IL TFR COME QUIR

Scritto da Luca Furfaro.

03 01La legge di stabilità per il 2015 ha introdotto la possibilità di richiedere la liquidazione della parte di Tfr maturata nel mese in costanza di rapporto di lavoro, come integrazione della normale retribuzione mensile.
Di fatto, con questa modifica, il trattamento di fine rapporto perde la sua caratteristica di retribuzione ultramensile e diviene quota integrativa della retribuzione, abbreviata dal legislatore in QuIR.
L'attuazione dell'intera disciplina è stata affidata ad apposito D.P.C.M. (20 febbraio 2015, n. 29, in G.U. 19 marzo 2015, n. 65).

Come ben sappiamo il trattamento di fine rapporto è stato oggetto, nell'ultimo decennio, di interventi legislativi volti all'incentivazione della previdenza complementare, al fine di creare il cosiddetto terzo pilastro.

Prima di parlare del recente intervento facciamo un passo indietro, per vedere quale è stata l'evoluzione rispetto alla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto. Il D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 ha attuato quanto previsto dalla riforma della previdenza complementare disciplinata dalla legge n. 243 del 23 agosto 2004. Il provvedimento, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, prevede che tutti i lavoratori dipendenti, entro 6 mesi dall'assunzione, debbano effettuare una scelta sulla destinazione del proprio trattamento di fine rapporto.
Di seguito si illustrano le alternative previste:

  1. accantonamento del Tfr presso il datore di lavoro, con eventuale versamento dello stesso al Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps, in caso di lavoratore dipendente da azienda con più di 50 addetti;
  2. conferimento del Tfr ad un fondo di previdenza complementare.

Come già anticipato la legge n. 190/2014, legge di stabilità 2015, ha introdotto, a decorrere dalla retribuzione del mese di marzo 2015, la possibilità per i lavoratori dipendenti di optare per la liquidazione delle quote di Tfr mensilmente maturate direttamente in busta paga; tale modifica cambia di molto gli obiettivi ai quali può essere destinato il TFR.

In particolare, la modifica è stata introdotta in via sperimentale per il periodo di paga dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018

Possono effettuare la richiesta di erogazione in busta paga della quota del TFR maturando, attraverso l'apposito modulo (in calce all'articolo), tutti i lavoratori dipendenti subordinati di aziende private, con un'anzianità di almeno 6 mesi.
Non è invece ammessa la richiesta da parte di:

  • Lavoratori dipendenti domestici;
  • Lavoratori dipendenti del settore agricolo;
  • Lavoratori dipendenti per i quali la legge, ovvero il ccnl , anche di secondo livello, prevede l'erogazione periodica del TFR ovvero l'accantonamento verso soggetti terzi;
  • Lavoratori dipendenti di datori di lavoro sottoposti a procedura concorsuale;
  • Lavoratori dipendenti di datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti;
  • Lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata agli interventi;
  • Lavoratori dipendenti di datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti.

Qualora il TFR sia stato messo a garanzia di contratti di finanziamento, il lavoratore è tenuto a comunicarlo al datore di lavoro, nel qual caso l'erogazione del QuIR non è possibile, l'opzione è invece possibile per chi ha già precedentemente scelto il versamento alla previdenza complementare.
La scelta effettuata dal dipendente è irrevocabile sino al termine del giugno 2018, ma vi possono essere cause di interruzione all'erogazione della QuIR per diverse motivazioni connesse a situazioni di crisi aziendale.

Misura della Qu.I.R. ed imposizione

La Qu.I.R. è pari alla misura della quota maturanda del TFR, determinata secondo le disposizioni di cui all'art. 2120 c.c.; quindi dividendo la retribuzione utile ai fini tfr per 13,5 al netto della detrazione operata dal datore di lavoro (0,50%)di cui alla legge n. 297/1982, ove non oggetto di agevolazioni contributive, quali ad esempio i lavoratori apprendisti per i quali tale rivalsa non è operata.

Esempio:

  • Retribuzione utile mensile per il TFR - € 1.500,00;
  • retribuzione imponibile previdenziale - € 1.100,00;
  • TFR al lordo dei contributi L. 297/1982 - 1.500,00/13,5 = € 111,11;
  • Rivalsa contributi L. 297/1982- 1.100,00*0,50% = € 5,50;
  • TFR erogato mensilmente a titolo di Integrazione della retribuzione corrente al lordo delle imposte – 111,11-5,50 = € 105,61.

Per i lavoratori che hanno destinato il proprio tfr a forme di previdenza che optano per la liquidazione della Qu.I.R., la relativa misura è pari all'intera quota del TFR maturando, qualora si sia optato anche per il versamento di una contribuzione aggiuntiva, tale contribuzione continuerà anche durante il versamento della QuIR.
Le somme erogate in busta paga a titolo di Quote Integrative della Retribuzione non saranno imponibili previdenziali ma rientreranno, dal punto di vista fiscale, tra i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986)e saranno quindi soggette a tassazione ordinaria non rientrando più nell' agevolata tassazione separata.
Ulteriore particolarità dal punto di vista fiscale è quella che le somme erogate come QuIR non rientrano nel conteggio del reddito limite per l'erogazione Bonus art. 13 del Tuir introdotto nel 2014 dal Dl. 66.
Attenzione però che gli importi erogati a titolo di Qu.I.R. rientrano nel conteggio per il requisito minimo per l'erogazione del bonus, difatti tali somme vanno conteggiate per il controllo del superamento teorico delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente da parte dell'Irpef Lorda.

Procedura di richiesta e liquidazione della Qu.I.R.

Per accedere alla liquidazione della Qu.I.R., i lavoratori aventi diritto devono presentare al proprio datore di lavoro una domanda, predisposta secondo il modello allegato al D.P.C.M. debitamente compilata e sottoscritta. La stessa, controfirmata, sarà rilasciata quale ricevuta al dipendente.
Il diritto alla liquidazione della Qu.I.R. opera :

  • a partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al Finanziamento. A titolo di esempio, per i lavoratori che presentino l'istanza il 15 maggio 2015, l'erogazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dalle competenze di giugno 2015 (Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2015);
  • a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al Finanziamento assistito da garanzia.A titolo di esempio, per i lavoratori che presentino l'istanza il 15 maggio 2015, l'erogazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dalle competenze di settembre 2015 (Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2015) sino a quelle di settembre 2018 (Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro.

Naturalmente, dal momento di scelta dell'erogazione in busta e per tutto il periodo di operatività della Qu.I.R. verrà sospeso il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e alle forme di previdenza complementare.
Dal punto di vista aziendale, il costo di questa scelta è nullo, poiché sia che il TFR rimanga in azienda o che venga erogato mensilmente non porterà aggravi di spese; occorre però analizzare anche dal punto di vista finanziario questa scelta.
Per le aziende con più di 50 dipendenti è oramai da tempo consolidata la coincidenza temporale economica e finanziaria della quota di TFR maturata mensilmente, essendo per le stesse previsto il fondo di tesoreria istituito presso l'INPS; diverso è invece il discorso per le aziende con meno di 50 dipendenti per le quali non vi era questa coincidenza.

Per tale motivo sono stati studiati dei metodi agevolativi differenziati per tipologia di azienda.
Per i datori di lavoro fino a 49 dipendenti sono previsti due pacchetti, alternativi tra loro, di misure cd. compensative.

Il primo consiste:

  1. nella possibilità di dedurre un importo pari al 4% (6% per i datori di lavoro con più di 49 dipendenti) dell'ammontare del Tfr annualmente liquidato in busta paga;
  2. nell'abbattimento del contributo al Fondo di garanzia Tfr previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297;
  3. nella concessione di un esonero contributivo sui contributi sociali (Anf, maternità e disoccupazione) in proporzione al Tfr liquidato in busta paga (per l'anno 2015 è pari allo 0,28%).

In alternativa alle misure compensative appena elencate (ad eccezione dell'abbattimento del contributo al Fondo di garanzia Tfr che resta in entrambi i casi operativo), i medesimi datori di lavoro potranno usufruire di un accordo-quadro che dovrà consentire di accedere al credito bancario allo stesso costo finanziario (Rivalutazione) cui è soggetto il Tfr (75% dell'Istat più coefficiente fisso dell'1,50%).

Con riguardo al requisito del numero degli addetti, ai fini del calcolo, si applicano i principi e i criteri adottati ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria; si ricorda che, nel novero degli addetti, rientrano tutte le tipologie di lavoratori subordinati.
Le unità di lavoro dei lavoratori a tempo parziale vanno calcolate sulla base del rapporto fra l'orario di lavoro ridotto rispetto a quello contrattuale.
In particolare, il requisito occupazionale viene calcolato assumendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nel 2014.

Lo specifico Fondo di garanzia è alimentato dal contributo in misura pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali i datori di lavoro utilizzano il Finanziamento assistito da garanzia ai fini dell'erogazione della Qu.I.R. da versarsi attraverso specifica indicazione in Uniemens.
L'obbligo di versamento del contributo, opera con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R.; a questo proposito è utile ricordare che il contributo di finanziamento del Fondo di garanzia (0,20%) resta escluso da qualsiasi disposizione in materia di agevolazioni contributive, compreso l'esonero per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 previsto dalla stessa legge di Stabilità.

Fac-simile
Modulo per la richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) come Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.)

(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
Il/La sottoscritto/a ...........................
Nato/a a ........................ il ..........
CF ..............................
CHIEDE
la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza. A tal fine:

  • dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;
  • chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;
  • dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanziamento di cui all'art. 1, co. 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza; (da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. costituito ai sensi dell'art. 1, co. 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
  • prende atto che l'informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all'INPS per gli adempimenti di competenza di cui all'art.1, commi da 26 a 33, della legge n. 190/2014.

Data ..............................
Firma ..............................
Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un'attestazione di ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta.

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