NUOVE ASSUNZIONI 2018: AGEVOLAZIONI PER GLI UNDER 35 E CONFRONTO CON PRECEDENTI INCENTIVI

Scritto da Sara Nicoli e Marilena Rota.

02Entrata in vigore il 1° gennaio 2018, la Legge di Bilancio 2018 prevede, tra le altre novità in materia fiscale e di lavoro, un incentivo di tipo strutturale per l'assunzione di giovani.
Analizzando le principali caratteristiche di tale incentivo, all'articolo 1 commi dal 101 al 107 della suddetta legge, si evince che i soggetti interessati a tale tipologia di assunzione sono giovani di età inferiore ai 30 anni. Solo per l'anno 2018 il legislatore incrementa la forbice del limite di età a 35 anni.
Condizione necessaria è che tali giovani non devono aver mai avuto un'occupazione a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro. È invece possibile fruire dell'incentivo assunzioni 2018 anche se il lavoratore ha precedentemente svolto un periodo di apprendistato con un altro datore di lavoro, ma non proseguito con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ai datori di lavoro che assumono giovani con le caratteristiche di cui sopra viene riconosciuto uno sgravio pari al 50% dei contributi INPS, con un tetto massimo di 3.000 euro annui riparametrati su base mensile e per un periodo massimo di 36 mesi. Restano esclusi dall'agevolazione contributiva i premi assicurativi da versare all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Non è previsto il limite dell'esonero contributivo, per il quale quindi il datore di lavoro gode al 100% e non limitatamente al 50%, dello sgravio per le assunzioni di giovani che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro un percorso di alternanza scuola-lavoro nella misura minima del 30% delle ore previste dai programmi o studenti che abbiano svolto un apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o un apprendistato di alta formazione; tali assunzioni debbono però essere effettuate entro 6 mesi dall'ottenimento del titolo di studio.
L'incentivo per le assunzioni di giovani previsto dalla Legge di Bilancio 2018 può essere goduto per la parte residuale non utilizzata in seguito alla conclusione di un rapporto di lavoro incentivato, nel caso in cui il lavoratore inizi un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un diverso datore di lavoro che lo assumerà godendo di tale incentivo per i mesi residui. In questo caso il lavoratore all'inizio del secondo rapporto di lavoro incentivato potrà anche aver superato i 30 anni di età (elevati a 35 fino al 31 dicembre 2018).
Tale incentivo spetta anche ai lavoratori apprendisti trasformati a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2018, nel limite di 12 mesi e sempre che non abbiano ancora compiuto il 30° anno di età (35 sino al 31 dicembre 2018) e solamente dopo il termine del godimento dell'anno previsto per le agevolazioni post-apprendistato.
Spetta inoltre in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in indeterminato mantenendo sempre il requisito del limite dell'età.
Tale incentivo non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico e alle assunzioni di apprendisti.
Si ricorda che per il godimento di tali incentivi e quindi condizione di procedibilità alle assunzioni agevolate, oltre a quanto previsto dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 (principi generali di fruizione degli incentivi), il datore di lavoro che intende assumere un giovane con questa tipologia di incentivo, non deve aver proceduto nei 6 mesi precedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi.
Come per gli incentivi precedenti si attende ora la circolare attuativa dell'INPS che esaminerà le modalità operative ed applicative dell'incentivo giovani 2018.
Tale incentivo è per molti aspetti diverso dalle misure agevolative introdotte dal Legislatore negli ultimi anni per promuovere forme stabili di occupazione e pertanto giungere ad un incremento delle assunzioni a tempo indeterminato.
Di seguito brevemente si riportano le caratteristiche dei vari precedenti incentivi.

Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato Legge n. 190/2014
La legge n. 190/2014 ha introdotto l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015.
L'esonero spetta per un periodo massimo di 36 mesi a partire dal giorno della data di assunzione e consiste nell'esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annui, con esclusione dei contributi dovuti all'INAIL.
L'esonero contributivo non spetta:
- Alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato e di lavoro domestico.
- Ai lavoratori che:
   - nei 6 mesi precedenti all'assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato.
   - per il quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato.
- Ai dipendenti che nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2015 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.

Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato Legge n. 208/2015
La Legge n. 208 del 28.12.2015 proroga l'incentivo contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato anche per tutto l'anno 2016 apportando, però, rilevanti cambiamenti nel tempo di durata e nella quantificazione dell'agevolazione.
Nello specifico è previsto che per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 i datori di lavoro possano godere di agevolazioni contributive INPS per la durata di ventiquattro mesi e nella misura del 40% dei contributi nel limite massimo di euro 3.250,00 per annualità, con esclusione dei contributi dovuti all'INAIL.
Vengono invece confermati i requisiti soggettivi dei lavoratori assunti e cioè che gli stessi non devono aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti e le ipotesi contrattuali.
Godono di tali agevolazioni contributive non solo le nuove assunzioni ma anche le trasformazioni dei contratti a termine avvenute nel corso dell'anno 2016.
Restano esclusi dalle assunzioni con agevolazione i contratti di lavoro domestico, quelli della Pubblica Amministrazione, il settore agricolo, l'apprendistato e il lavoro a chiamata.

Incentivo occupazione giovani Legge n. 232/2016
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto, con Decreto Direttoriale n. 394/2016, un'agevolazione contributiva per le assunzioni di giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, non inseriti in un percorso di studio o formazione, e che risultino disoccupati.
L'incentivo si applica alle nuove assunzioni effettuate dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017, con:
- Contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione;
- Contratto di apprendistato professionalizzante;
- Contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi.
L'incentivo è invece escluso in caso di assunzioni con: contratto di apprendistato diverso da quello professionalizzante, lavoro domestico, contratto di lavoro intermittente e prestazioni di lavoro accessorio.
In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, l'importo dell'incentivo consiste nell'esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto.
Mentre in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di durata minima di 6 mesi, l'importo dell'incentivo consiste nell'esonero del versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto.

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