DECRETO SEMPLIFICAZIONE: 730 PRECOMPILATO, ADDIZIONALE REGIONALE E MODIFICHE ALLE COMPENSAZIONI DA ASSISTENZA

Scritto da Luca Furfaro.

03Semplificazione.
Cercando sul dizionario italiano questo termine troviamo come definizione: riduzione della complessità, eliminazione di difficoltà.
E' difatti questo l'obiettivo che si prefiggeva il D.Lgs. n. 175/2014, ed è proprio per questo che è stato definito "Decreto semplificazioni".
Ma la vita è fatta di punti di vista, ed è necessario capire chi fruirà di queste semplificazioni e soprattutto quando.
Il D.Lgs 175/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre, reca disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell'art. 7 della legge delega n. 23/2014.
Il decreto istituisce, il nuovo modello 730 precompilato per lavoratori dipendenti e pensionati, insieme ad ulteriori misure di semplificazione e snellimento degli adempimenti relativi alle persone fisiche, alle società e in materia di rimborsi fiscali; di seguito andremo ad affrontare solo alcune delle novità.
Di particolare rilievo è la novità relativa alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti di imposta. Il nuovo obbligo deve essere assolto entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Per quest'anno la scadenza cade di sabato, pertanto il primo invio telematico dovrà essere effettuato entro il 9 marzo 2015. Tale incombenza prende il posto del "vecchio Cud" e delle certificazioni di lavoro autonomo che il sostituto consegnava al sostituito.
Saranno quindi i sostituti d'imposta a fornire parte dei dati in tempo utile all'Amministrazione finanziaria per l'invio ai contribuenti del Mod. 730 precompilato.
Visti i tempi stretti il legislatore ha introdotto la sanzione di cento euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del Dlgs.n.472 del 1997 che, come noto, disciplina il concorso di più violazioni e la loro continuità. In caso di errata trasmissione, il sostituto avrà, però, cinque giorni di tempo per effettuare le correzioni senza incorrere nella predetta sanzione.
Vediamo di seguito il fitto e serrato calendario legato a tali incombenze.

7 marzo

I sostituti d’ imposta trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati delle certificazioni uniche

12 marzo

Possibile la ritrasmissione delle certificazione per correggere eventuali errori

15 aprile

L’Agenzia delle Entrate rende disponibile il mod.730 precompilato

7 luglio

Il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi (31 luglio trasmissione definitiva ad Agenzia delle Entrate)

Considerando che i conguagli fiscali possono essere chiusi entro il 28 febbraio, i tempi per la predisposizione, il controllo e l'invio delle certificazioni uniche sono veramente stretti, ma lo sono anche i tempi previsti dall'Agenzia delle Entrate per mettere a disposizione del contribuente il 730 precompilato.
Difatti entro il 15 aprile di ciascun anno l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile il "730 precompilato" per via telematica ai titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati, direttamente o per il tramite del sostituto stesso, di un CAF o di un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.
Il modello precompilato messo a disposizione conterrà i dati disponibili in anagrafe tributaria:
· Redditi erogati dai sostituti di imposta;
· Oneri deducibili versati a enti previdenziali, assistenziali e previdenza complementare;
· Oneri detraibili derivanti da mutui;
· Premi di assicurazione sulla vita, mortis causa e infortuni;
· (dal 2016) Spese per prestazioni sanitarie e acquisto di medicinali.

Una volta ricevuta la dichiarazione precompilata, il contribuente potrà accettarla oppure integrarla attraverso il sostituto d'imposta, un Caf o professionista abilitato ovvero in maniera diretta, se il contribuente è abilitato ai servizi telematici.

Come detto in premessa, occorre analizzare da diversi punti di vista questa novità per capirne la "semplificazione"; dal punto di vista del sostituto d'imposta, al momento, risulta un'incombenza tassativa, con termini stretti e con poche certezze (si veda articolo approfondimento su CU).

E mentre attendiamo di avere notizia definitiva sulla modulistica e sulle modalità di invio delle certificazioni, sappiamo per certo che mentre nei "vecchi Cud" indicavamo ben 3 domicili fiscali, nella nuova CU ne saranno richiesti solo 2, questo alla luce della modifica apportata alla data di riferimento per il calcolo dell'addizionale regionale.

Difatti in base alle modifiche apportate dalla norma in esame l'addizionale dovrà essere versata alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio, In tal modo si rende uniforme la data rilevante per la verifica del domicilio fiscale per l'addizionale regionale con quella già prevista per l'addizionale comunale, oggi fissata al 1° gennaio.
La precedente normativa prevedeva il calcolo dell'addizionale regionale in base al domicilio fiscale al 31 dicembre o al momento del conguaglio di fine rapporto.
La norma riguarda i redditi 2014, ci potremmo quindi trovare a certificare nella Cu un "errore" (attraverso la nota cod.GH) per quei dipendenti cessati prima dell'entrata in vigore del decreto che hanno cambiato la regione di domicilio fiscale tra il 1° gennaio 2014 e la data di cessazione, il dipendente sarà quindi tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi per rettificare quanto effettuato.

Cambiano anche le modalità con cui il sostituto di imposta effettuerà le operazioni di conguaglio fiscale sulla base della liquidazione dei risultati del modello 730.
In questo momento il datore di lavoro trattiene dalle retribuzioni, a partire da quelle del mese di luglio, le imposte risultanti dal prospetto 730/4 e, qualora vi sia un risultato a credito, provvede a rimborsare recuperando nei limiti delle ritenute alla fonte disponibili nello stesso periodo di paga ed eventualmente in quelli successivi, cioè fino a capienza delle ritenute del mese.
Con l'entrata in vigore del decreto, le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai Caf e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cioè passando attraverso il modello di pagamento unificato F24 nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
Viene precisato che dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000.
Dal 2015 inoltre il sostituto che versi ritenute alla fonte in misura superiore al dovuto non potrà più scomputarle dai versamenti successivi, con cosiddetto metodo di compensazione interna ma dovrà utilizzare il relativo importo in compensazione tramite modello F24.
I codici per la gestione di tali compensazioni saranno oggetto di risoluzione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Tutto molto semplice.

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