresì l'aggiornamento dell'elenco degli associati alle singole associate provinciali.

9.13 La Giunta è atta a deliberare se, regolarmente convocata, è rappresentata dal 50 per cento più uno dei suoi componenti.

9.14 Per il componente di Giunta l'assenza non giustificata da particolari motivi a due riunioni consecutive della Giunta comporta la censura e successivamente, al verificarsi di altra semplice assenza non giustificata da particolari motivi e in qualsiasi momento, la decadenza.

9.15 Nell'ipotesi di decadenza di un componente, come pure in quella di dimissioni e/o impedimento definitivo, la Giunta Esecutiva provvede alla sua sostituzione con l’eventuale surroga ovvero con la nomina del primo dei non eletti.

9.16 Il sostituto resta in carica fino alla scadenza naturale della Giunta.

Articolo 10 - Collegio dei Probiviri

10.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è domiciliato presso il suo Presidente.

10.2 La carica è incompatibile con quella di componente della Giunta Esecutiva e di Presidente Provinciale di un’associata.

10.3 I componenti restano in carica per tutto il mandato anche in caso di superamento dei limiti di età, ove previsti.

10.4 Il Collegio dei Probiviri decide sull'interpretazione dello Statuto e dà parere vincolante e motivato in ordine alla iscrizione delle Associazioni Locali all'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro.

10.5 I suoi membri partecipano senza diritto di voto alle attività dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.

10.6  Vigila sull'osservanza dello Statuto dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro e, quando richiesto dalle associate, dirime i casi di incompatibilità di cui all'art. 6 ed ha potere ispettivo sul bilancio consuntivo e sul rendiconto delle entrate e delle uscite.

10.7 Si esprime "pro bono pacis" sia su tutte le controversie che sorgono all'interno dell'Associazione Nazionale o, quando richiesto, all'interno delle singole associate, sia sulle controversie tra le associate e tra queste e l'Associazione Nazionale ed i suoi organi.

10.8 La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e vincolante tra le parti.

10.9 Il Collegio si riunisce su richiesta del Presidente o su richiesta congiunta degli altri due membri, mediante avviso da inviarsi almeno 20 giorni prima della data di convocazione; il preavviso non è necessario in caso di riunione totalitaria.

10.10 Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei membri.

10.11 Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità, la decisione viene rinviata ad una nuova riunione, che deve svolgersi con la presenza di tutti i componenti.

Articolo 11 - Costituzione, Ammissione ed Esclusione aggregazioni locali

11.1 La costituzione delle Associazioni Provinciali, delle Unioni Provinciali, ivi compresa ogni altra forma di giovane aggregazione di categoria che intenda adottare il presente statuto e i relativi regolamenti, deve risultare da apposita scrittura privata registrata.

11.2 All'atto della costituzione delle Associazioni Provinciali, delle Unioni Provinciali, ivi compresa ogni altra forma di giovane aggregazione di categoria che intenda adottare il presente statuto e i relativi regolamenti, i soci fondatori devono approvare uno statuto che sia conforme ai principi dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro. Tali principi sono raccolti in una bozza di statuto di Associazione Locale deliberato dalla Giunta Nazionale che, subordinato alla richiesta di affiliazione, verrà trasmesso all’aggregazione che intende aderire.

11.3 Possono aderire alle Associazioni Provinciali, alle Unioni Provinciali, ivi compresa ogni altra forma di giovane aggregazione di categoria che intenda adottare il presente statuto e i relativi regolamenti, come Soci effettivi i Consulenti del Lavoro regolarmente iscritti al rispettivo Ordine Provinciale, di età inferiore ai quarantacinque anni.

11.4 E’ consentito partecipare alla vita associativa delle Associazioni Provinciali anche a coloro che superino il limite di età di cui al precedente punto o che non abbiano la qualifica di Consulente del Lavoro, diventando Soci simpatizzanti. Quest’ultimi possono partecipare ai lavori senza diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

11.5 E’ previsto, su delibera della Giunta Esecutiva Provinciale, individuare tra i colleghi regolarmente iscritti al rispettivo Ordine Provinciale, quelle figure che si sono particolarmente distinte per impegno e dedizione spese in favore dell’Associazione e deliberarne, in deroga al limite di età di cui al punto 11.4, la loro iscrizione come Soci Onorari. Quest’ultimi possono partecipare ai lavori senza diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

11.6 Gli associati che partecipano alla costituzione dell’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro vengono insigniti della qualifica di Soci Fondatori, equiparati di fatto ai Soci effettivi. Una volta superato il limite d’età, il Socio fondatore entra di diritto tra i Soci onorari. A differenza di quest’ultimi, tuttavia, i Soci fondatori posso essere eletti nel Collegio dei Probiviri.

11.7 Possono essere associati alle Associazioni Provinciali, alle Unioni Provinciali, ivi compresa ogni altra forma di giovane aggregazione di categoria che intenda adottare il presente statuto e i relativi regolamenti, nella qualità di Soci praticanti, anche gli iscritti al Registro dei Praticanti.

11.8 Le Associazioni Provinciali, le Unioni Provinciali, ivi compresa ogni altra forma di giovane aggregazione di categoria che intenda adottare il presente statuto e i relativi regolamenti, nella loro autonomia amministrativa, disciplinano il passaggio dalla qualifica di Socio praticante a quella di Socio effettivo.

11.9 Con delibera dell'assemblea delle Associazioni Provinciali, alle Unioni Provinciali, ivi compresa ogni altra forma di giovane aggregazione di categoria che intenda adottare il presente statuto e i relativi regolamenti, possono essere nominati Soci onorari coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei Giovani Consulenti del Lavoro.

11.10 Essi possono partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

11.11 A ciascun Ordine Provinciale dovrà corrispondere una sola Associazione Provinciale Giovani Consulenti del Lavoro.

11.12 Le Associazioni Provinciali, le Unioni Provinciali, ivi compresa ogni altra forma di giovane aggregazione di categoria che intenda adottare il presente statuto e i relativi regolamenti, devono essere operose ed attive per il perseguimento degli scopi sociali e devono uniformarsi ai dettami dell'Assemblea Nazionale, della Giunta Esecutiva e dello Statuto Nazionale.

11.13 Le Associazioni Provinciali, le Unioni Provinciali, ivi compresa ogni altra forma di giovane aggregazione di categoria che intenda adottare il presente statuto e i relativi regolamenti, devono svolgere funzione propositiva verso l'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro e seguirne poi costantemente l'indirizzo coordinatore, demandando alla stessa iniziative volte al raggiungimento ed al mantenimento dell’oggetto sociale.

11.14 I Presidenti provinciali, aderenti all'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, in sede di Assemblea Nazionale, potranno sempre relazionare, previa preventiva informazione alla Giunta Esecutiva Nazionale, sull'attività svolta e su quella programmata dalla propria Associazione provinciale.

11.15 Le Associate tutte, nell’accettare il presente Statuto e i relativi regolamenti, si impegnano affinché il proprio Statuto sia conforme e non in contrasto con quello dell'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro.

Articolo 12 - Disposizioni Varie

12.1 Le cariche nell'Associazione Nazionale, elettive e non, vengono ricoperte a titolo gratuito.

12.2 La Giunta Esecutiva Nazionale, sentite le associate, delibera una soluzione iconografica (logo) che sia rappresentativa dell’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro e delle associate tutte. Tutti gli organismi territoriali che adottano il presente statuto, sono tenuti pertanto a farla propria, ai fini di una più efficace ed immediata identificazione professionale.

Articolo 13 - Modifiche dello Statuto Nazionale e degli Statuti Locali

13.1 Le proposte di modifiche allo Statuto e ai regolamenti vengono deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza delle Associazioni intervenute, che rappresentino almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto.

13.2 Le modifiche dello Statuto e dei regolamenti devono essere presentate al Collegio dei Probiviri, domiciliato presso il suo Presidente, il quale dovrà darne comunicazione, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

13.3 Le proposte di modifiche allo Statuto di una singola associata, devono essere trasmesse entro 15 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione alla Giunta Esecutiva, che ne verifica la compatibilità con lo Statuto Nazionale e con i principi ispiratori dell'Associazione Nazionale, generalmente accettati. La mancata comunicazione di variazioni apportate ad un precedente statuto ovvero il mancato adeguamento a eventuali rilievi e modifiche indicate dal Collegio dei Probiviri, può determinare causa di esclusione dall'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro.

13.4 La Giunta Esecutiva, sentito il Collegio dei Probiviri, può richiedere alle associate l'apporto di modifiche od integrazioni agli Statuti, al fine di renderli omogenei ed uniformi, o anche per adeguarli alle eventuali mutazioni, intervenute o previste, della realtà economica, giuridica ed organizzativa della professione. Il mancato adeguamento alle modifiche proposte può determinare causa di esclusione dall'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro.

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