IL CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO DEL D.LGS. 81/2008

Scritto da Armando Cerrato.

02 01Il "Testo unico" sulla sicurezza si diversifica rispetto alla precedente normativa soprattutto per il campo di applicazione, oggettivo e soggettivo (che viene notevolmente ampliato) della normativa antinfortunistica e della identificazione e individuazione dei compiti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale.

Infatti il Dlgs. 81/2008 nell'identificare il proprio campo di applicazione oggettivo considera, unicamente in un'ottica di "effettività" delle tutele, l'ambiente di lavoro o meglio l'"organizzazione" che fa capo all'imprenditore piuttosto che la condizione giuridico/formale dell' azienda (definito dall'art. 2, comma 1, Dlgs. 81/2008).
In altre parole, la portata espansiva della disciplina prevenzionistica, fa si che tutta la disciplina regolata dal Dlgs. 81/2008, si riferisca a tutte le attività di lavoro, sia pubbliche che private, come più volte già espresso dalla giurisprudenza corrente. In particolare, la Corte di Cassazione ha già avuto modo si pronunciarsi sul significato e sull'ampiezza del dovere di sicurezza, in quanto, afferma nelle proprie sentenze, che l'art. 2087 c.c. abbraccia ogni tipo di misura utile a garantire il diritto dei lavoratori ad operare in un ambiente esente da rischi, poiché la salute essendo un bene primario, si eleva a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela, e pertanto in modo da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato.

Con specifico riferimento al campo di applicazione oggettivo, il Dlgs. 81/2008 recepisce il criterio contenuto nell'art. 1, comma 2, secondo il quale il nuovo dettato normativo si applica «a tutti i settori di attività anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione». In particolare l'art 3 comma 1, nel far proprio questo criterio, stabilisce espressamente l'applicabilità della normativa antinfortunistica «a tutti i settori di attività privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio».

In tal modo, il legislatore dimostra di avere definitivamente scelto la strada della generalizzata applicabilità della normativa antinfortunistica a qualunque realtà lavorativa, per quanto tale principio "cardine" venga sovente applicato in modo diverso tenendo conto delle peculiari situazioni nelle quali si trovano determinate categorie di soggetti o nelle quali si svolgono alcune attività.

Confermato il principio generale di applicabilità della normativa a tutti i settori di attività anche per il Dlgs. 81/2008 - come già in passato aveva fatto il Dlgs. 626/1994 – il legislatore ha individuato alcuni settori nei quali – stante la loro peculiarità, la particolare pericolosità e la loro esclusiva specificità – l'applicazione "sic et simpliciter" della normativa antinfortunistica potrebbe risultare problematica ed incompatibile con le attività svolte (quali ad esempio le Forze Armate e di Polizia, i Vigili del fuoco, il soccorso pubblico e della Protezione Civile, le Università, le strutture giudiziarie e penitenziarie, le organizzazioni di volontariato, i mezzi di trasporto aerei e marittimi, gli archivi, le biblioteche e i musei - nel caso in cui siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici, storici e culturali - le attività lavorative a bordo delle navi e le attività svolte in ambito portuale, il trasporto ferroviario). In considerazione di ciò la normativa ha previsto che, con riferimento a tali settori, le norme del Dlgs. 81/2008 si applichino tenendo conto delle «effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative».
A questo riguardo il legislatore ha confermato l'applicabilità, in via transitoria, dei numerosi decreti che sono stati emanati dal 1994 ad oggi, almeno fino all'emanazione di decreti specifici per queste particolari tipologie di attività.

Seguirà: Il campo di applicazione «soggettivo»: i destinatari della normativa antinfortunistica, il datore di lavoro e i lavoratori.

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